venerdì 25 marzo 2022

Appalti: in attesa della nuova formulazione della revisione dei prezzi, meglio evitare voli pindarici


 La revisione prezzi, negli anni ‘80 e fino a Tangentopoli fu fonte di sperperi e crescita senza controllo degli appalti, a causa dell’uso distorto guidato dal dilagare della corruzione.

Tutta la disciplina successiva di regolazione degli appalti, a partire dal 1994, vede la revisione prezzi come il Male e, da qui, una disciplina lacunosa, insufficiente, distorta.

La vita, tuttavia, è fatta anche di epidemie e guerre. Non tutto fila via liscio. Un Legislatore davvero saggio e capace, dovrebbe capirlo.

Tuttavia, appare davvero un salto nel vuoto immaginare che la sia pure asfittica disciplina della revisione prezzi contenuta nell’articolo 29, comma 1, lettera b), del d.l. 4/2022 si possa estendere per via analogica anche a forniture e servizi.

La disposizione è, infatti, riferita in modo molto chiaro solo agli appalti: “per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita' sostenibili di cui al comma  2,  secondo  periodo.  In  tal  caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di  cui al comma 7”.

L’analogia si applica nei casi di lacuna normativa e qualora vi sia una coerenza, appunto analogia, delle materie trattate.

Nel caso della revisione prezzi, non si può affermare che manchi una disciplina, perchè l’articolo 106 del codice dei contratti esiste ed affronta esattamente (sia pure in malo modo) questo tema.

Dunque, per forniture e servizi manca il presupposto stesso dell’interpretazione analogica: le regole da applicare sono espresse e sono quelle dell’articolo 106 del codice.

D’altra parte, l’articolo 29, comma 1, lettera b), del d.l. 4/2022 è chiarissimo: si riferisce in modo così evidente ai lavori che, non solo circoscrive a tali prestazioni le regole poste, ma precisa che esse valgano per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, con ulteriore chiarissimo riferimento all’edilizia ed ai lavori.

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