giovedì 7 gennaio 2021

Gli incarichi ad interim non comportano maggiore spesa del trattamento accessorio

 

Gli incarichi dirigenziali ad interim non richiedono finanziamenti aggiuntivi, perché traggono direttamente dal fondo delle risorse decentrate il sostegno finanziario.

Il Ccnl 17.12.2020 dell’area dirigenza del comparto Funzioni Locali ha, finalmente, regolato per la prima volta l’ipotesi degli incarichi ad interim, conferiti ad un dirigente cui si affidi la direzione di una struttura organizzativa il cui vertice risulti vacante.

L’articolo 58, comma 1, del Ccnl stabilisce che “Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, i quali siano stati formalmente affidati in conformità all’ordinamento di ciascun ente, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico”.

Pur non brillando per particolare linearità espositiva, la previsione contrattuale appare, tuttavia, abbastanza chiara. Solo una sua lettura superficiale potrebbe ingenerare l’equivoco di pensare che essa richieda il reperimento di fonti di finanziamento specifiche dell’interim, che si aggiungano al trattamento accessorio.

Remunerazione dell’interim. In primo luogo, occorre precisare come si remunera l’interim. Il compenso aggiuntivo è assegnato al titolare di un incarico ad interim come incremento della propria retribuzione di risultato.

Dunque, contrariamente a quanto sarebbe apparso più logico, l’interim lascia invariata la retribuzione di posizione, ma comporta un innalzamento della retribuzione del solo risultato.

Come si calcola l’incremento del risultato. Il titolare di un incarico dirigenziale ad interim avrà una retribuzione di risultato composta da due elementi:

a) il risultato connesso direttamente all’incarico ordinariamente ricoperto;

b) il risultato connesso all’incarico ad interim.

Quest’ultimo avrà un valore minimo del 15% e massimo del 30% del valore della retribuzione di posizione che il sistema di valutazione assegna alla posizione dirigenziale vacante, coperta con l’interim. E’ competenza della contrattazione decentrata fissare in modo tassativo la percentuale spettante all’incaricato ad interim, tra il minimo ed il massimo.

Come funziona. Poniamo che in un ente con 5 dirigenti sia vacante un incarico dirigenziale, per il quale il sistema di valutazione prevede una retribuzione di posizione di 30.000 euro. Poniamo che tale incarico sia attribuito ad un dirigente.

Ipotizziamo che il fondo delle retribuzioni di posizione sia determinato come segue:

n. dirigenti

5


Fondo

200.000


di cui



posizione

170.000


risultato

30.000






Posizione


Dir 1

45.000


Dir 2

40.000


Dir 3

35.000


Dir 4

30.000

Vacante per 12 mesi

Dir 5

20.000



170.000


spesa effettiva

140.000


valore interim=

30% di 30.000

9.000

Al dirigente incaricato ad interim spetterà, quindi:

  1. la propria retribuzione di posizione per l’incarico ordinariamente ricoperto;

  2. la retribuzione di risultato, tratta dai 30.000 euro a ciò destinati, in proporzione alla valutazione ricevuta;

  3. l’ulteriore retribuzione di risultato, pari al 30% (ponendo che la contrattazione decentrata abbia stabilito di remunerare l’interim nel massimo consentito) della retribuzione di posizione vacante, nel caso di specie 9.000 euro.

Detti 9.000 euro non sono una spesa aggiuntiva. Infatti, nell’anno di vacanza dell’incarico dirigenziale, si risparmierà l’intera retribuzione della posizione vacante che finanzierà il compenso aggiuntivo all’incaricato ad interim. In sostanza, il 70% della posizione vacante diviene un risparmio netto; il 30% finanzia l’interim e il tutto all’interno del fondo, che resta a 200.000 euro.

Lo stesso vale anche nell’ipotesi di interim di durata inferiore all’anno. Poichè la remunerazione dell’interim vale solo per il periodo effettivo di “sostituzione” (rectius: insediamento ad interim), se l’incarico avesse una durata di 6 mesi, invece che di 12, il 30% si determinerebbe su 15.000 euro (la metà del valore della posizione vacante) e varrebbe 6.750 euro. In ogni caso, resterebbe comunque integralmente finanziata dal fondo, che avrebbe un risparmio netto di 8.250 euro.

Lo stesso meccanismo vale per le Posizioni Organizzative, con la differenza che, come noto, le loro retribuzioni di posizione e risultato non sono finanziate dalle risorse decentrate, ma dal bilancio.

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