giovedì 14 ottobre 2021

Green pass: i pozzi dell'organizzazione delle funzioni del datore di lavoro avvelenati dalla chimera del "dirigente apicale"

 C'è un veleno che da anni inquina i pozzi dell'ordinamento giuridico e, in particolare, quello del personale pubblico. Quel veleno si chiama "dirigente apicale".

Una figura in realtà insistente, che però continua ad aleggiare, come eredità fortemente negativa della maldestra riforma Madia, fortunatamente mai entrata in vigore. Una riforma frutto di una concezione semplicistica, se non puerile, dell'organizzazione in generale, che vede nella verticalizzazione estrema, nella concentrazione di competenze e responsabilità su un unico vertice il sistema migliore per guidare organismi complessi. In realtà, il "dirigente apicale" era disegnato dalla riforma come strumento per concentrare le funzioni di direzione delle amministrazioni in poche mani, purchè contigue e funzionali all'organo di governo del quale si immaginavano prolungamento.

L'idea del "dirigente apicale" affligge, adesso, le confuse e convulse modalità di organizzazione dei controlli del green pass, perchè continua a pervadere le idee di chi scrive norme e linee guida.

Infatti, immancabilmente, la funzione di controllo è stata attribuita dalle linee guida al "dirigente apicale", con due esemplificazioni tanto erronee, quanto deleterie: il segretario generale dei ministeri e il segretario comunale.

Chi ha scritto queste linee guida ha totalmente obliterato la circostanza che il datore di lavoro nella pubblica amministrazione non è verticalizzato (nella maggior parte dei casi, salvo poche e specifiche eccezioni, come nella scuola e in parte nella sanità), ma diffuso. Ciò per la semplicissima ragione che sono datori di lavoro, in quanto gestiscono il personale loro assegnato, tutti dirigenti: sarebbe bastato leggere con un minimo di attenzione gli articoli 5, comma 2, 16 e 17, del d.lgs 165/2001. E si sarebbe compreso che il concetto di "apicale" non è un vertice unico, ma chi è al vertice della specifica ripartizione organizzativa.

Nello Stato, quindi si giunge al paradosso della concezione che il segretario generale dei ministeri possa delegare ad altri dirigenti, competenze e funzioni di gestione del rapporto di lavoro coi dipendenti, quali sono quelle connesse al green pass, delle quali tutti i dirigenti sono già titolari a titolo originario ex lege. Una delega totalmente inutile. A meno che, chi ha scritto le norme non intendesse "delega" in senso atecnico, quale modalità organizzativa, direttiva operativa. Sarebbe, in questo caso, consigliabile ricordare a chi scrive norme, e non articoli di giornale o romanzi, che è molto meglio non essere atecnici nel redigerle. Il diritto è una scienza ed una tecnica: le parole hanno un peso. La delega è delega, non qualcosa che le somigia.

Negli enti locali, l'esempio buttato lì così, un po' per celia un po' per non morire, dalle linee guida, è ancor più erroneo. Almeno, i segretari generali dei ministeri appartengono alla dirigenza di prima fascia, che nello Stato è collocata in posizione gerarchicamente superiore alla dirigenza di seconda fascia.

Questo non avviene nell'ordinamento locale, ove non esiste ripartizione della dirigenza in fasce. Per altro, il segretario comunale nemmeno è un dirigente locale: è un dirigente, anzi un professionista assimilato alla dirigenza pubblica, dipendente dallo Stato, ma che svolge il proprio rapporto di servizio presso gli enti locali, senza nessuna posizione di gerarchia nei confronti della dirigenza.

La voglia e la lusinga di vedersi proclamati "dirigente apicale", però, in questi anni ha vellicato molti. Per esempio, alcune sigle sindacali, che orfane del dirigente apicale evocato dalla per fortuna fallita riforma Madia, hanno ben contente sottoscritto il Ccnl 17.12.2020, nel quale si prova a riesumare per via contrattuale quella figura abortita.

In via di fatto, alcuni segretari hanno commesso un errore tattico: affascinati dal ruolo di dirigente apicale, lo hanno esercitato davvero, chiamando a sè le funzioni del green pass.

Presso alcuni enti, la cosa ha preso una piega non prevista, per quanto prevedibile. I dirigenti o, soprattutto, i funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, che per legge sono datori di lavoro, visto che si applicano anche negli enti locali l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 17 del d.lgs 165/2001, e comunque l'articolo 107 del Tuel è ad essi totalmente assimilabile, non hanno sprecato l'occasione: e hanno detto al segretario "prego, si accomodi: lei è il dirigente apicale? Si porti lei la croce del green pass, noi ce ne tiriamo fuori".

E' evidente che dirigenti o responsabili di servizio che rivestono questo ruolo al solo scopo di ottenere le retribuzioni connesse, ma svolgendolo a giorni alterni o comunque esercitando solo le funzioni che piacciono, dovrebbero essere revocati immediatamente: si è dirigenti o responsabili di servizio a 360 gradi, non solo al 27 del mese.

Tuttavia, la ricerca spasmodica del "dirigente apicale" comporta, oltre a illogicità normative, l'insorgere di problemi operativi concreti.

Occorrerebbe che il Legislatore e tutti sapessero fare ammenda della sciocchezza sottesa al "dirigente apicale". Ben difficilmente - come insegna l'esperienza - si può immaginare che ciò avvenga. 

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