Il sorprendente parere del Mims 982/2021 appare tanto ingiustificabilmente erroneo, quanto del tutto fuorviante.
C’è una confusione totale ed assoluta di istituti e norme. Basti pensare alla commistione tra assegnazione di un incarico ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs 165/2001 e l’applicazione del DM 17.6.2016.
Il DM indica criteri per determinare una tariffa professionale, finalizzata a compensare attività di professionisti. Ed è il sistema col quale fissare il compenso discendente dall’affidamento di una prestazione di servizi, qual è appunto l’effettuazione del collaudo.
Le prestazioni di servizi, come tali, sono contratti di tipo oneroso che rientrano totalmente nella disciplina del codice dei contratti. Non possono, cioè, essere affidati ai sensi del d.lgs 165/2001 come contratti di collaborazione esterna.
L’autorizzazione concessa da un’amministrazione pubblica ad un proprio dipendente a svolgere l’attività di collaudo ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs 165/2001 non modifica ovviamente lo stato delle cose. La fonte dell’incarico non può essere il d.lgs 165/2001, ma il codice dei contratti.
A questo punto, così stando le cose, non si capisce come sia possibile che un dipendente pubblico possa essere parte di una negoziazione di una prestazione di servizi di carattere professionale, come, cioè, possa essere destinatario di un affidamento e, soprattutto, ottenere un compenso in qualità di professionista, applicando la tariffa professionale, addirittura con un “ribasso”, come in una competizione concorrenziale.
Unico modo per ammettere simile situazione è immaginare che si tratti di un dipendente con lavoro a tempo parziale non superiore al 50%. Ma, in questo caso, se si trattasse di un tecnico, non potrebbe ricevere incarichi da un’altra PA, poichè lo vieta l’articolo 1, comma 56-bis, della legge 662/1996.
Sfugge, insomma, la fonte di regolazione dell’incarico al dipendente, che dal parere non emerge pienamente. Il parere, anzi, sembra legittimare un modus operandi che appare pienamente contrastante con una serie di norme.
Art. 102, comma 6, del d.lgs. 50/2016
RispondiElimina6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.
Esatto. Si tratta comunque di un'attività che non si può trattare come incarico professionale tipo consulenza, nè è sorretto dal d.lgs 165/2001, ma appunto dal codice dei contratti. Giammai si può applicare il DM sulle tariffe professionali, posto che un dipendente pubblico, a meno che non sia a part time, non può espletare attività professionali.
EliminaL'art. 61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti .....norma introdotta da Brunetta che con il solito stile toglie ai poveri per dare ai ricchi
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