La revisione prezzi, negli anni ‘80 e fino a Tangentopoli fu fonte di sperperi e crescita senza controllo degli appalti, a causa dell’uso distorto guidato dal dilagare della corruzione.
Tutta la disciplina successiva di regolazione degli appalti, a partire dal 1994, vede la revisione prezzi come il Male e, da qui, una disciplina lacunosa, insufficiente, distorta.
La vita, tuttavia, è fatta anche di epidemie e guerre. Non tutto fila via liscio. Un Legislatore davvero saggio e capace, dovrebbe capirlo.
Tuttavia, appare davvero un salto nel vuoto immaginare che la sia pure asfittica disciplina della revisione prezzi contenuta nell’articolo 29, comma 1, lettera b), del d.l. 4/2022 si possa estendere per via analogica anche a forniture e servizi.
La disposizione è, infatti, riferita in modo molto chiaro solo agli appalti: “per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7”.
L’analogia si applica nei casi di lacuna normativa e qualora vi sia una coerenza, appunto analogia, delle materie trattate.
Nel caso della revisione prezzi, non si può affermare che manchi una disciplina, perchè l’articolo 106 del codice dei contratti esiste ed affronta esattamente (sia pure in malo modo) questo tema.
Dunque, per forniture e servizi manca il presupposto stesso dell’interpretazione analogica: le regole da applicare sono espresse e sono quelle dell’articolo 106 del codice.
D’altra parte, l’articolo 29, comma 1, lettera b), del d.l. 4/2022 è chiarissimo: si riferisce in modo così evidente ai lavori che, non solo circoscrive a tali prestazioni le regole poste, ma precisa che esse valgano per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, con ulteriore chiarissimo riferimento all’edilizia ed ai lavori.
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