mercoledì 20 aprile 2022

Possibili le riunioni on line di giunte e consigli comunali: se ne accorge il Viminale con la circolare 33/2022

 

Consigli e giunte comunali on line anche dopo la fase emergenziale della pandemia? Il Ministero dell'interno dice che sono possibili, con la circolare 33/2022.

Si chiude, dunque, un piccolo caos operativo ed interpretativo, causato per altro dallo stesso Viminale, a causa di un proprio infausto parere del 10 giugno 2021, di segno diametralmente opposto.

Bene così: è sempre positiva la capacità di cambiare idea, specie quando il mutamento di opinione porta ad imboccare la strada giusta.

Il Viminale ha dovuto chiedere il conforto dell'Avvocatura dello Stato.

Più prosaicamente, chi scrive se n'era già accordo l'11 marzo, senza chiedere pareri a nessuno, ma semplicemente leggendo le norme. Un'esperienza elettrizzante, un'ebbrezza della quale troppo spesso in tanti si privano.

Da Italia Oggi dell'11.3.3033

Consigli e giunte da remoto anche dopo il 31 marzo

di Luigi Oliveri

Legittime riunioni di consigli e giunte comunali da remoto o in modalità mista anche dopo il 31 marzo 2022, quando scadrà l'emergenza pandemica.

La possibilità di tenere da remoto le sedute degli organi collegiali degli enti locali era stata sdoganata dall'articolo 73, comma 1, del d.l. 18/2020 secondo cui «al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente». In effetti, già alcune amministrazioni locali avevano attivato gli strumenti per gestire in modalità mista, presenza e on line, le sedute degli organi collegiali; la norma adottata in piena pandemia ha dato un impulso notevole ed appartiene a quella serie di decisioni normative che, spinte dal virus, hanno finalmente indotto le amministrazioni pubbliche verso una vera e ampia transizione digitale di molte attività, comprese anche le riunioni degli organi collegiali.

Il 31 marzo del 2022 finisce il periodo di emergenza. Negli enti locali ci si chiede, dunque, se sia possibile continuare a riunire gli organi collegiali da remoto, integralmente o in modalità mista.

Il dubbio è fomentato, in particolare, dal parere 10 giugno 2021 del ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, secondo il quale la norma legittima «nella fase pandemica, l'applicazione degli eventuali regolamenti che fossero già stati adottati dalle amministrazioni comunali, ma non sembra consentirne l'applicazione anche nella fase post pandemica, ossia dopo la cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri o, comunque, oltre i limiti temporali previsti dalle norme di legge. Pertanto, la norma statutaria che consentirebbe lo svolgimento delle riunioni della giunta in modalità mista anche dopo il superamento della fase emergenziale, potrà trovare applicazione solo nel momento della eventuale esplicita previsione da parte della legge».

L'indicazione ministeriale non è in alcun modo condivisibile. Essa travisa lo scopo dell'articolo 73, comma 1, del dl 18/2020 che non è consistito affatto nell'attribuire un potere temporaneo e legato all'emergenza pandemica di disciplinare le sedute da remoto; la norma ha avuto la sola funzione di permettere di tenere on line le riunioni di consiglio e giunta anche in assenza di un regolamento adottato allo scopo, vista l'oggettiva mancanza di tempo per adottare quei regolamenti, in particolare nell'acutissima fase del lock down del 2020. La regolazione delle sedute da remoto non deve trarre la propria legittimazione da una legge di dettaglio. Sono più che sufficienti, invece, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005), che riguardano ogni aspetto del funzionamento delle p.a., comprese le sedute degli organi collegiali e, soprattutto, le indicazioni contenute negli articoli 6, 7 e 38 del dlgs 267/2000: il primo attribuisce agli statuti la funzione di dettare i criteri generali per il funzionamento e l'organizzazione; il secondo assegna ai regolamenti il compito di tracciare le regole concrete, nel rispetto dei criteri generali dello statuto; il terzo, in particolare, attribuisce al regolamento sul funzionamento del consiglio la disciplina specifica del consiglio. A sua volta la giunta può regolamentare il proprio funzionamento.

La norma attribuisce agli enti la più ampia autonomia decisionale e non può che essere così. In un sistema nel quale l'utilizzo di piattaforme informatiche capaci di accertare l'identità dei componenti degli organi collegiali in modo sicuro e di gestire le votazioni anche da remoto, è del tutto anacronistico immaginare un divieto alla prosecuzione delle sedute on line anche da remoto.

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