Tratto da Italia oggi del 14.5.2021
Gli incentivi per le funzioni tecniche sono certamente spesa di personale e vanno necessariamente considerate nel rapporto con la media triennale delle entrate per determinare le facoltà assunzionali dei comuni. E' visibilmente erronea e da non considerare la deliberazione della Corte dei conti Lombardia n.71 del 5 maggio 2021 (si veda ItaliaOggi dell'11 maggio) secondo cui le spese per incentivi tecnici non sarebbero da considerare come spese di personale. La sezione si fa trarre visibilmente in inganno dall'esclusiva considerazione della spesa per incentivi sulla base della sua natura. Il parere afferma che «la natura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella risultante dal comma 5-bis dell'art. 113 del codice degli appalti, come chiaramente evidenziato dalla sezione autonomie nella richiamata deliberazione 6/2018/QMIG».
Tale ultima deliberazione ha chiarito che le spese connesse agli incentivi per le funzioni tecniche «erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del dlgs n. 75/2017».
Tuttavia, l'esclusione di una voce di spesa dal computo del tetto complessivo del trattamento accessorio disposto dall'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017 (norma sulla cui persistente vigenza v'è molto da dubitare, per altro), non ha nulla a che vedere con i conteggi necessari per determinare il rapporto spesa/entrate previsto dall'articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019.
Sfugge ancora a molti, tra cui anche la magistratura contabile, che nel nuovo sistema di determinazione delle facoltà assunzionali ogni spesa che defluisce verso i dipendenti è spesa di personale senza eccezione ed a prescindere dalla sua natura o dal finanziamento. A meno che, in quest'ultimo caso, non sia il legislatore ad escludere espressamente tali voci, come disposto dall'articolo 57, comma 3-septies, del dl 104/2020, convertito in legge 126/2020, per il caso di assunzioni eterofinanziate. La circostanza che gli incentivi per le funzioni tecniche sfuggano al tetto di spesa del 2016, (cosa del tutto normale, trattandosi di risorse variabili del fondo della contrattazione decentrata) non sta affatto a significare che non si tratti di spesa di personale. Al contrario: proprio perché gli incentivi per le funzioni tecniche sono componente della parte variabile del fondo contrattuale delle risorse decentrate, essi debbono obbligatoriamente essere qualificati come spesa di personale, influente senz'altro nel rapporto tra questa spesa e la media triennale delle entrate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le conclusioni della sezione Lombardia per altro porterebbero a conseguenze operative inaccettabili. Ad esempio, un comune non virtuoso, come quello che ha espresso il quesito alla Sezione, potrebbe proprio, tra le altre misure adottabili, fare leva esattamente su risorse variabili del fondo, riducendole, per adempiere al dovere di ridurre annualmente l'incidenza della spesa di personale e quindi riportare il rapporto spesa/entrate ad un livello tale da rientrare nei parametri di virtuosità. Le indicazioni della delibera 71/2021 della sezione Lombardia, invece, finirebbero per far mancare un margine di manovra utile ed importante. E, comunque, finirebbero per indurre gli enti non virtuosi a ritenere possibile il risultato paradossale perfino di un incremento complessivo della spesa di personale, se determinato dagli incentivi per le funzioni tecniche: ciò in plateale contrasto con l'obbligo normativo di considerare tutta la spesa di personale ai fini della riduzione annuale del rapporto di questa con le entrate.
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