venerdì 7 gennaio 2022

Sintesi della disciplina dello smart working dopo la circolare

 

  1. DM 8.10.2021: resta in vigore pienamente.

  2. Linee Guida (mai pubblicate, fin qui, in Gazzetta): sono operanti da quando saranno pubblicate.

  3. Ccnl Funzioni Centrali: le disposizioni ivi contenute sullo smart working, uguali praticamente a quelle del DM, entreranno in vigore dopo la sottoscrizione definitiva.

  4. Condizioni1 imposte dal DM per attuare lecitamente lo smart working: restano tutte pienamente operanti (me non risultano forme di controllo e sanzione nel caso in cui non siano rispettate);

  5. Accordo individuale: resta necessario; non è possibile disporre i dipendenti in lavoro agile con una decisione unilaterale del datore, di nessun genere (non certo un regolamento, non disposizioni amministrative, non disposizioni generalizzate);

  6. Smart working semplificato (o emergenziale): nel Pubblico non c’è più, è rimasto nel Privato fino al 31 marzo;

  7. Prevalenza della presenza in sede: è rimasta;

  8. Concetto di “rotazione”: secondo la circolare del 3.1.2022, non si tratta di far ruotare più dipendenti su un limitato numero di posti in smart working, ma dell’alternanza che un medesimo lavoratore compie nello svolgere la propria attività in presenza o in smart working.

Per capirsi. La rotazione è stata dalla gran parte intesa, come del resto si evince abbastanza chiaramente dal DM, come strumento per assicurare che nelle sedi lavori in presenza la maggior parte dei dipendenti. Pertanto, il lavoro agile è stato limitato ad una percentuale dei lavoratori, così da garantire che ogni giorno della settimana lavori in presenza la maggioranza dei dipendenti:


La circolare, invece, indica la possibilità di considerare, come detto, la rotazione come alternanza per uno stesso dipendente di lavoro e presenza. Per cui, uno stesso dipendente può stare in sw il 100% dei giorni di un intero mese o più mesi, purché alla fine dell’anno abbia svolto lavoro in presenza per almeno 111 giorni su 220:




  1. Funzioni del mobility manager: velleità.


1   a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalita'  agile
non deve in alcun  modo  pregiudicare  o  ridurre  la  fruizione  dei
servizi a favore degli utenti; 
    b) l'amministrazione deve  garantire  un'adeguata  rotazione  del
personale che puo' prestare lavoro in modalita' agile, dovendo essere
prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in
presenza; 
    c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento  al  fine  di
dotarsi di una piattaforma digitale o  di  un  cloud  o  comunque  di
strumenti  tecnologici  idonei   a   garantire   la   piu'   assoluta
riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono  trattate  dal
lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalita' agile; 
    d) l'amministrazione deve aver previsto un piano  di  smaltimento
del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato; 
    e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento  al
fine  di  fornire  al  personale  dipendente  apparati   digitali   e
tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta; 
    f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge
22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: 
      1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in  modalita'
agile; 
      2) le modalita' e i tempi di  esecuzione  della  prestazione  e
della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonche'
eventuali fasce di contattabilita'; 
      3) le modalita' e i criteri di  misurazione  della  prestazione
medesima, anche ai  fini  del  proseguimento  della  modalita'  della
prestazione lavorativa in modalita' agile; 
    g) le amministrazioni assicurano  il  prevalente  svolgimento  in
presenza  della  prestazione  lavorativa  dei  soggetti  titolari  di
funzioni  di  coordinamento  e  controllo,  dei   dirigenti   e   dei
responsabili dei procedimenti amministrativi; 
    h) le amministrazioni  prevedono,  ove  le  misure  di  carattere
sanitario lo richiedano, la  rotazione  del  personale  impiegato  in
presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. 


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