La Funzione Pubblica pare avere espresso un parere secondo il quale il vincolo di permanenza per 5 anni nella prima sede a carico dei neoassunti, anche se è un vincolo, non è vincolante.
Insomma, non si preclude comunque la mobilità volontaria, sicchè all'ente non si impedisce di esprimere comunque l'assenso al trasferimento del dipendente, anche se assunto da meno di 5 anni.
Ottima e condivisibile interpretazione. La domanda, allora, è: perchè si scrivono norme contenenti indicazioni da leggere in senso diametralmente opposto a quanto si evince dalla loro lettura?
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