E’ del sindaco la competenza ad adottare ordinanze per la chiusura di strade e quartieri prevista dal Dpcm 19.10.2020.
Come è noto, nonostante tantissimi sindaci si siano resi protagonisti nei mesi scorsi dell’adozione di ordinanze su ordinanze, spesso in contrasto con le norme anti Covid e molte di esse riconosciute come illegittime dai Tar, l’Anci, associazione nazionale dei comuni, si è mostrata contraria all’idea che fossero i sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi nei territori delle città.
Infatti, nel testo finale del Dpcm del 19 ottobre, nella norma che introduce la possibilità di chiudere strade e quartieri non appare la parola “sindaco”. Il testo è il seguente: “delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.
L’assenza di un riferimento espresso al soggetto competente ad adottare il provvedimento di “chiusura al pubblico”, tuttavia, non lascia dubbi né sul tipo di provvedimento da adottare. Né sull’autorità competente: si tratta di ordinanze sindacali.
Si potrebbe osservare la forte analogia del provvedimento con le ordinanze di regolazione del traffico che da anni, anche se con qualche sbandamento giurisprudenziale e dottrinale, si è riconosciuto rientrino tra le cosiddette “ordinanze normali” o gestionali, di competenza dei vertici dell’apparato amministrativo.
Ma, in contrario deve evidenziarsi che il potere di chiusura delle strade è connesso, da un lato, allo stato di emergenza ancora in essere; dall’altro ad un Dpcm attuativo delle norme conseguenti allo stato di emergenza, prettamente di carattere sanitario.
Non può trattarsi, quindi, di ordinanze normali o gestionali. Il provvedimento è necessariamente un’ordinanza, perché sono le ordinanze gli strumenti operativi per affrontare le situazioni connesse all’emergenza pandemica, come del resto i sindaci sanno molto bene, visto che ne hanno adottato a bizzeffe nei mesi scorsi.
Vi sono, quindi, pochissimi dubbi che la chiusura di strade e piazze rientri nella disciplina dell’articolo 50, comma 5, primo periodo, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.
Il provvedimento di cui si occupa il Dpcm ha tutti i requisiti richiesti: è connesso ad un’emergenza sanitaria; è contingibile, destinato a durare limitatamente nel tempo; è urgente, laddove la misura si presenti necessaria per limitare i rischi connessi ad assembramenti; è riferito ad emergenze a carattere esclusivamente locale, visto che per altro solo all’interno delle mura cittadine è possibile conoscere nel dettaglio rischi di assembramento.
Pensare che di queste specifiche incombenze possa curarsene la regione o il Governo appare del tutto fuori luogo, ma del resto l’articolo 50, comma 7, del testo unico dell’ordinamento degli enti locali appare di estrema chiarezza. Tale da non supportare le accuse di “scaricabarile” dell’emergenza che l’Anci ha rivolto all’esecutivo.
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