mercoledì 18 marzo 2026

Riforma della Costituzione nel merito: il sorteggio non rompe con certezza il correntismo

 Una delle argomentazioni a sostegno della riforma costituzionale del Csm si fonda sull’enunciazione secondo la quale il sorteggio dei magistrati e dei PM “rompe” l’influsso delle “correnti”. In tal modo, nessun Gip si potrebbe considerare condizionato dalle richieste di un PM appartenente ad una corrente che, in sede di Csm, possa incidere poi sul proprio percorso di carriera.

A parte la circostanza che simili illazioni andrebbero dimostrate volta per volta (ed è accaduto che la magistratura, scoperto il sistema illegale di gestione degli incarichi ha aperto un’inchiesta che ha portato alla radiazione di chi gestiva tale sistema), in ogni caso il sorteggio non può garantire l’effetto sperato.

Infatti, la casualità della composizione della componente “togata” dei Csm apre una serie di scenari possibili (per inciso: la riforma sostanzialmente non fa altro che aprire possibilità: non si sa come si comporranno i Csm e l’Alta Corte, non si sa come saranno composti i collegi di questa, non si sa quali saranno i contenuti delle troppe leggi attuative. Una riforma in gran parte “in bianco”).

Un primo scenario: si sorteggiano tutti PM e giudici non appartenenti ad alcuna corrente. L’effetto voluto dalla riforma è ottenuto. Forse (ci torniamo dopo).

Un secondo scenario: il sorteggio “pesca” un rappresentante di una corrente. Certo, sarebbe il solo tra gli altri non iscritti alla corrente. Ma, per paradosso, assume una forza di rappresentanza ancora maggiore di quella dell’attuale sistema, essendo l’unico sorretto da un consapevole sostegno di colleghi.

Un terzo scenario: vengono sorteggiati un buon numero di PM e giudici appartenenti alle correnti. La forza rappresentativa di costoro, anche se fossero in minoranza, risulterebbe molto organizzata ed influente, ben più di un loro collega finito lì letteralmente per caso.

Un quarto scenario: vengono sorteggiati PM e giudici in maggioranza appartenenti a correnti. Si riproduce l’esistente, col pregiudizio che la sorte possa dare più rappresentanza alle correnti con meno iscritti.

Un quinto scenario: vengono sorteggiati solo PM e giudici appartenenti alle correnti. Si producono gli effetti del quarto scenario, amplificati.

Tutto appartiene, lo si ripete, al campo delle possibilità. Ma una legge, specie se costituzionale, dovrebbe incidere sull’ordinamento dando certezze, guidando le cose, facendo in modo che accadano in un certo modo, non abbandonandosi al Fato.

Ovviamente, visto che gli iscritti alle correnti sono oggi una minoranza (ma, se tutti i magistrati decidessero di iscriversi? Anche questa è una possibilità: ma, va scartata?), il primo scenario è quello più probabile.

Non c’è, però, nessuna garanzia che uno o più tra PM e giudici, una volta eletti, non si iscrivano a una qualche corrente per avere, sia pure ex post, un sostegno tra i colleghi allo scopo di supportare le funzioni svolte. Gli effetti della riforma verrebbero vanificati.

C’è un’altra eventualità (sempre perché la riforma lascia al Destino gli eventi, senza guidarli): che uno o più PM o giudici costituisca ex post una propria corrente. Il fatto di essere componenti nel Csm attribuisce ad essi in ogni caso una posizione di rilievo, che permetterebbe loro di proporre ai colleghi la costituzione di una specifica associazione correntizia dei PM/giudici del Nord, o tifosi di una certa squadra, o appassionati del bird watching, o orientati verso una certa concezione culturale della società e dell’economia: riproducendo e moltiplicando le correnti, che, come evidenziato, potrebbero spuntare per gemmazione solo dopo, infittendo ancor di più il sistema.

Come si nota, la riforma non è capace di garantire realmente l’obiettivo enunciato. Ed è un punto di debolezza evidentissimo, sul piano tecnico e teleologico.

L’unico modo per scongiurare che l’attività del Csm possa incidere sull’operato quotidiano dei magistrati sarebbe prevedere – e basterebbe una legge ordinaria – una specifica causa di conflitto di interesse tra l’essere componente del Csm ed iscritto o rappresentante di una “corrente”, privando quindi gli appartenenti dell’elettorato passivo nell’organo.

Certo, sarebbe una decisione molto forte e da valutare bene alla luce delle libertà di associazione e di formazione della rappresentanza, garantite dall’ordinamento. Ma, un sistema veramente solido per evitare i condizionamenti delle correnti deve impedire radicalmente che esse si affaccino nel Csm: non può affidarsi alla Sorte.

 

 

 

 

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