Il Consiglio di stato, nella sentenza della Sezione V, 3 maggio 2021, n. 3458, scrive, in modo ineccepibile: "
4.4.2. Poiché la sentenza favorevole alla DB Costruzioni non è costitutiva del vincolo contrattuale e poiché, successivamente alla sua pronuncia, non è stato stipulato alcun contratto tra la società e il Comune di San Giuliano di Puglia, quest’ultimo non avrebbe dovuto (né potuto) fare ricorso ai c.d. poteri di autotutela contrattuale, ed in specie al recesso dal contratto ex art. 109 del d.lgs. n. 50 del 2016, come preteso dalla ricorrente".
Dunque, non si può recedere da un contratto, se il contratto non è stipulato. Non ci voleva certo un mega esperto di diritto per comprenderlo, ma comunque la sentenza del Consiglio di stato aiuta anche a comprendere l'ovvio.
Adesso, chi lo spiega al legislatore, che nel corpo dell’articolo 32, comma 8, del codice dei contratti, dispone: “Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”?
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