venerdì 20 marzo 2015

#province #Agenzie #dirigenti Perchè una legge tampone alle illegittimità?

Sempre più incomprensibile la vicenda dei dirigenti in costituzionalmente incaricati, reperendoli tra i funzionai, dalle agenzie.

Come, tutto sommato, era semplice immaginare si va prospettando una soluzione-tampone (lo riporta Italia oggi del 20 marzo), che ha tutta dell’allestimento di una sanatoria, in barba alla sentenza della Corte costituzionale 37/2015.

L’idea sarebbe, a quanto trapela, di prevedere per legge:

  1. a) il ricorso alla reggenza, che per la Consulta non costituisce violazione di legge, ma il normale strumento col quale fare fronte in via temporanea ed eccezionale all’assenza di dirigenti;

  2. b) oppure, l’assegnazione di “posizioni organizzative”, cioè del ruolo di “quadri” o “mini dirigenti”


il tutto nelle more dell’avvio di concorsi, attraverso i quali coprire definitivamente tutti o quasi i 1200 posti dirigenziali resi vacanti dalla dichiarazione della loro illegittima copertura.

Il punto che, oggettivamente, non si riesce a comprendere è proprio l’ultimo, cioè quello che prevede l’attivazione dei concorsi.

La questione si interseca strettamente con la riforma della pubblica amministrazione in discussione al Senato e la riforma delle province.

Il Ministro Madia in questi giorni imperversa su tutti i media, a ribadire costantemente alcuni concetti fondanti della riforma della pubblica amministrazione e tra questi:

  • a) i dirigenti appartengono alla Repubblica, non sono di questo o quell’ente;

  • b) per questa ragione, si prevede un ruolo unico dirigenziale, al quale ciascuna amministrazione può attingere a seconda delle esigenze e sulla base del merito;

  • c) i dirigenti non possono pensare di restare a vita nel loro posto (il tema della rotazione viene esaltato, per altro, dalla vicenda Incalza);

  • d) i dirigenti inadeguati possono e debbono anche essere lasciati a casa.


Allora, vengono una serie di dubbi. Se un dirigente di ruolo, che ha acquisito la qualifica può, giustamente, essere lasciato a casa se inadeguato, per quale ragione occorrono leggi tampone e concorsi-sanatoria per riattribuire la qualifica dirigenziale a chi l’ha esercitata illegittimamente per anni e, dunque, mai è stato adeguato (sul piano della titolarità, non si discute l’abilità)?

Ancora, se i dirigenti non possono restare fissi nel loro posto, perché per i dirigenti, che tali non erano, delle agenzie occorre correre in aiuto e sanatoria, in modo che restino al loro posto?

Ancora, se non esistono i dirigenti di un ente solo, ma sono dirigenti della Repubblica ed in nome di questo si sta attivando l’intervento sui dipendenti delle province, per quale ragione non si avviano immediatamente in mobilità i dirigenti amministrativi delle province in sovrannumero verso le Agenzie? Sono circa 600 dirigenti, che potrebbero coprire ora e subito i posti vacanti. Sono 600 costi in meno per le province, asfissiate da interventi finanziari pesantissimi imposti dallo Stato.

Ancora, perché si ritiene che le agenzie siano fuori dal sistema di blocco delle assunzioni previsto dall’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014, appunto per agevolare la ricollocazione dei dipendenti provinciali? Eppure, il testo del comma 425 è molto chiaro: “La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Nel caso di specie, nemmeno serve la ricognizione della Funzione Pubblica, perché le vacanze dei posti sono acclarate e conosciute.

Allora, che aspettano il Governo ed il Ministro Madia a passare dalle parole e dalle interviste all’attuazione delle leggi? Almeno per una volta, almeno per evitare il protrarsi di atti illegittimi, quegli stessi che poi portano alle sentenze dei Tar, del Consiglio di stato e della Corte costituzionale a gridare che il re è nudo, evidenziando ciò che è già evidente? Perché pensare a norme tampone, in contrasto palese col comma 425 e a rischio evidente di nullità, e dunque, di ennesima violazione plateale delle norme?

 

 

 

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