giovedì 23 giugno 2022

L'eternità burocratica. Il paradosso del "dimezzamento" dei tempi per le mobilità obbligatorie: ancora decine di giorni, nell'era di internet che permette di azzerare i tempi.

 

Questa del “più che dimezzamento dei termini” per la gestione della mobilità obbligatoria è una tipica storia della brontoburocrazia italiana, causata da un legislatore distratto e non concentrato su quel che avvero significa semplificare e ridurre i termini.

Per la gestione del personale in esubero, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs 165/2001, vi sono due elenchi: quello per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, tenuto da Palazzo Vidoni; e quello per tutte le altre PA, tenuto dalle strutture regionali competenti per il mercato del lavoro.

Le amministrazioni pubbliche prima di avviare il reclutamento hanno l’obbligo di comunicare a Funzione Pubblica e strutture regionali, area, livello e sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. In questo modo i gestori delle liste verificano se vi siano dipendenti in disponibilità da avviare eventualmente in mobilità obbligatoria presso questi enti.

C’è un primo termine: i soggetti visti prima hanno 15 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica da parte dell’ente che intende indire il concorso per assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità, se reperito.

Ma c’è un altro termine, questa volta indefinito: se le strutture regionali accertino l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, debbono comunicarlo “tempestivamente” alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, trasmettendo le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Cosa significa “tempestivamente”? Un giorno, due, mezz’ora, subito? Nessuno lo sa.

C’è un terzo termine: entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata “tempestivamente” dalle strutture regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale in disponibilità, se reperito.

Proviamo a riassumere i tempi massimi:

  1. caso di amministrazioni diverse da quelle statali: 15 giorni perchè le strutture avviino personale in disponibilità avente le caratteristiche indicate dalla norma; oppure comunicazione “tempestiva” alla Funzione Pubblica di mancato reperimento di personale con le caratteristiche richieste, più non oltre 15 giorni perchè la Funzione Pubblica avvii a sua volta il personale, sempre che lo si reperisca;

  2. caso di amministrazioni statali: 15 giorni perchè la Funzione Pubblica avvii personale in disponibilità se reperito con le caratteristiche indicate dalla legge.

Insomma, a ben vedere, la procedura può durare da pochissimo, a oltre un mese: dipende da come le strutture competenti sono organizzate.

Però, sorpresa: esiste un quarto termine. Decorsi 45 giorni dalla ricezione da parte della Funzione Pubblica della comunicazione dell’ente che intende bandire il concorso della richiesta di verificare l’eventuale presenza di personale in disponibilità da avviare (comunicazione inviata direttamente da parte delle amministrazioni statali e solo per conoscenza dalle altre PA tenute a rivolgersi alle strutture regionali), finalmente “possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale”.

Sostanzialmente, dunque, è il quarto termine a fare la parte del leone. Il silenzio serbato dalle strutture regionali e dalla Funzione Pubblica per 45 giorni sblocca la possibilità di avviare i concorsi.

Gli emendamenti alla legge di conversione del d.l. 36/2022 riducono ad 8 i termini di 15 giorni visti prima e da 45 a 20 il quarto termine che sblocca la possibilità di indire i concorsi.

Bene, si dirà. Un primo passo verso il “dimezzamento dei termini” di cui ha parlato qualche mese fa l’inquilino di Palazzo Vidoni.

Ma, riflettiamo. L’articolo 2, comma 13, del d.l. 95/2012, contiene una disposizione - mai attuata - che da anni segna la strada davvero corretta ed efficiente: “La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul

relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilita' puo' presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei

limiti delle disponibilita' in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale”. E’ l’uovo di Colombo, no?

Pare davvero incredibile la circostanza che un medesimo provvedimento normativo, il d.l. 36/2022 e la sua legge di conversione, da un lato eliminano l’arcaica pubblicazione del concorso sulla Gazzetta Ufficiale per puntare, correttamente, sul sistema di reclutamento on line di InPa, basato sulla presentazione delle domande direttamente in rete e strumenti di comunicazione diretta connessi ai concorsi, mentre nello stesso tempo lascia quella che potrebbe essere la più semplice della procedura in balìa dei marosi delle comunicazioni, delle istanze, delle risposte entro termini “tempestivi” o della formazione implicita di autorizzazioni dopo decine di giorni.

Il portale InPa è, indirettamente, quasi identico al sistema immaginato 10 (dieci) anni fa per rendere trasparente la domanda di lavoro pubblico e consentire ai lavoratori in disponibilità di attivarsi da sè, senza dover aspettare l’avviamento di Funzione Pubblica o strutture regionali, per ottenere la mobilità. Basterebbe completarla con una sezione nella quale raccogliere i fabbisogni approvati dagli enti.

Un ulteriore piccolissimo completamento potrebbe consistere nella banalissima formazione di un elenco unico nazionale dei lavoratori in disponibilità, organizzato per territori regionali e provinciali, nonchè per aree o categorie di inquadramento, profili e mansioni, nel quale Funzione Pubblica e strutture regionali inseriscono, ciascuno per la propria competenza, il personale dichiarato in esubero ed al quale ciascuna amministrazione pubblica possa accedere, allo scopo di verificare hic et nunc, on line, l’eventuale presenza di personale da assumere in mobilità obbligatoria.

D’improvviso, i termini passerebbero sostanzialmente a zero e la piena trasparenza e visibilità della domanda anche al personale in esubero garantirebbe la correttezza dell’operato delle amministrazioni che intendono assumere.

Eppure, dopo 10 anni dalla previsione di una banca dati pubblica, si resta ancora alla procedura burocratico-bizantina, alla comunicazione, ai giorni e giorni per rispondere, alla “tempestività” dell’iniziativa, ai 20 giorni per il silenzio significativo. 20 giorni, nell’era di internet, sono un’eternità. L’eternità burocratica.


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