sabato 14 marzo 2026

Il procedimento disciplinare (e civile) dei magistrati non è un quarto grado di giudizio nè esiste uno "scudo" alle responsabilità connesse

 

Il dibattito sul referendum si spinge sempre più su argomenti e materie che non sono direttamente attinenti alla riforma, ma che con essa sono strettamente collegati. E riprova indiretta della circostanza che le ricadute della legge costituzionale di riforma dell’assetto della magistratura è una premessa di future ulteriori riforme di natura ordinarie, del resto in alcune parti richieste dalla riforma stessa.

Uno tra i principali temi è quello secondo il quale i giudici “non rispondono mai” per le loro responsabilità, che risponde ad una sorta di equazione: poiché il numero delle riparazioni per ingiusta detenzione è di tantissimo superiore al numero dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, pari a uno zero virgola e poco più per cento.

Tuttavia, non si considera che questa equazione mette a rapporto due grandezze tra loro non commensurabili e finisce per creare un equivoco di fondo: quello di ritenere, cioè, che l’attuale sezione disciplinare del Csm e, domani, l’Alta corte disciplinare siano una sorta di quarto grado di giudizio, chiamato a far rispondere PM o giudici dell’esito dei processi in generale e delle misure restrittive in particolare.

Si tratta, però, solo di suggestioni infondate. Almeno finchè resti in vigore il d.lgs 109/2006 la responsabilità disciplinare del magistrato, come la responsabilità disciplinare di ogni professionista o dipendente, riguarda il modo con cui ha svolto la propria attività e sanziona, dunque, infrazioni di rilievo al livello minimo necessario di competenza e professionalità nel porre in essere tale attività.

La prestazione, in particolare, del pubblico ministero non è “di risultato”, come è quella di un appaltatore. Per chiarire, il PM – per fortuna – nell’ordinamento non è obbligato ad ottenere la misura restrittiva e la condanna di indagati e poi imputati.

Il giudice è, evidentemente, chiamato all’enunciazione delle corrette norme da applicare al caso concreto, operazione che non può giungere ad un livello scientifico di matematica applicabilità: l’emergere di prove, gli esiti di perizie tecniche (spesso, per altro, contrastanti), la valutazione di fatti e testimonianze possono accavallarsi nel tempo e nei gradi di giudizio, previsti proprio allo scopo di estendere – quando necessario – l’analisi della situazione in modo più ampio così da “garantire” la posizione dell’imputato, che si presume non colpevole fino ad una sentenza definitiva.

Nello svolgere le proprie funzioni, i magistrati sono soggetti soltanto alla legge, la quale, però, regola casi e fattispecie solo in astratto. Per applicarla occorre verificare se l’azione od omissione possano essere ricondotte effettivamente nello schema astratto, da leggere, dunque, comunque in stretta correlazione al fatto concreto.

Questa è, mal descritta, l’opera imprescindibile dell’interpretazione della norma: proprio l’impossibilità che la legge possa regolare ogni possibile fatto concreto impone che la giurisprudenza, in base alle regole dei vari riti, cerchi la correlazione corretta tra enunciazioni generali e astratte e fatti concreti accaduti.

L’interpretazione è, quindi, un elemento proprio e del tutto imprescindibile della funzione giurisdizionale.

Alcune indicazioni su come svolgere la delicata funzione dell’interpretazione delle leggi sono specificate dall’articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile (le “preleggi”):

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.

Ora, poiché l’attività dei magistrati non è consiste in un’obbligazione di risultato ma di mezzi (esattamente come per gli avvocati), cioè nell’obbligo di svolgere la propria funzione nel migliore dei modi, l’articolo 2, comma 2, del g.ls 109/2006, cioè il codice che detta la disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati, chiarisce che in termini generali la responsabilità disciplinare dei magistrati non può essere direttamente connessa appunto alla funzione di interpretazione: “Fermo quanto previsto dal comma 1, lettere g), h), i), l), m), n), o), p), cc) e ff), l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”.

Qualcuno sta evidenziando la natura di sostanziale “clausola di salvaguardia” di tale previsione, leggendola come volta a creare una sorta di “scudo” alla responsabilità dei magistrati.

Un’attenta lettura della disposizione richiamata evidenzia l’infondatezza di tale tesi. Si vede che la norma esclude la responsabilità disciplinare connessa alla funzione di interpretazione, “fermo quanto previsto” da una serie di lettere che indicano fattispecie ben precise di illeciti disciplinari, che riportiamo di seguito e indicati nel comma 1 del medesimo articolo 2 del d.lgs 109/2006:

g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;

h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;

i) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 OTTOBRE 2006, N. 269;

l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;

m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;

n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari , delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti;

o) l'indebito affidamento ad altri di attività rientranti nei propri compiti;

p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza”.

