lunedì 7 marzo 2022

Appalti: la sciocchezza sesquipedale delle ordinanze sindacali che impongono proroghe o rinnovi

Il Tar Calabria, Reggio Calabria, con la sentenza 8 febbraio 2022, si occupa dell'assurda pretesa di un comune di imporre ad un appaltatore, a proroga tecnica già esperita e contratto scaduto, la prosecuzione ulteriore della prestazione, mediante ordinanza sindacale.
Il problema è che negli enti locali esistono tantissimi sciamani o stregoni, sedicenti manager "che risolvono i problemi mettendosi a fianco e non di fronte ai cittadini" (o altre ridicole formule imparate a vanvera in qualche corso motivazionalmanageriale) che attribuiscono alla “delibera di giunta” o, più di recente, all’ “ordinanza sindacale” poteri magici e miracolosi. Come quello di violare ogni minima regola di competenza, concorrenza, selettività ed imporre ad una ditta la prosecuzione di un contratto. Nemmeno in un ordinamento di socialismo reale o feudatario la pubblica autorità si sognerebbe di poter violare in modo così palese ogni principio di libertà di impresa.

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