mercoledì 27 gennaio 2021

Gestione dei fondi contrattuali, progressioni orizzontali, principio di onnicomprensività, dislocazione territoriale delle imprese negli appalti: i molti esempi di cattiva gestione e normazione

 Spigolature dalla stampa:

Testata 

NT plus 

27.1.2021 

TITOLO: Integrativi, l'Aran stoppa gli spostamenti automatici di risorse tra i fondi  

di Arturo Bianco 

 


 

L'articolo dà conto un un parere dell'Aran che definire sibillino è poco. Elementi, quali la non permeabilità tra fondi, dovrebbero essere considerati normali, trattandosi di risorse con vincolo di destinazione. Ma, molte amministrazioni non lo hanno chiaro ed insistono per applicazioni semplicemente assurde. 

A dimostrazione che per i contratti decentrati la funzione di controllo esercitata dai revisori, del tutto privi di competenza nella materia delle regole giuslavoristiche, non serve a nulla e che servirebbero controlli esterni di legittimità. La cui utilità sarebbe ulteriore: evitare pareri davvero privi di costrutto da parte dell’Aran. 

 

Di seguito, il sibillino parere dell’Aran: 

 

Oggetto: integrazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative In merito al quesito posto, la scrivente Agenzia, come comunicato con …, ha ritenuto opportuno procedere a verifiche ed approfondimenti tenuto conto che, presumibilmente, l’iter di approvazione definitiva del CCNL relativo alla Dirigenza Area Funzioni Locali – Periodo 2016-2018, si sarebbe rapidamente concluso, così da suggerire spunti ulteriori per l’applicazione della nuova disciplina ivi prevista. A seguito della sottoscrizione del CCNL avvenuta in data 17 dicembre 2020, relativamente alle questioni poste, pertanto, si ritiene utile evidenziare i seguenti elementi di approfondimento. In particolare, si evidenzia che l’art.57. comma 2, lett. a) del CNL del 17.12.2020 prevede espressamente che dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, sia annualmente costituito con le seguenti risorse: “ a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”. La citata norma, dunque, come si evince dal suo tenore letterale, consente agli enti di consolidare, in un unico importo le risorse certe e stabili (dal cui ambito sono escluse quelle di cui all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.1999) che, nel 2020, siano state destinate alla retribuzione di posizione e di risultato negli importi certificati dagli organi di controllo interno previsti dalle disposizioni di legge. Nel caso in cui, pertanto, da parte dell’organo di controllo di cui al richiamato art. 57, comma 2, lett. a) sia stata certificata per l’anno 2020 una entità di risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza da cui risulti, come conseguenza, un minor impegno finanziario a carico del bilancio, ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente. Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell’anno 2020, l’ente avrebbe comunque l’autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lett. e) del richiamato art. 57, comma 2, , in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Per la soluzione della ulteriore questione posta nel vostro quesito, circa la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all’orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, in base al quale il limite alla retribuzione accessoria di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017 va rispettato per l’amministrazione nel suo complesso in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell’amministrazione. 

 

Testata 

NT plus 

27.1.2021 

TITOLO:  Progressione economica orizzontale, scatti stipendiali anche senza copertura finanziaria

Di Pietro Alessio Palumbo

  

L'articolo informa che il giudice del lavoro di Sassari (sentenza 24/2021) ha condannato un'amministrazione a dare corso ad una progressione orizzontale concordata col contratto decentrato, ma poi "revocata" in autotutela, per successiva verifica di non disponibilità dei fondi in bilancio.

Le amministrazioni danno sempre prova di essere delle pessime parti datoriali nella contrattazione. Moltissime non hanno ancora chiaro, dopo 22 anni dalla definitiva privatizzazione del rapporto di lavoro, che la sua regolazione è disciplinata dal diritto civile e non da quello amministrativo. 

Parlare di “autotutela”, revoca, annullamento dei contratti è semplicemente proprio di funzionari e politici che non hanno assolutamente compreso le norme e le regole; purtroppo non esistono strumenti per allontanare per sempre dalle istituzioni chi commette errori così gravi. 

Un contratto decentrato sul piano civilistico obbliga il datore di lavoro. Dunque, se questo datore si accorge di aver contrattato quel che non avrebbe potuto, per insufficienti risorse, non può risolvere la questione adottando istituti di diritto amministrativo che non hanno nulla a che fare con la contrattazione. 

I principi di buona fede e correttezza nelle trattative, prima ancora che le rigorose regole contabili, dovrebbero guidare il datore pubblico: la sua contrattazione non può non essere preceduta da un’attentissima e rigorosissima verifica delle risorse effettivamente disponibili. 