L’espressione “fermo quanto previsto” significa che le ipotesi di illecito disciplinari elencate qui sopra restano comunque applicabili anche vigente la generale esclusione di responsabilità disciplinare connessa alla funzione di interpretazione delle norme.

Appare evidente a chiunque che la lunga serie di illeciti disciplinari riportati afferisce in maniera chiarissima all’esercizio della funzione giurisdizionale, così da creare argini molto precisi e severi all’azione dei magistrati, proprio quando svolgono le proprie funzioni.

In estrema sintesi, cadute di professionalità e capacità operative (violazione di legge e suoi travisamenti provvedimenti immotivati, contraddizioni in termini) rilevabili dall’azione espongono il magistrato all’azione disciplinare.

Ed è bene ricordare che la responsabilità disciplinare, per nulla oggetto di una salvaguardia generica, come dimostrato, si aggiunge alla responsabilità civile dei magistrati regolata dall’articolo 2, comma 1 e 3, della legge 117/1988:

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. 

3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.

Altri argini molto chiari ad uno svolgimento poco attento e professionale delle delicate funzioni della magistratura.

Per inciso, il comma 2 dell’articolo 2 della legge 117/1988 esclude a propria volta che la responsabilità civile possa applicarsi alla funzione di interpretazione, se non viziata dagli errori passibili di condotta disciplinarmente e civilmente perseguibile: “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.

Nella sostanza, né il procedimento disciplinare, né il giudizio di responsabilità civile dei magistrati possono essere intesi come una sorta di ultimo e quarto grado di giudizio, per giunta di merito, nel quale tornare a mettere in discussione l’esito dei processi, rivalutando fatti, testimonianze, perizie, documenti e prove. La garanzia per una maggiore ponderazione del merito e dello ius dicere è data dai gradi di giudizio.

Le responsabilità civile e/o disciplinare non possono essere intese come riesame finale o strumento mediante il quale chiamare i magistrati a rispondere di esiti non graditi.

E’ da tenere presente, e il legislatore costituzionale come quello ordinario lo sa bene, che la funzione giurisdizione è contenziosa: si tratta pur sempre – detto male – di verificare quale tra due parti in causa ha “ragione” rispetto all’altra.

La conflittualità propria del giudizio porta necessariamente alla conseguenza che almeno una delle parti resti scontenta, quella soccombente, il che avviene sempre e comunque nel giudizio civile. Ma, anche la parte vittoriosa non sempre resta soddisfatta dell’esito sia pur favorevole e anche laddove tale esito sia pienamente conforme alle aspettative alla fin fine la parte vittoriosa addebita tale successo non all’operato del magistrato, che nel dire il diritto ha semplicemente svolto il proprio compito, ma a quello dell’avvocato o, comunque, alle circostanze che essendo oggettive non potevano non condurre a quella decisione. Nel caso del processo penale, l’eventuale condanna non può certamente rendere contento il condannato, anche se effettivamente consapevole della propria colpevolezza.

Se i giudizi disciplinare e civile finissero per divenire un quarto grado di giudizio, nel quale si finisce per rivalutare il merito allo scopo di mettere sotto accusa il giudice e rimettere totalmente in discussione l’esito processuale, sarebbero evidenziabili alcune possibili conseguenze, tra le quali principalmente la possibilità, in particolare per soggetti economicamente molto forti, di condizionare l’operato del singolo giudice. Ricordando che simili conseguenze coinvolgerebbero non solo il PM e la questione della “terzietà”, ma ogni giudice giudicante.

Sono i gradi di giudizio la sede per approfondire gli elementi valutativi. Nella sede delle indagini sono i mezzi a tutela e garanzia della libertà personale gli strumenti per evitare conseguenze inaccettabili sulla sfera personale degli indagati.

Il problema, nell’ambito penale, è che è il codice di rito a tenere ancora – a dispetto dei richiami al processo accusatorio emerso dalla riforma Vassalli – troppo poco incisivi i poteri della difesa: in una fase in cui non si formano le prove definitive ma di natura prevalentemente indiziaria il sistema per ridurre ingiuste detenzioni è non tanto separare le carriere tra PM e giudici nella convinzione che ciò renda i Gip maggiormente “critici” rispetto alle richieste dei requirenti, ma agire sul rito. Incidere sul codice disciplinare o sulla responsabilità civile non consente di ottenere maggiori garanzie, ma rischia solo di rendere il sistema della giustizia nel suo complesso zoppo, capace di colpire solo chi non abbia mezzi di pressione nei confronti del singolo magistrato.

 

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