martedì 15 giugno 2021

"Nuovo" silenzio assenso: una procedura vessatoria, fatta passare per semplificazione

 La vicenda del silenzio-assenso ha del paradossale. Si fa passare per semplificazione una riforma che non fa altro che vessare il cittadino, aggravando il procedimento amministrativo, giungendo al risultato opposto a quello enunciato e violando per giunta il principio del divieto di aggravamento dell'azione amministrativa.

Come funziona adesso il sistema? Il cittadino presenta un'istanza; decorre vanamente il termine perchè la PA competente provveda; si forma il silenzio-assenso; il cittadino, allo scopo di dimostrare che il provvedimento si è formato implicitamente, deve chiedere alla PA silente un'attestazione dell'avvenuto silenzio assenso; deve attendere 10 giorni; se questi decorrono senza che la PA rilasci l'attestazione, rimandendo nuovamente silente, allora il cittadino potrà rilasciare all'altra PA interessata ed ai privati una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.

Ma, tale ultima dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà potrebbe e dovrebbe essere rilasciata dal cittadino, ed accettata dalle altre PA e dai privati, già immediatamente dopo la formazione del silenzio, senza attendere gli altri 10 giorni per il rilascio dell'inutile e vessatoria attestazione.

Vessatoria, non solo perchè complica il procedimento, ma anche perchè pone a carico del cittadino un ulteriore onere. Infatti, sostanzialmente per effetto di questa norma, nessuna PA o nessun privato accetterà mai un'autocertificazione sulla formazione del silenzio assenso, senza che il cittadino dimostri di aver chiesto l'attestazione alla PA competente e che siano trascorsi 10 giorni senza risposta. Dunque, occorrerebbe anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il vano decorso dei 10 giorni dalla richiesta dell'attestazione, per poter anche dichiarare la formazione del silenzio assenso.

Una complicazione paradossale, che scatenerà ulteriore burocrazia. Quando, invece, doveva essere semplicemente esplicitato l'obbligo da parte di PA e privati di accertare la veridicità della dichiarazione del cittadino dell'avvenuto silenzio assenso, semplicemente rivolgendosi alla PA procedente per chiedere conferma di quanto dichiarato.

Come si dimostra, il legislatore invece di semplificare complica, e scarica addosso al cittadino obblighi ed oneri procedurali che invece dovrebbero essere a carico solo della PA. La quale (ma vale anche per i privati), per altro, anche in presenza della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto silenzio assenso a seguito dell'inutile decorso dei 10 giorni dalla richiesta di attestazione, dovrà in ogni caso verificare con la PA silente la veridicità della dichiarazione.

Quindi, una gigantesca complicazione procedurale e, lo si ribadisce, una vessazione burocratica al cittadino, per restare sempre al punto di partenza: il dovere di accettare le autocertificazioni e di verificarne ex post la veridicità.

Un inno, insomma, al bizantinismo normativo, alla confusione, all'incapacità di comprendere davvero in cosa consista il difficile compito di semplificare, alla vana ricerca di reperire sempre e comunque un "pezzo di carta" a fondamento dell'azione.

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