mercoledì 8 giugno 2022

La confusione della Cassazione tra lavoro subordinato e lavori socialmente uitili

 La Cassazione, Sezione Lavoro, 6.6.2022, n. 18138 pone un giusto principio quando afferma che anche i lavoratori subordinati a tempo determinato possono partecipare alle progressioni orizzontali. L'applicazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine è insuperabile. Si applica senza alcuna deroga la clausola 4, comma 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n.1999/70/CEE: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

L’ordinanza della Cassazione, però, laddove orienta l’interpretazione della qualificazione giuridica dei lavoratori interessati come rapporto di lavoro subordinato non appare per nulla convincente.

Il complicato intreccio delle leggi regionali della Sicilia 85/1995 e 24/2000, con gli articoli 1 e 8 del d.lgs 498/1997 e l’articolo 4 del d.lgs 81/2000 dovrebbe condurre ad una soluzione opposta a quella ventilata dalla Cassazione.

In effetti, sia l’articolo 8, comma 1, del d.lgs 468/1997 (oggi, comunque abrogato), sia l’articolo 4 del d.lgs 81/2000 sono chiarissimi nel sancire che l’impiego di lavoratori in lavori socialmente utili “non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro”. A nulla rileva la circostanza che la Regione Sicilia abbia finanziato gli enti locali allo scopo di consentire loro la perversa proroga pluridecennale di questi rapporti e di parametrare i compensi a quelli della contrattazione enti locali: il precetto legislativo non pare superabile.

Ma, per lo specifico caso trattato, i lavoratori socialmente utili impegnati in enti locali della Sicilia, non è affatto persusiva la qualificazione del loro rapporto come lavoro subordinato, in presenza di norme che, al tempo della disciplina, impedivano chiaramente di qualificare i lavori socialmente utili come lavoro subordinato.


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