venerdì 4 giugno 2021

E' successo davvero: un Tar si è dovuto pronunciare sulla circostanza che una matita non sia uno strumento hardware!

E' successo davvero: una PA ha escluso un candidato da un concorso, perchè aveva con sè una matita. Non una pen drive: ma proprio una matita.

Ed è successo davvero che il candidato abbia dovuto fare ricorso al Tar e che questo si sia pronunciato sulla questione, enunciando una dotta definizione di cosa sia una matita.

Ed è successo davvero che il Tar abbia affermato che una matita non sia uno strumento di memorizzazione informatica.

E, se avesse sbagliato???






P.S.:

il problema delle "semplificazioni" non sta solo nelle leggi. In effetti, è vero che molte volte interpretazioni operative semplicemente folli creano assurdità.

C'è qualcuno che pagherà per questa follia e per il tempo ed il denaro perso?

 TAR LAZIO N. 4559/2021

E’ illegittima la esclusione di un candidato dal concorso per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, che sia motivata con riferimento al fatto che l’interessato, in asserito contrasto con l’art. 3 co. 6, D.M. n. 130/2017 (al pari dell’art. 1 comma 5, dell’allegato 5 al D.M. n. 859/2019) ha introdotto materiale non consentito, idoneo alla memorizzazione di informazioni e, in particolare, una matita; infatti, la matita è un oggetto dotato di sola consistenza materiale, carente anche di “anima” informatica, costituita, com’è noto, da una “anima” scrivente, che è una mina consistente in una miscela di polveri di grafite e di argilla, la cui quantità ne determina la durezza, inserita in un involucro di materiale legnoso o affine. L’involucro, peraltro, è saldamente inglobato ovvero incorporato nella mina, che non è estraibile in modo da consentire la eventuale ipotetica sua sostituzione con materiale hardware atto alla memorizzazione di dati. Ragion per cui è del tutto inconfigurabile che una matita possa contenere informazioni.

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