Nella tabella sottostante, proviamo a sintetizzare e chiarire i contenuti significativi dell'articolo 10 del d.l. 44/2021, ennesima norma purtroppo scritta male e frettolosamente.
E' giusto, comunque, precisare che la strada seguita per "semplificare" i concorsi non pare nè efficiente, nè meditata.
Tutto, sostanzialmente, passa dalla riduzione delle prove: scelta esiziale, che finisce per ridurre la capacità di selezionare i concorrenti più capaci.
Noi immagineremmo una riforma molto più ampia e ben diversa. Non ossessionata dal "fare di frett", ma capace di investire nel medio periodo.
La velocizzazione e
semplificazione dei concorsi per le assunzioni delle qualifiche non
dirigenziali introdotta dal d.l. 44/2021 non appare la soluzione migliore per sbloccare il
reclutamento nella PA.
Certo, si tratta di una misura
connotata dall’emergenza e dalla necessità di superare in parte in vincoli
troppo stringenti alla tenuta delle prove concorsuali, imposte dal Protocollo
concorsi pubblici, approvato dalla Funzione Pubblica il febbraio scorso.
Il rischio è che la necessità di
accelerare e sbloccare i nuovi ingressi di dipendenti pubblici si traduca in
un’eccessiva semplificazione, che rischia quasi di annullare la funzione
selettiva dei concorsi.
Il sistema emergenziale richiede
obbligatoriamente solo una prova scritta della durata di una sola ora, mediante
risposte a quiz, mentre sia la prova orale, sia la valutazione eventuale di
titoli ed esperienza sono solo eventuali.
Sembra oggettivamente troppo poco
per una valutazione realmente approfondita delle capacità e competenze delle
persone da selezionare, considerando che gli ingressi nella PA comportano in
via ordinaria la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
sicché sbagliare la scelta è molto controproducente.
L’ansia di fare presto e bene è
comprensibile, ma porta fuori strada. Specie se questa modalità semplificata di
reclutamento si intenda confermarla a regime come metodo normale per tutti i
concorsi.
Gli strumenti di semplificazione
dovrebbero essere altri. Aveva indicato in qualche misura una strada
interessante la legge 124/2015, la legge delega per la riforma della PA targata
Madia, che proprio sul punto dei concorsi è rimasta, però, in un binario morto.
L’idea era quella di considerare
chi viene reclutato nei concorsi non come un dipendente di una specifica
amministrazione, ma dipendente “della Repubblica”.
Si potrebbe ripartire da questa
idea, per modificare e velocizzare a regime le procedure di reclutamento in
modo radicale.
Inducendo, cioè, le amministrazioni
ad effettuare esami di accesso al lavoro pubblico caratterizzati da un lotto
comune di materie e competenze da esaminare, secondo parametri standard, e un
lotto ulteriore e specifico per tipo di ruolo da rivestire, in modo da porre in
essere una sorta di albo di “idonei” al lavoro pubblico. Albo da organizzare su
scala nazionale, distinto per tipologie di lavori e basato su un ranking
composto dalla pesatura del titolo di studio, del voto di abilitazione, nonché
di altri punteggi ponderali derivanti da titoli di studio ulteriori ed
esperienze formative e lavorative acquisite.
In questo modo, le singole
amministrazioni potrebbero velocizzare moltissimo le selezioni, chiamando a
partecipare ai concorsi per le specifiche assunzioni un certo numero limitato degli
“idonei” più in alto nelle graduatorie.
Tale sistema darebbe anche senso
al portale dei concorsi al quale si pensa da lungo tempo: potrebbe trasformarsi
appunto nella banca dati degli idonei ai concorsi ordinata per ranking, alla
quale ciascuna amministrazione potrebbe riferirsi per le procedure di
reclutamento.
Non solo: simile
elenco-graduatoria potrebbe essere utilizzato anche per attivare percorsi
formativi, tirocini e, anche, per incentivare finalmente modalità di ingresso
al lavoro pubblico “a causa mista”, cioè contratti che uniscano il lavoro a
percorsi di formazione. In particolare, il contratto di formazione e lavoro,
già esistente ma pochissimo utilizzato, e l’apprendistato, previsto da anni, ma
mai utilizzato.
Dunque, concorsi brevi e con poche
prove potrebbero essere utilizzati per l’inserimento nell’elenco nazionale
degli idonei ordinato per punteggi, e permettere alle singole amministrazioni
di attivare concorsi più mirati per i candidati già qualificati dalla posizione
nel ranking.
Ciascun interessato a scalare le posizioni sarà spinto ad acquisire ulteriori punteggi, cercando titoli, esperienze, attività formative che, regolate secondo determinati standard, forniscano crediti.
