Il vice sindaco sostituisce il sindaco sospeso o decaduto anche come componente del consiglio, nonostante il medesimo vicesindaco non sia consigliere comunale.
Stabilisce così la sentenza del Tar Lazio, Sezione II-bis, n. 3080 del 17 marzo 2022, risolvendo una vertenza intentata nei confronti di una deliberazione consiliare, approvata proprio grazie al decisivo voto espresso dal vicario del sindaco.
La decisione del Tar, nonostante sia ampiamente motivata, appare poco condivisibile. Il Tar, per argomentare la decisione si richiama alle indicazioni espresse dal parere de Consiglio di Stato in sede consultiva 501/2001, alla luce del quale “nell'ipotesi della vicarietà (…) nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce”. Sicchè, il soggetto che sostituisce il titolare di un ufficio si vede attribuiti tutti i poteri spettanti al titolare medesimo, perché altrimenti risulterebbe limitato nella propria operatività “non già il vicesindaco ma l'ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l'impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell'attività di governo dell'ente”. E’ proprio la traslazione dei poteri al vice sindaco che scongiura una limitazione alle funzioni di governo dell’ente, a deporre “in favore di una configurazione non restrittiva dei poteri affidati al sostituto”.
Il parere del Consiglio di stato richiamato dal Tar Lazio, tuttavia, non si riferisce in modo esplicito alla questione specifica se sia possibile che il vice sindaco voti in consiglio al posto del sindaco sospeso.
Invece, Palazzo Spada col precedente parere 94/1996 si era espressamente pronunciato contro la possibilità che il vice sindaco potesse sostituire il primo cittadino anche nelle vesti di componente del consiglio.
Il Tar ritiene che non vi sia contraddizione tra il parere del 1996 e quello più recente del 2001. La sentenza del giudice di prime cure laziale afferma che “laddove, come nel caso di specie, il vicesindaco sostituisca il titolare della carica non in ragione di un'assenza o di un mero ed occasionale impedimento di fatto, bensì in conseguenza di uno stato di interdizione giuridica di durata indefinibile e dagli esiti non predeterminabili, quale quello ricollegabile alla sospensione ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, è difficile ritenere che la funzione di componente dell'assemblea possa essere svolta ora dal sindaco ora dall'occasionale supplente configurandosi, piuttosto, una stabile sostituzione ex lege anche nel ruolo di consigliere comunale”. E se così non fosse, la sospensione cagionerebbe esattamente il “pregiudizio alla funzionalità complessiva dell'amministrazione” ritenuto inammissibile dal Palazzo Spada col parere del 2001, pregiudizio che, secondo il Tar “la legge intende scongiurare ricorrendo alla sostituzione del vicesindaco”.
L’argomentazione appare, tuttavia, erronea. Non vi è dubbio che il vice sindaco sostituisca pienamente il sindaco in tutte le funzioni e competenze ad esso spettanti in quanto organo monocratico e di direzione della giunta comunale. Se così non fosse, in effetti il comune risulterebbe menomato nell’esercizio delle funzioni dell’organo fondamentale dell’apparato politico.
Non appare, invece, altrettanto corretto ritenere che il vice sindaco sostituisca il sindaco nell’esercizio delle funzioni e prerogative di consigliere comunale. Quanto afferma il Tar Lazio risulterebbe fondato, se il venire a mancare del sindaco, quale componente del consiglio determinasse l’impossibilità per l’organo di funzionare.
Ma, il consiglio è un organo collegiale ampio, rispetto al quale il ruolo del sindaco quale componente non risulta decisivo.
Certo, il venire a mancare del sindaco a causa di una sospensione, nel caso di una maggioranza di governo risicata, può incidere sull’esito delle votazioni. Ma, questo non impedisce all’organo di funzionare e di esprimersi, per un verso.
Per altro verso, un vice sindaco che non sia componente del consiglio (cosa avvenuta nel caso di specie, pur trattandosi di comune con meno di 15.000 abitanti) non può ritrovarsi ad esprimere un voto in un collegio nel quale non sia stato eletto come componente, o dal quale si sia dimesso (per il caso dell’incompatibilità tra consiglieri e componenti della giunta nei comuni con oltre 15.000 abitanti), o del quale non faccia parte ex lege come titolare elettivo della carica di sindaco.
Nessun commento:
Posta un commento