mercoledì 13 ottobre 2021

Il datore di lavoro, nei comuni, è ex lege il dirigente o il responsabile di servizio apicale incaricato ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Tuel

 Imperversano interpretazioni confuse e confusionarie sulla figura del "datore di lavoro", chiamato dalla sfortunata normativa sul green pass ad effettuare le verifiche ed eventualmente attivare le procedure per le sanzioni amministrative connesse.

Si miscelano norme aventi oggetti e fini diversi, coinvolgendo soggetti che nulla hanno a che vedere. In particolare, molti insistono per agganciare le disposizioni del d.l. 127/2021 con le previsioni del d.lgs 81/2008, considerando le prime quali specie del genere delle regole sulla sicurezza del lavoro. Si conclude, di conseguenza, che il datore di lavoro coinciderebbe con quello indicato dal d.lgs 81/2008, opinando perfino che il datore possa restare il sindaco, in assenza dell'incarico ai sensi della normativa sulla sicurezza.

La confusione, poi, diviene esponenziale quando si tratta del tema del conferimento dell'incarico e chi debba provvedere nei confronti di chi.

Occorre sgomberare il campo da ogni equivoco: il d.lgs 81/2008 non è mai nemmeno lontanamente citato dal d.l. 127/2021. Questo contiene una disciplina del tutto autonoma e particolare, che solo in via ellittica e tangente ha a che vedere con la sicurezza del lavoro: semmai, riguarda la prevenzione della pandemia in generale. Dunque, la disciplina della sicurezza del lavoro può solo essere richiamata per analogia, ma non trova e non deve trovare diretta applicazione.

Il "datore di lavoro" di cui parla il d.l. 127/2021 non coincide con quello del d.lgs 81/2008, per una ragione evidentissima: non deve disporre di risorse finanziarie ed organizzative particolari per predisporre misure di sicurezza e dpi. Il datore del d.l. 127/2021 è puramente e semplicemente il soggetto che dispone della competenza di gestire il personale, coi poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs 165/2001.

Ecco perchè la complessa normativa individua nei dirigenti in via immediata e diretta i soggetti che hanno il ruolo di datore di lavoro. Non occorre, allora, nessun atto del sindaco per incaricare i dirigenti di una funzione che è già insita nel loro ruolo. Sono, al contrario, i dirigenti che, per ragioni organizzative e/o logistiche delegano ad altri l'incarico di preposto al controllo.

E nei comuni senza dirigenza? L'incarico attribuito dal sindaco ai funzionari apicali di funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del d.lgs 267/2000 assegna loro esattamente le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107 del medesimo d.lgs 267/2000, che comprendono anche quelle oggetto della disciplina del d.l. 127/2021. Non occorre, dunque, neanche in questo caso nessun atto del sindaco e nessuna delega del segretario comunale. Sono i responsabili di servizio che, invece, possono attribuire ad altri dipendenti, se ragioni logistico/organizzative, lo richiedono, lo svolgimento delle funzioni di controllo (che nel caso di funzionari o figure non apicali è bene limitare alla sola scansione del QRcode, con obbligo di referto all'incaricante, che procede ad eventuali segnalazioni al prefetto e all'ufficio dei procedimenti disciplinari).

Talvolta, il mosaico delle norme è semplice e lineare: inutile leggerlo come fosse un quadro di Pollock.

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