La partenza di un simile sistema sarebbe inizialmente inerziale, ma a regime potrebbe consentire alle pubbliche amministrazioni di attingere in modo piuttosto semplice all’elenco nazionale e velocizzare decisamente i processi selettivi.
Concorsi in
emergenza – comma 3 |
Commento |
Oggetto: procedure concorsuali i cui bandi sono
pubblicati alla data di entrata in
vigore del decreto (1.4.2021) Condizione: qualora non sia stata svolta alcuna
attività Modalità: 1.
utilizzo degli strumenti informatici e
digitali di cui al comma 1, lettera b), 2.
eventuali misure di cui al comma 2, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente 3.
possibilità di 1.
prevedere la fase di valutazione dei titoli di
cui al comma 1, lettera c), 1.
dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando 2.
e riaprendo i termini di partecipazione, 3.
nonchè, per le procedure relative al reclutamento
di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e
di una eventuale prova orale. Oggetto: procedure
concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere
dello stato di emergenza: 1.
utilizzo degli strumenti informatici e
digitali di cui al comma 1, lettera b), 2.
eventuali misure di cui al comma 2, nel limite
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente 3.
possibilità di 1.
prevedere la fase di valutazione dei titoli di
cui al comma 1, lettera c), 1.
dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando 2.
e riaprendo i termini di partecipazione, 3.
nonche', per le procedure relative al reclutamento
di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e
di una eventuale prova orale 2.
espletamento di una sola prova scritta e di
una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera
a) |
Il comma 3 disciplina una sorta di regime
intertemporale, rivolto specificamente alle procedure concorsuali già bandite
all’1.4.2021, data di entrata in vigore del d.l. 44/2021. Per applicare questo regime, occorre che non sia stata
svolta alcuna “attività”. Si pone l’interrogativo di comprendere cosa si intenda
per “attività”. Una prima tesi da esporre è quella che faccia
coincidere il concetto di “attività” con quello di “prova”. Il comunicato
della Funzione Pubblica 31.3.2021 propende per questa tesi. Sicchè, le
disposizioni del comma 3 risulterebbero applicabili laddove non sia ancora
stata espletata alcuna prova del concorso; in caso contrario, il concorso
prosegue come previsto dal bando. Una seconda tesi considera come “attività” qualsiasi
attività operativa del concorso, ad esempio, quella di insediamento della
commissione, che implica anche la verifica dell’inesistenza del conflitto di
interessi. La soluzione alla questione deve essere di stampo
specificamente pratico e connesso alla buona fede e correttezza. Nella sostanza, le PA possono modificare “in corsa” le
modalità di organizzazione dei concorsi sicuramente prima di aver espletato
le prove, ma anche prima di aver convocato formalmente i concorrenti. Si deve tenere presente che i concorrenti debbono
ottenere una formale comunicazione delle modifiche operative che sia “tempestiva”,
tale, cioè, da scongiurare il rischio che qualcuno possa aver prenotato
viaggi o comunque affrontato spese connesse allo svolgimento di attività programmate
e che non sia più possibile disdire, senza arrecare danno. La misura, quindi, della legittimità della revisione delle
modalità operative sta non solo nel non aver espletato prove, ma nell’avere
sufficiente margine di tempo per modificare l’assetto organizzativo del
concorso. D’altra parte, laddove la PA intenda avvalersi della
facoltà di avvalersi della valutazione dei titoli come disciplinata dal comma
1, lettera c), dell’articolo 10, è la stessa norma che impone di dare una
comunicazione tempestiva ai concorrenti e di riaprire i termini del bando. Ancora, occorre ovviamente tempo per allestire la
gestione concorsuale utilizzando modalità telematiche, qualora non vi si
fosse pensato già prima. Occorre, infatti, impegnare la necessaria spesa per
acquisire le piattaforme o le prestazioni di servizio dai soggetti che sul mercato
offrano i servizi necessari allo scopo. E’ bene sottolineare che la forma di “semplificazione”
consistente nella tenuta di una sola prova scritta e della possibilità
persino di fare a meno della prova orale vale solo per i concorsi finalizzati
all’assunzione di qualifiche non dirigenziali. Sicchè, i concorsi per la
dirigenza di fatto debbono avere sempre più di una prova scritta, né possono
tenersi per soli titoli: di fatto, per i concorsi della dirigenza la forma di
semplificazione possibile è solo la gestione telematica delle prove. |
Concorsi a
regime – COMMA 1 |
|
Fine: ridurre
i tempi di reclutamento del personale, Destinatari: le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, Eventuale
deroga: disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56 Oggetto: modalità
semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
comparativo: a) nei concorsi
per il reclutamento di personale non dirigenziale: espletamento di: 1.
