mercoledì 22 giugno 2022

EIUS - Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 giugno 2022, n. 4793 - La commissione di gara non può stravolgere le regole di gara

EIUS - Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 giugno 2022, n. 4793


Alcune sentenze mettono clamorosamente in rilievo la carenza nella PA delle competenze di minima base, dello stesso ABC operativo.

C’è un gran parlare della necessità di acquisire competenze che non siano esclusivamente giuridiche, nella PA. Giusto. Considerando, però, che l’intera azione amministrativa, anche quella tecnica, è pervasa dal principio di legalità, che richiede un minimo di conoscenza e rispetto delle regole e del rapporto tra fonti.

Se le commissioni di gara sono infarcite solo da tecnici non titolati in scienze giuridiche, convinti che con un regolamento, un atto interno, un fischio o un lazzo si possa “derogare alla legge” (senza nemmeno conoscere la legge), poi si incappa in inciampi al limite del paradossale.

Per altro, perfino i tecnici dovrebbero conoscere a menadito quanto meno il codice dei contratti, che pur sempre legge è. Cosa che, evidentemente, non sempre accade.

L’assenza totale di controlli e di figure capaci di orientare l’azione al rispetto della legalità, che nella PA - spiace ricordarlo ai talebani dell’aziendalismo - è presupposto, viene ancora prima della pur irrinunciabile efficienza, completano il quadro.

La mancanza di formazione amministrativa ed il credo nella sola tecnica, produce assurdità come una commissione di gara che stravolge le regole alle quali è vincolata. Il miraggio dell’efficientismo si scontra con l’adozione di atti illegittimi, che bloccano il processo e cagionano contenziosi e spese. E’ efficienza?


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