Una delle argomentazioni a sostegno della riforma costituzionale del Csm si fonda sull’enunciazione secondo la quale il sorteggio dei magistrati e dei PM “rompe” l’influsso delle “correnti”. In tal modo, nessun Gip si potrebbe considerare condizionato dalle richieste di un PM appartenente ad una corrente che, in sede di Csm, possa incidere poi sul proprio percorso di carriera.
A parte la circostanza che simili
illazioni andrebbero dimostrate volta per volta (ed è accaduto che la magistratura,
scoperto il sistema illegale di gestione degli incarichi ha aperto un’inchiesta
che ha portato alla radiazione di chi gestiva tale sistema), in ogni caso il
sorteggio non può garantire l’effetto sperato.
Infatti, la casualità della
composizione della componente “togata” dei Csm apre una serie di scenari
possibili (per inciso: la riforma sostanzialmente non fa altro che aprire
possibilità: non si sa come si comporranno i Csm e l’Alta Corte, non si sa come
saranno composti i collegi di questa, non si sa quali saranno i contenuti delle
troppe leggi attuative. Una riforma in gran parte “in bianco”).
Un primo scenario: si sorteggiano
tutti PM e giudici non appartenenti ad alcuna corrente. L’effetto voluto dalla
riforma è ottenuto. Forse (ci torniamo dopo).
Un secondo scenario: il sorteggio “pesca”
un rappresentante di una corrente. Certo, sarebbe il solo tra gli altri non
iscritti alla corrente. Ma, per paradosso, assume una forza di rappresentanza
ancora maggiore di quella dell’attuale sistema, essendo l’unico sorretto da un
consapevole sostegno di colleghi.
Un terzo scenario: vengono
sorteggiati un buon numero di PM e giudici appartenenti alle correnti. La forza
rappresentativa di costoro, anche se fossero in minoranza, risulterebbe molto
organizzata ed influente, ben più di un loro collega finito lì letteralmente
per caso.
Un quarto scenario: vengono
sorteggiati PM e giudici in maggioranza appartenenti a correnti. Si riproduce l’esistente,
col pregiudizio che la sorte possa dare più rappresentanza alle correnti con
meno iscritti.
Un quinto scenario: vengono
sorteggiati solo PM e giudici appartenenti alle correnti. Si producono gli
effetti del quarto scenario, amplificati.
Tutto appartiene, lo si ripete, al
campo delle possibilità. Ma una legge, specie se costituzionale, dovrebbe incidere
sull’ordinamento dando certezze, guidando le cose, facendo in modo che accadano
in un certo modo, non abbandonandosi al Fato.
Ovviamente, visto che gli iscritti
alle correnti sono oggi una minoranza (ma, se tutti i magistrati decidessero di
iscriversi? Anche questa è una possibilità: ma, va scartata?), il primo
scenario è quello più probabile.
Non c’è, però, nessuna garanzia che
uno o più tra PM e giudici, una volta eletti, non si iscrivano a una qualche
corrente per avere, sia pure ex post, un sostegno tra i colleghi allo scopo di supportare
le funzioni svolte. Gli effetti della riforma verrebbero vanificati.
C’è un’altra eventualità (sempre perché
la riforma lascia al Destino gli eventi, senza guidarli): che uno o più PM o
giudici costituisca ex post una propria corrente. Il fatto di essere componenti
nel Csm attribuisce ad essi in ogni caso una posizione di rilievo, che
permetterebbe loro di proporre ai colleghi la costituzione di una specifica
associazione correntizia dei PM/giudici del Nord, o tifosi di una certa squadra,
o appassionati del bird watching, o orientati verso una certa concezione culturale
della società e dell’economia: riproducendo e moltiplicando le correnti, che, come
evidenziato, potrebbero spuntare per gemmazione solo dopo, infittendo ancor di
più il sistema.
Come si nota, la riforma non è
capace di garantire realmente l’obiettivo enunciato. Ed è un punto di debolezza
evidentissimo, sul piano tecnico e teleologico.
L’unico modo per scongiurare che l’attività
del Csm possa incidere sull’operato quotidiano dei magistrati sarebbe prevedere
– e basterebbe una legge ordinaria – una specifica causa di conflitto di
interesse tra l’essere componente del Csm ed iscritto o rappresentante di una “corrente”,
privando quindi gli appartenenti dell’elettorato passivo nell’organo.
Certo, sarebbe una decisione molto
forte e da valutare bene alla luce delle libertà di associazione e di
formazione della rappresentanza, garantite dall’ordinamento. Ma, un sistema
veramente solido per evitare i condizionamenti delle correnti deve impedire
radicalmente che esse si affaccino nel Csm: non può affidarsi alla Sorte.

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