Il fatto è che la contrattazione è viziata da una serie di spinte, pressioni, ingerenze della politica, che fa il pesce in barile, allo scopo di non scontentare i sindacati, nella ricerca (per altro, generalmente vana) di una captazione di consenso o quanto meno di una pace sindacale, che spesso determina forzature alla contrattazione, come quella di sottoscrivere al buio. 

Le progressioni orizzontali costituiscono un continuo stillicidio di pericoli di illiceità varie nella contrattazione: perché i sindacati premono, e troppo spesso ottengono, progressioni per sola anzianità, per tutti senza selezione, retroattive, finanziate anche da risorse variabili o perfino non finanziate. 

La parte datoriale spesso finisce per cedere, contando, talvolta, fallacemente nella possibilità di attivare l’autotutela. Oppure, contando in modo ancor più imperdonabile, sulla circostanza che il giudice civile nel valutare l’adempimento al rapporto possa considerare la responsabilità erariale derivante dalla sottoscrizione imprudente di un contratto privo di fondi, come causa giustificativa dell’inadempimento. 

Le due giurisdizioni, quella civile e quella contabile, sono impermeabili tra loro. Il giudice del lavoro valuta solo ed esclusivamente il rapporto che insorge tra le parti per effetto del contratto e resta indifferente alle regole, esterne al rapporto tra le parti, di natura finanziaria e contabile. Allo stesso modo, la parallela e diversa responsabilità erariale non può entrare nella disciplina del rapporto. 

Dovrebbe essere il datore pubblico a comprendere che il proprio carico di responsabilità è maggiore rispetto a quello dei sindacati, per la semplice ragione che le risorse destinate al salario accessorio sono pur sempre pubbliche: dunque, soggette a regole di contabilità e di gestione ulteriori a quelle civilistiche. 

Il datore pubblico, quando siede alla contrattazione, dovrebbe agire con prudenza e un carico di consapevolezza tale da comprendere che sarebbe doppiamente esiziale convenire accordi contrastanti con le norme, perfino non sorretti dal necessario finanziamento. Non può contare sulla sponda del giudice del lavoro, il quale di fronte a contratti sottoscritti deve necessariamente analizzare solo se e come siano adempiuti. 

 

Testata 

Italia Oggi 

26.1.2021 

TITOLO: Peculato per il dirigente che eroga compensi illegittimi ai suoi colleghi  

di Vincenzo Giannotti 

 

 

L'articolo informa della sentenza 1550 della Cassazione Penale, che condanna per peculato un dirigente che eroga compensi accessori illegittimi ad altri dirigenti, al di fuori del principio dell'onnicomprensività. A nulla è valsa la difesa, consistente tra l'altro nell'evidenziazione, da parte dei condannati, del rispetto di un regolamento che prevedeva l'erogazione di compensi ai dirigenti per la loro partecipazione a commissioni di concorso come commissari, nonchè del coinvolgimento degli organi di governo con specifiche informazioni sulla gestione della spesa.

La legge prevale sui regolamenti, se questi sono in contrasto con essa. I regolamenti di questo genere non possono e non debbono essere applicati. 

Troppo spesso gli enti locali adottano regolamenti illegittimi, in plateale contrasto con le norme, per poi utilizzarli come ombrello nei confronti della responsabilità derivante dalla violazione delle norme. 

Il tentativo, quando giunge all’esame dei giudici, non funziona. E la gestione, nella pubblica amministrazione, si conferma essere soggetta a responsabilità dirigenziali, disciplinari, civili, erariali ed anche penali. 

Il tentativo di sfuggire, coinvolgendo anche la parte politica, mediante il suo coinvolgimento con la trasmissione di atti e informative o micidiali “indirizzi” non può aver sbocchi. 

 

Testata 

 

TITOLO:  Procedure negoziate ad inviti e dislocazione territoriale degli operatori 

 



L'articolo dà conto di alcune pronunce volte a spiegare che l'attenzione anche alla dislocazione territoriale degli operatori economici, di cui tenere conto negli inviti, ai sensi del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, è funzionale ad evitare la circoscrizione delle aziende appaltatrici entro un limitato territorio; tuttavia, con specifiche e oggettivamente complesse motivazioni, tale restrizione potrebbe essere ammissibile.

Tante parole, per legittimare ciò che non è legittimabile: la restrizione del mercato sulla base di criteri territoriali. Una scelta in plateale contrasto con la libertà di stabilimento e circolazione del lavoro e delle imprese, posta dal Trattato Ue e con i principi di concorrenza. 

L’adozione di strumenti di apertura al mercato, come semplicissimi avvisi per la presentazione di manifestazioni di interesse, mette al riparo da possibili illegittimità, conflitti di interesse ed abusi. 

Non si capisce per quale ragione un Rup dovrebbe, invece, affrontare le forche caudine di motivazioni impossibili, se non per compiacere qualcuno o surfeggiare sulle pressioni della politica. 

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