lunedì 11 aprile 2022

Concorsi pubblici: fino a quando durano la non contestualità degli scritti e la facoltà di non svolgere la prova orale?

 Il testo attualmente vigente dell’articolo 10, commi 2 e 3, del d.l. 44/2021, come modificato dall’articolo 1, comma 28-bis, del d.l. 228/2021, convertito in legge 15/2021, ha sganciato le disposizioni sui concorsi “semplificati” dall’emergenza pandemica.

Lo si evince, mettendo a confronto il testo precedente alla novella apportata col d.l. 228/2021 con quello novellato:

 

Art. 10 d.l. 44/2021

Testo previgente pre d.l. 228/2021

Art. 10 d.l. 44/2021

Testo novellato post d.l. 228/2021

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.


3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al ((31 dicembre 2022)), la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in

modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.




3. Fino al ((31 dicembre 2022)), per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non

sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva  comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non

dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ((31 dicembre 2022)), le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresi' prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

 

Dunque, la non contestualità delle prove scritte e la facoltà di fare a meno della prova orale sono permesse fino al 31.12.2022. La durata dello stato di emergenza non entra in gioco.


Evidenziato questo, c’è da sottolineare, tuttavia:

  1. la possibilità di tenere prove scritte informatizzate non contestuali, utilizzando piattaforme che consentano il loro svolgimento da remoto, andrebbe considerata come un approdo non più rinunciabile. Concorsi da remoto sulle piattaforme adeguate assicurerebbero, oltre al rispetto dell’adeguamento ai tempi ed alle tecnologie che non è mai una cattiva idea, una maggiore partecipazione e la riduzione dei costi a carico degli interessati, a tutto beneficio della concorrenzialità delle prove: perchè, quindi, non prevedere questa possibilità per sempre?;

  2. l’espletamento del concorso senza prova orale è una mera facoltà, introdotta in fase ancora acuta della pandemia. Già di per sè la cosa era discutibile, ma necessità sanitarie, volte ad evitare la compresenza nei luoghi hanno consigliato questa misura. Tuttavia, una prova orale, specie per concorsi che si tengano con una sola prova scritta, appare quanto mai necessaria se si vuole rendere un concorso davvero una modalità seria e rigorosa di selezione. Mantenere questa facoltà e, soprattutto, avvalersene ancora per lungo tempo, non appare una scelta saggia e lungimirante, tendente al reclutamento mirato di persone effettivamente qualificate.

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