venerdì 21 gennaio 2022

Attingimento delle graduatorie di altri enti. La ricostruzione totalmente erronea del Tar Lazio Latina.

 Ennesimo esempio di sentenza molto discutibile, anzi totalmente errata. Di fatto, il Tar Lazio Latina, con la sentenza 14.1. 2022, n. 5, ritenendo che un comune ha errato nel non concedere al Ministero delle Infrastrutture di attingere una propria graduatoria, è entrato nel merito della decisione del comune di respingere una proposta di accordo, giudicando tale merito incongruo.

Peccato, però, che i Tar non hanno la competenza a valutare il perchè delle ragioni dei provvedimenti, a meno che tali ragioni non siano false, strumentali, assenti o incongrue.

Nel caso di specie, il comune ha ritenuto di non accogliere la richiesta del Ministero delle Infrastrutture di utilizzare una propria graduatoria, fondandosi su una specifica norma del bando che a suo tempo aveva regolato il concorso, nel quale era specificata la facoltà del comune stesso di concedere l’utilizzo della graduatoria solo ad altri enti del comparto Funzioni Locali.

Il Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza 14.1.2022, n. 5, ha ritenuto che “l’art. 12 del bando se interpretato nel senso della attribuzione del potere all’Amministrazione di negare l’utilizzo della graduatoria alle amministrazioni centrali deve essere ritenuto illegittimo perché contrastante con le norme giuridiche di rango superiore richiamate dai ricorrenti, che hanno introdotto lo strumento dell’utilizzo di graduatorie di altri enti previo accordo tra le amministrazioni interessate, con la finalità laddove possibile di contenere e ridurre la spesa pubblica oltre che il costo e i tempi per l’esperimento e la gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale.

E’ condivisibile, quindi, la tesi dei ricorrenti secondo cui nel caso di specie il Comune di Cassino, pone un limite che non trova fondamento giuridico, soprattutto alla luce della normativa generale applicabile in materia e della normativa statale emanata in relazione all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19.

Né appare conferente a supporto del limite la norma di cui all’art. 9, comma 1, della L. 16.1.2003 n. 3, richiamata nelle difese dell’Amministrazione, la cui efficacia è subordinata all’adozione di un regolamento applicativo”.

Ora, l’articolo 9, comma 1, della legge 3/2003 dispone: “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione”. L’articolo 61, comma 3, della legge 350/2003, all’ultimo periodo prevede: “In  attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge  16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53  a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo  accordo tra le amministrazioni interessate”.

Il Tar ha ritenuto che tale ultima disposizione escluda che un ente locale possa negare ad un’altra amministrazione di diverso comparto lo scorrimento di una propria graduatoria, perchè, in assenza del regolamento attuativo dell’articolo 9, comma 1, della legge 3/2003, la limitazione dello scorrimento alle amministrazioni di uno stesso comparto non sarebbe operante.

Quella del Tar è una valutazione radicalmente non condivisibile. 

In primo luogo, si deve osservare che l’assenza del regolamento attuativo dell’articolo 9, comma 1, della legge 3/2003 non ha alcuna incidenza sul precetto della medesima norma: la necessità che lo scorrimento delle graduatorie avvenga tra amministrazioni del medesimo comparto, infatti, non è rimessa alla vigenza del regolamento. L’identità del comparto è direttamente enunciata dalla legge ed è un precetto; il regolamento - mai emanato - avrebbe assolto solo allo scopo di predefinire modalità e criteri dello scorrimento, non condizionando per nulla l’attuazione del precetto postulante l’identità di comparto.

In secondo luogo, anche si dovesse accedere alla lettura sbagliata della norma proposta dal Tar Lazio Latina, in ogni caso l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003 impone che l’ente A per poter attingere alla graduatoria dell’ente B debba, con tale ultimo ente, sottoscrivere un accordo.

Ora, l’ente B, cioè nel caso di specie il comune, ha ritenuto di prevedere in anticipo un criterio tendente ad escludere la sottoscrizione di accordi con ogni altro ente non appartenente al comparto Funzioni Locali.

La circostanza che tale decisione possa fondarsi o meno sulla lettura eventualmente erronea di una norma (ma, si ribadisce, è il Tar ad errare totalmente nell’interpretare la previsione dell’articolo 9, comma 1, della legge 3/2003), è del tutto irrilevante.

Il comune poteva liberamente scegliere in ogni caso di dare o non dare l’accordo al Ministero delle infrastruttre, scegliendo potestativamente di non concordare l’attingimento della graduatoria con enti di diverso comparto, anche se non vi fosse nessuna specifica previsione sulla questione.

Il Tar, come rilevato, entra nel merito della decisione e travisa totalmente il significato della disciplina normativa, traducendolo in una sorta di obbligo del comune di concedere forzatamente l’attingimento della propria graduatoria al Ministero delle infrastrutture, sindacando nel merito il perchè di una decisione del tutto discrezionale. Una pagina sicuramente deprecabile per la giurisdizione amministrativa.


1 commento: