Imperversa in gran parte della dottrina l’idea che la violazione
dei termini disposti dal d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020,
per la conclusione delle procedure di gara ed alcune altre loro fasi
implichi automaticamente responsabilità erariale del responsabile
unico del procedimento (Rup).
Dovrebbe essere ovvio che, al contrario, le cose non stiano affatto
così, perché non è possibile e fondatamente prospettabile alcun
automatismo tra lo spirare dei termini e la responsabilità erariale.
Guardiamo, innanzitutto, al testo della norma, limitandoci a quella
contenuta nell’articolo 1, comma 1, del d.l. 76/2020, ai sensi del
quale “l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di
adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro
mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei
termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione
del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso
possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per
danno erariale”.
E’ semplice notare che la formulazione della norma (come sempre non
troppo lineare e semplice) non riconnette in alcun modo alla
violazione dei termini la conseguenza della responsabilità per danno
erariale.