una sola prova scritta 2.
una prova orale; b) PER TUTTI I
CONCORSI: utilizzo di strumenti informatici e digitali - facoltativamente: svolgimento in videoconferenza
della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino: 1.
la pubblicità, 2.
l'identificazione dei partecipanti, 3.
la sicurezza delle comunicazioni e la loro
tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a
legislazione vigente; c) una fase di valutazione dei titoli legalmente
riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I
titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio,
possono concorrere alla formazione del punteggio finale. |
Il comma 1 introduce modalità semplificate a regime di
gestione dei concorsi, mediante la deroga alle disposizioni del dPR 487/1994
e della legge 56/2019 (in questo caso, sostanzialmente il concorsone unico,
che però non ha mai preso piede). La deroga, come qualsiasi deroga, non abroga la norma
derogata. Dunque, le disposizioni normative di disciplina dei concorsi
restano vigenti ed applicabili. La norma, tuttavia, fornisce alle PA una motivazione
specifica, che permette loro appunto di derogare: ridurre i tempi di
reclutamento. Laddove una PA ritenesse di disporre di strumentazioni
ottimali e di organizzazione tale da poter garantire tempi comunque celeri,
potrebbe in ogni caso applicare comunque la normativa derogata, ancora
vigente. E’ da sottolineare che l’articolo 10 del d.l. 44/2021
non contiene alcun termine specifico entro il quale concludere i concorsi, né
indica sanzioni, responsabilità e conseguenze connesse alla tempistica. Il vero elemento innovativo è la spinta più decisa
verso l’utilizzo di strumenti digitali. L’intento del legislatore, sotto
questo aspetto pienamente condivisibile, è abbandonare per sempre carta e
penna e far tenere le prove scritte e orali su piattaforme telematiche: oggi,
le risorse telematiche lo consentono. Come rilevato sopra, la possibilità di espletare una
sola prova scritta vale solo per i concorsi per le qualifiche non dirigenziali. Ciò implica il rischio di una minore capacità
comparativa delle prove concorsuali. Il Legislatore ne è talmente consapevole
che richiede proprio la garanzia che sia assicurato comunque il “profilo
comparativo” delle selezioni. Ma, questa previsione non fa altro che rendere
maggiormente evidente il problema della chiara riduzione della capacità dei
concorsi semplificati di scandagliare a fondo le capacità. Ecco perché la riforma punta a dare rilievo ai titoli,
come elemento significativo per la differenziazione dei punteggi |
A REGIME E IN EMERGENZA – COMMA 2 |
|
Facoltà di prevedere, in ragione del numero di
partecipanti: a)
l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità
previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, b)
e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque: 1)
la trasparenza 2)
l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività
tra tutti i partecipanti. |
Il comma 2, proprio perché è possibile utilizzare
piattaforme informatiche e, quindi, fissare prove uniformi su tutto il
territorio e contestuali nel tempo, consente di utilizzare sedi decentrate
per la tenuta dei concorsi. Ed aggiunge che è addirittura possibile,
comunque, tenere prove in sessioni anche non contestuali, purchè le prove
somministrate siano omogenee, cioè caratterizzate dal medesimo grado di
difficoltà e capacità valutativa delle competenze. Anche il comma 2 insiste sulla “selettività” delle
prove, problema connesso ad una semplificazione eccessivamente fondata sull’idea
di ridurre le prove, anche nella loro durata, invece che di incidere profondamente
sul sistema. |
Concorsi banditi prima dell’1.4.2021 – comma 5 |
|
Fine: emergenza
sanitaria in atto Oggetto: 1.
procedure concorsuali in corso di svolgimento 2.
o i cui bandi sono pubblicati alla data di
entrata in vigore del presente decreto, 3.
volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, Condizione: prevedono
tra le fasi selettive un corso di formazione, Modalità: si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando 1.
dandone tempestiva comunicazione ai
partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, 2.
senza necessità di riaprire i termini di
partecipazione 3.
e garantendo comunque: 1.
il profilo comparativo 2.
e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti
concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito. |
Il comma 5 è dedicato alle procedure concorsuali,
tanto in corso, quanto avviate con bandi già pubblicati all’1.4.2021, per
assumere qualifiche non dirigenziali, che abbiano previsto ai fini della
selezione anche un corso di formazione. In questo caso, sono ammesse comunque le modalità
semplificate previste dal comma 3, senza però riaprire i termini e modificare
il bando. Tanto che si possono conservare gli effetti delle attività, ma in
questo caso appare evidente che si tratta di “prove” eventualmente già
espletate. |
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