giovedì 11 novembre 2021

Riforma delle responsabilità dei sindaci: opportuna, ma la prima riforma potrebbe derivare dal rispetto delle attuali regole sul riparto delle competenze

 

Un chiarimento normativo che aggiorni l’articolo 50 del d.lgs 267/2000 al riparto di funzioni, competenze e responsabilità tra organi politici e dirigenti è opportuno, per quanto reso necessario da interpretazioni giudiziali oggettivamente non in linea con il complesso ordinamentale.
Detto questo, la ricerca di scudi penali o dell’abolizione di fattispecie di reato come l’abuso d’ufficio, comunque purtroppo immanenti ai fattori di rischio caratterizzanti l’operato pubblico, non sembra l’idea migliore.

Un buono “scudo” contro le responsabilità e presunta o vera “paura della firma” consiste, per i sindaci, nel non ingerirsi nelle competenze gestionali e svolgere davvero la funzione di programmazione e controllo. Cosa che fino troppo spesso non accade. Come fin troppo spesso i sindaci cercano una longa manus che gestisca sostanzialmente per loro conto tra direttori generali, segretari comunali e dirigenti o funzionari, specie di diretta nomina fiduciaria.

Non sarebbe male se le riforme affrontassero anche il tema della frapposizione di figure tecniche alla gestione in realtà direttamente politica, in aggiramento/violazione delle regole gestionali. Si finirebbe per creare solo confusione ulteriore se la precisazione delle responsabilità dei sindaci non fosse accompagnata da una revisione radicale dello spoil system; "revisione" per non dire abolizione.

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