lunedì 25 gennaio 2021

Il lavoro agile emergenziale dura fino al 30 aprile 2021

La proroga al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza mette in discussione tutta la tempistica organizzativa dello smart working nella pubblica amministrazione. Negli enti locali, in particolare, incide anche lo slittamento dei bilanci di previsione al 31 marzo 2021.

Le norme che ad oggi regolano il lavoro agile nella PA sono il DM Funzione Pubblica 23.12.2020 e il d.l. 183/2020 (milleproroghe). Il primo, fa slittare fino al 31.1.2021 gli effetti del DM 19.10.2021: si tratta della possibilità di regolare il lavoro agile senza il POLA (piano organizzativo del lavoro agile), sulla base di azioni organizzative della dirigenza. Il secondo, all’articolo 19, rubricato “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 1 dispone: “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”. L’Allegato 1, al n. 32, indica tra le norme prorogate come sopra (alternativamente fino alla cessazione dello stato di emergenza o al massimo fino al 31/3/2021) l’articolo 263 del d.l. 34/2020.

La situazione è di per sé abbastanza ingarbugliata. In sostanza, visto che il termine, comunque solo sollecitatorio, per approvare il POLA è rimasto il 31.1.2021, il DM 23.12.2020 ha consentito di gestire il lavoro agile pur senza POLA fino a quella data. E’ comunque da ricordare che il POLA non è nemmeno obbligatorio: se non lo si approva l’unica conseguenza è l’applicazione dello smart working ad almeno il 30% del personale che lo richieda. 

Il problema vero consiste nel come si attiva e gestisce il lavoro agile. In assenza dell’emergenza, si applicano le disposizioni degli articoli 18 e seguenti della legge 81/2017: dunque, il lavoro agile viene attivato non su iniziativa del datore, come nella fase di emergenza, bensì mediante l’accordo previsto dalla norma. Inoltre, riattivato l’obbligo dell’accordo, occorrerebbe nuovamente fare le comunicazioni ordinarie all’Anpal, attualmente sospese in fase d’emergenza.

Il POLA è pensato come strumento di programmazione del lavoro agile a emergenza conclusa. Per quanto non sia obbligatorio, nulla vieta ovviamente di approvarlo comunque entro il 31 gennaio 2021, con l’adozione dei piani della performance del quale dovrebbe essere un allegato.

E’ noto, però, che solo percentuali ridottissime di pubbliche amministrazioni rispettano i termini di adozione dei piani della performance. In ogni caso, gli enti locali sono già legittimati ad adottare il POLA entro il 20 aprile 2021: lo slittamento del bilancio di previsione al 31 marzo posticipa anche l’adozione del PEG (piano esecutivo di gestione), che nell’ordinamento locale sostituisce i piani della performance.

In ogni caso, sia che si approvi sia che non si approvi il POLA, la nuova scadenza dello stato di emergenza al 30 aprile determina l’ulteriore slittamento della deroga alla legge 81/0217 e quindi all’utilizzo dell’accordo collettivo.

A ben vedere, la norma che ancora regge la disciplina del lavoro agile emergenziale è l’articolo 87, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, che dispone: “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, sicchè le PA “prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.

Dunque, l’adozione del POLA non implicherebbe in ogni caso il passaggio ad uno smart working “a regime”.

Resterebbe il problema del disallineamento dei termini della nuova scadenza dello stato di emergenza, 30 aprile, con la proroga della disciplina del lavoro agile contenuta nell’articolo 263 del d.l. 34/2020, attualmente fissata al 31 marzo. Si potrebbe affermare, visto il tono del punto 32 dell’allegato all’articolo 19 del decreto milleproroghe, comunque a partire dal primo aprile nella PA il lavoro agile debba essere quello non emergenziale. Ma, questa affermazione non è coerente con le previsioni del citato articolo 87, comma 1, del d.l. 18/2020.

Vedremo se Governo e Parlamento avranno la possibilità di coordinare le troppe norme ed i troppi termini disseminati senza un filo di coerenza. Nel frattempo, pare inevitabile affermare che il lavoro agile emergenziale, disposto sostanzialmente con atti organizzativi del solo datore e senza accordo, debba durare fino al 30 aprile 2021.

1 commento:

  1. Poi i politicanti e i mass media prendendo in giro il popolo sovrano dicono che è sempre colpa della "burocrazia", cioè dei dipendenti pubblici!!!

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