L’indicazione dell’Anac espressa con le Faq aggiornate alla delibera numero 1007 dell'11 ottobre 2017 concernente le linee guida n. 3, è erronea, se intesa come possibilità di attribuzione ad un componente dalla giunta dello specifico incarico di responsabile unico del procedimento.
L’articolo 53, comma 23, della legge 388/2000 è una norma che deroga al principio di separazione delle competenze degli organi di governo rispetto a quelle dell’apparato amministrativo e, come tale, è di stretta interpretazione.
Essa consente di assegnare a singoli componenti della giunta “la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale”: dunque, permette di preporre un componente della giunta alla direzione di una struttura.
Si tratta di attività e responsabilità totalmente diverse da quelle del responsabile del procedimento, figura di natura solo operativa e che viene incaricata non dal sindaco, come avviene per il responsabile di uffici e servizi, ma dal titolare dell’apparato amministrativo preposto agli uffici, secondo lo schema degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990.
L’assessore incaricato come vertice operativo ai sensi della citata normativa in deroga potrebbe rivestire il ruolo di Rup solo se, come possibile proprio ai sensi della legge 241/1990, non attribuisse le connesse funzioni a dipendenti diversi da se stesso.
Tuttavia, le indicazioni dell’Anac appaiono ancor meno convincenti, se si tiene in considerazione – come dovuto – l'articolo 31, comma 1, del d.lgs 50/2016, non derogato da alcuna disposizione, ai sensi del quale “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”.
La necessità di incaricare il Rup tra i dipendenti di ruolo è dettata da evidentissime esigenze di continuità amministrativa, tali da non poter essere soddisfatte ammettendo che tale funzione possa essere svolta da un componente della giunta, assoggettato alla mutevolezza delle maggioranze.
In ultimo: l'Anac ha una serie di funzioni e competenze preziose. Ma, tra queste, proprio non rientra in alcun modo la consulenza relativa all'ordinamento degli enti locali, nè degli organi di governo (riservato alla legge dello Stato dall'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione), nè del personale. La faq sotto questo aspetto è del tutto priva di legittimazione e di qualsiasi pratica utilità e non può sorreggere sul piano interpretativo ed operativo scelte che vadano in quella direzione, poichè non può qualificarsi come legittima fonte a supporto di tale scelta.
Purtroppo l'ANAC da tempo si è autoattribuita compiti e funzioni che non le spettano. Colpa anche di molti colleghi che la considerano una sorta di oracolo di Delfi
RispondiElimina