lunedì 14 febbraio 2022

Piao: la semplificazione che non lo era. Vanno adottati qui ed ora i piani a normativa vigente.

 Più volte abbiamo avuto occasione di evidenziare che l’idea di introdurre uno strumento di programmazione, come il famoso (o famigerato) Piao previsto dall’articolo 6 del d.l. 80/2021 ad anno e gestione ampiamente iniziati è semplicemente privo di senso e contrario a qualsiasi minima regola di efficienza.

Gli atti di programmazione, poichè sono finalizzati ad indirizzare la gestione, vanno adottati ovviamente ad inizio anno. Le norme che hanno rinviato l’entrata in vigore del Piao, anzi, meglio, i ritardi (consueti) nel disporre i provvedimenti attuativi e cioè i dPR che avrebbe dovuto cancellare dall’ordinamento i vari piani da sostituire col Piao, rendono quest’ultimo inutile, ma anche dannoso, se approvato entro il 2022.

Il rischio è che, decorso il tempo per adottare i provvedimenti entro il 2021 e consentire al nuovo documento di essere operativo dal 2022 - come si sarebbe dovuto - adesso la fretta e l’ansia da prestazione inducano ad adottare il dPR attuativo per affermare di aver “rispettato un obiettivo”, ma senza badare ai contenuti ed al merito.

La bozza di dPR attuativo dell’articolo 6 del d.l. 80/2021 è semplicemente disastrosa. Oltre ad essere sommaria e confusa, essa rende attuale e palpabile l’eventualità (che evidentemente era molto fondata fondata) che si sarebbe risolto sostanzialmente in un mero collage dei piani già esistenti, rieditati secondo sistemi di editing predefiniti.

Nell’articolo pubblicato su NT plus del 14.2.2022 dal titolo “Il Piao raddoppia i piani su personale e anticorruzione” T. Grandelli e M. Zamberlan evidenziano alcuni paradossi della situazione attuale. Non esistendo ancora il Piao, le amministrazioni non possono che adottare, nei termini previsti, tutti i tanti, troppi (https://luigioliveri.blogspot.com/2021/01/la-cultura-meramente-adempimentale.html), piani esistenti, necessari per la legittimità della loro azione amministrativa, alla luce della disciplina normativa oggi vigente.

Dunque, per assumere occorre il piano triennale dei fabbisogni e l’orpello del piano delle azioni positive. E per gestire, occorre approvare il Piano esecutivo di gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi.

Non è certo pensabile rinviare questi adempimenti all’efficacia del Piao, che, per altro, per gli enti locali non si avrà prima di luglio.

E’ da ricordare, in quanto alla pianificazione gestionale, che la normativa vigente ne impone l’adozione anche in assenza del bilancio di previsione: in troppi continuano ad ignorare l’articolo 5, comma 1-ter, del d.lgs 150/2009, ai sensi del quale “Nel  caso  di  differimento  del  termine  di  adozione  del bilancio di previsione degli enti territoriali,  devono   essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire  la  continuità dell'azione amministrativa”. Norma pensata esattamente allo scopo di consentire di dare avvio alla gestione anche con una programmazione provvisoria: basterebbe tenere presente che il Peg non è, a differenza di quanto molti ritengono, semplicemente la disarticolazione di capitoli di bilancio, ma la definizione degli obiettivi operativi da raggiungere e la base, col Pdo, per la determinazione dei criteri di valutazione.

In quanto alle assunzioni, è da ricordare:

  1. che la legge 228/2021 all’articolo 1, comma 12, lettera a), ha sospeso la sanzione della nullità delle assunzioni effettuate in assenza del programma triennale dei fabbisogni fino al 30 aprile;

  2. in assenza del piano, ai sensi dell’articolo 3-ter, del d.l. 80/2021 di novellazione dell’articolo 9, comma 1-quinquies del d.l. 113/2016, comunque gli enti possono assumere personale a tempo determinato, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia, necessario a garantire:

    1. l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

    2. l’esercizio delle funzioni:

      1. di protezione civile, 

      2. di polizia locale, 

      3. di istruzione pubblica, inclusi i servizi, 

      4. del settore sociale,

  3. il divieto di assunzione previsto dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016 riguarda la mancata approvazione dei bilanci nei termini come rinviati, non nel termine del 31.12 dell’anno precedente.

E’, dunque, sbagliato indicare agli enti che l’approvazione dei bilanci di previsione sia la condizione necessaria per adottare gli atti programmatici necessari, per quanto, comunque, approvare il bilancio di previsione per tempo sia consigliabile.

Infine, non ha evidentemente senso pensare che una volta adottati tutti gli atti di programmazione a legislazione vigente, giunti all’estate si debba riapprovarli, come se la loro confluenza nel Piao fosse condizione di efficacia.

Il Piao a metà anno non sarà altro se non un’operazione di rieditazione di piani già approvati e vigenti ed operanti, che se anche non confluissero nel nuovo strumento manterrebbero ogni loro effetto.

Certo, la confusa normativa può indurre taluno a pensare che “semplificare” implichi duplicare gli adempimenti, in omaggio all’ufficio complicazioni affari semplici, entità sempre dominante alle nostre latitudini.

In ogni caso, tuttavia, si auspica per l’ennesima volta che qualcuno, a Roma, assuma un atteggiamento responsabile e consapevole e rinvii al 2023 il Piao, previo un suo profondissimo ripensamento. Talmente profondo, da eliminarlo e comprendere che semplificare non vuol dire far confluire una decina di piani in un unico al loro posto, ma proprio eliminarli.

1 commento:

  1. Buongiorno! E ora che arriverà la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio che ne sarà del PIAO? Occorre ricordare, infatti, che lo schema di Decreto ministeriale che ha ricevuto l'ok dalla Conferenza Unificata stabilisce che il termine di approvazione del Piano da parte degli enti locali è fissato al centoventesimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio di previsione. E' ragionevole approvare un documento di programmazione a fine settembre?

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