E' una sentenza erronea, indotta all’errore dall’ulteriore erroneità dei provvedimenti adottati dal comune, quella del Tar Abruzzo, L’Aquila, Sezione I, 17/01/2022, n. 23, in tema di aggiudicazione.
Il Tar, seguendo anche una giurisprudenza a sua volta erronea, distingue tra proposta di aggiudicazione, approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione vera e propria.
Ma ben vedere, nel codice dei contratti, non esiste distinzione alcuna tra approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione: l’aggiudicazione altro non è che l’approvazione della relativa proposta!
Su questo non può esservi alcun dubbio, bastando la lettura dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs 50/2016: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”.
Dunque, l’organo competente approva la proposta di aggiudicazione e, contestualmente, aggiudica, con un unico provvedimento che approva le risultanze dell’aggiudicazione e in linea di assoluta continuità dispone quindi l’aggiudicazione (definitiva).
La sentenza del Tar Abruzzo, L’Aquila, Sezione I, 17/01/2022, n. 23, commette l’errore di considerare come separato un momento unico, cioè l’approvazione della proposta e l’aggiudicazione, lasciandosi trascinare nell’errore interpretativo e procedimentale commesso dall’ente interessato, che cade in uno sbaglio purtroppo molto diffuso: ritenere, cioè, la “definitività” dell’aggiudicazione discenda dal compimento dei controlli connessi.
Si dimentica sempre che nel d.lgs 50/2015 la “proposta di aggiudicazione” è la nuova denominazione di quel che nel vecchio ordinamento era l’ “aggiudicazione provvisoria”; e che l’ “aggiudicazione” è la nuova denominazione della vecchia “aggiudicazione definitiva”.
Dunque, l’aggiudicazione (definitiva) è il provvedimento che chiude le operazioni di gara e stabilisce chi sia l’operatore economico col quale la PA appaltante potrà sottoscrivere il contratto.
L’atto è “definitivo”, nel senso che chiude una volta e per sempre la procedura individuazione del contraente.
Tuttavia, l’aggiudicazione (un tempo definitiva) non è immediatamente efficace, cioè dotata del potere giuridico di consentire concretamente la sottoscrizione del contratto tra PA e operatore economico.
Infatti, l’articolo 32, comma 7, del codice dei contratti dispone: “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”, quelli cioè indicati dagli articoli 80 e seguenti del codice stesso. Il successivo comma 8 dell’articolo 32, poi, precisa: “Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”.
Ora, la sentenza evidenzia che l’atto gravato nella parte dispositiva stabilisce: “di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito del completamento con esito favorevole delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia”.
Il Tar non si è accorto che tale atto è erroneo e contrario all’impostazione molto chiara data dal codice dei contratti; infatti, il provvedimento appunto approva la proposta di aggiudicazione (il che equivale ad aggiudicare), ma poi, erroneamente, rimette la definitività dell’aggiudicazione all’esito favorevole delle verifiche, il cui scopo è, invece, attribuire efficacia ad un’aggiudicazione già definitiva.
Insomma, purtroppo il Tar Abruzzo con la pronuncia solleva altra polvere e confusione, essendosi fermato alla superficie ed introducendo una distinzione tra approvazione della proposta di aggiudicazione ed aggiudicazione del tutto inesistente.
Condivido, ma con certa gente è difficile scalfire le prassi consolidate che moltiplicano gli adempimenti. Direi le tesi contraria alla Tua poggi sulla posizione di molti TAR riassunta nella frase "... per l'aggiudicazione occorre una manifestazione di volontà espressa della pubblica amministrazione, mediante un provvedimento espresso", radicata sull'art. 32, comma 9, il cui tenore che pare qualificare come autonomo e isolato il provvedimento di aggiudicazione.
RispondiEliminaPer rispettare la forma (il sacro graal della PA) semplificando la sostanza, negli atti di gara (determina a contrattare o disciplinare di gara) facciamo mettere «il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione, nulla ostando, costituirà anche provvedimento di aggiudicazione» riportato nella determina come segue: «premesso ... visto ... considerato ... con la presente si approva la proposta di aggiudicazione e, non avendo rilevato ostacoli, si dispone l'aggiudicazione a favore di ...»