Altro giro altra danza. Il Ministero delle infrastrutture, con un parere (il n. 893 del 30.3.2021) per la verità ambiguo, torna ancora a paventare la presunta obbligatorietà delle procedure in deroga previste dal d.l. 70/2021.
Un parere più di ombre che di luci, come rileva il pregevole commento qui in lavoripubblici.it.
Ma, quanto vale quel parere? Esso appare del tutto infondato, perchè le norme di deroga non aboliscono le norme derogate, che quindi restano perfettamente vigenti ed applicabili.
Ma, al di là della circostanza che il parere risulti del tutto infondato ed erroneo, la risposta alla domanda relativa al valore giuridico del parere ministeriale la fornisce il Tar Sicilia Palermo, Sezione III, con la sentenza 14.5.2021, n. 1536, riferita ad un precedente parere dal contenuto del tutto analogo.
E, spiega il Tar, che si tratta di un valore pari a zero: “A differenti conclusioni non induce il richiamo, operato dalla parte ricorrente, al parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 735/2020 in relazione all’obbligo da parte delle stazioni appaltanti di motivare il ricorso all’evidenza pubblica: sia in quanto il predetto parere non può ritenersi vincolante nei confronti del Comune di Carini, come dedotto dalla parte resistente; sia in quanto lo stesso parere si limita, in ogni caso, solamente a “suggerire” di dare un riscontro nella motivazione per la scelta della procedura di evidenza pubblica ordinaria rispetto a quella “emergenziale” in deroga dell’affidamento diretto”.
E quanto vale, ancora, il parere 893/2021, nella parte in cui ritiene che comunque anche alle procedure ordinarie si applichino i termini procedurali previsti, invece, per quelli in deroga? Zero, anche in questo caso. Lo spiega di nuovo il Tar Sicilia: “Privo di pregio è l’ulteriore profilo circa il mancato rispetto dei termini, previsto dal decreto semplificazioni per la conclusione della procedura di gara: tale rilievo, infatti, limitato alla procedure semplificate qui non applicabili per le considerazioni di cui sopra, non potrebbe comunque comportare l’illegittimità, per ciò solo, degli atti di gara riverberandosi, se del caso, unicamente sulla responsabilità amministrativa del R.U.P.”.
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