L'ordinamento giuridico è ben strano. Mentre, per esempio, al fine dell'attuazione del Pnrr si predica la necessità di acquisire le "migliori professionalità" e allo scopo si prevede di introdurre una qualifica quadri per pagare meglio i professionisti da assumere, contestualmente anche consentendo loro di non cancellarsi dagli albi e di conservare l'iscrizione pensionistica, dall'altro, invece, il Consiglio di stato, con la sentenza 7742/2021 conferma la singolare teoria secondo la quale i professionisti, se incaricati con incarichi professionali dalla PA, possono lavorare a titolo gratuito.
Che si tratti di una visione contraria ad ogni minima regola di concorrenzialità e qualità della prestazione non pare sia dubitabile, al di là di ogni alchimia interpretativa e di ogni valutazione sull'inesistenza di una norma espressa che vieti la gratuità. Il Consiglio di stato dovrebbe insegnare, per primo, a tutti quanto sia sbagliato pensare che in un ordinamento positivo sia consentito tutto ciò che non sia espressamente vietato. Un simile modo di considerare l'ordinamento giustificherebbe l'esistenza del vuoto normativo e la sua colmabilità con comportamenti sostanzialmente individuali legati alla mera ricognizione dell'assenza di una norma di dettaglio settoriale. Invece, l'ordinamento giuridico, per assicurare coerenza, non può ammettere vuoti e le regole debbono ricavarsi oltre che dalle norme espresse, anche dall'applicazione di norme analoghe trattanti materie simili e dall'attenzione a principi fondamentali enunciati o impliciti. E, nel settore degli incarichi professionali, sia le direttive europee, sia il d.lgs 50/2016 enunciano i principi della concorrenza e dell'economicità delle prestazioni, facilmente ponibili alla base della valutazione di inammissibilità di bandi che prevedano, invece, la gratuità della prestazione. Gratuità che, per altro, ben si presta a far cercare l'utilità dell'incarico in altri fini, la cui imperscrutabilità li rende opachi e, dunque, anche contrari alla normativa anticorruzione.
Sul tema chi scrive si espresse in modo critico nei confronti dell'indirizzo del Consiglio di stato sul portale Phastidio.net. L'articolo, che riproponiamo qui, resta purtroppo ancora oggi molto attuale.
Interessante. I dipendenti pubblici - persone fisiche hanno il divieto di accettare omaggi o altre utilità (art. 4 DPR 62/2013), ma gli enti pubblici - persone giuridiche (che dai dipendenti pubblici - persone fisiche sono agiti) possono accettare utilità gratuite da persone fisiche esterne. Un rischio da analizzare e trattare nei piani di prevenzione della corruzione?
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