Visualizzazione post con etichetta Corte costituzionale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Corte costituzionale. Mostra tutti i post

sabato 30 gennaio 2016

Riforma delle province bocciata dalla Consulta

 

La sentenza 10/2016, anche se riferita a leggi regionali del Piemonte è un vero e proprio atto di accusa contro il metodo dei tagli indiscriminati del Governo






 

La riforma delle province, ma soprattutto il prelievo forzoso indiscriminato imposto ai loro bilanci dalla scriteriata legge 190/2014 è incostituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale 29 gennaio 2016, n. 10, anche se riferita ad una serie di norme della regione Piemonte[1] è un vero e proprio atto d’accusa contro la riforma delle province sciaguratamente disposta da Governo e Parlamento.

Tutte le considerazioni svolte dalla Consulta, infatti, si possono (e devono) ribaltare simmetricamente in particolare sulla legge 190/2014, che ha cagionato al sistema delle province guasti devastanti e irrimediabili. Ma, soprattutto, ha infierito sui cittadini, privati dei servizi pubblici efficienti, cui hanno diritto.

Chi scrive, ha avuto moltissime altre occasioni per rilevare come la dissennata riforma delle province secondo l’idea di chi l’ha pensata ed attuata ha “colpito” questi enti e la loro compagine politica, allo scopo di dimostrare che si possono ridurre “i costi della politica” e la spesa pubblica, così da diminuire le tasse, mentre invece si sono solo conculcati i diritti dei cittadini. Il diritto all’elettorato attivo, per esempio, visto che i rappresentanti politici delle province sono ora frutto di un’elezione di secondo grado sottratta al popolo ed assegnata ai sindaci ed ai consiglieri comunali. Ma, soprattutto, il diritto ad ottenere i molteplici servizi dei quali le province sono state rese competenti negli anni: programmazione, manutenzione delle strade, delle scuole, politiche attive del lavoro, attività di formazione, servizi didattici e di aiuto agli allievi affetti da disabilità sensoriali, figli riconosciuti da un solo genitore e decine e decine di altri ancora; solo superficialità e sostanziale ignoranza dell’assetto delle competenze delle amministrazioni pubbliche può far affermare che le province non servono a nulla, perché non “fanno nulla di utile”.

La dimostrazione è data proprio dalla sentenza della Consulta 10/2016, assolutamente tranciante sul tema. Essa ha considerato fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province piemontesi ricorrenti contro le leggi regionali, fonti di tagli indiscriminati e immotivati dei finanziamenti loro destinati e cioè:

  1. violazione degli artt. 117 e 119 Cost. per lesione dell’autonomia finanziaria, ridondante sul principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto lesiva del principio di programmazione e di proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate;

  2. violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. per l’entità della riduzione in assenza di misure riorganizzative o riallocative di funzioni;

  3. violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. per il pregiudizio alla fruizione dei diritti sociali causato dal mancato finanziamento dei servizi.


Si tratta di tre questioni rilevantissime, poste a rivelare la profondità della ferita e dell’offesa all’ordinamento costituzionale causate da leggi regionali accanitesi in manovre finanziarie penalizzanti per le province. Ma, la terza è quella decisiva, che mette in evidenza come la regione Piemonte, certo, ma soprattutto Governo e Parlamento nei riguardi di tutte le province italiane, con la riduzione forzosa del volume di spesa delle province del 33% (percentuale che se fosse stata applicata alla spesa dello Stato saremmo fuori da tempo dai problemi di finanza pubblica), non abbia colpito solo gli “enti”, bensì i cittadini. Infatti, sono stati pregiudicati i servizi, senza una benchè minima idea lontanamente funzionale sul come redistribuire le competenze e finanziare i servizi.

In quanto alla lesione dell’autonomia finanziaria derivante dalla scriteriata normativa regionale piemontese, la Consulta non fa giri di parole: “Come si evince dalla progressione storica degli stanziamenti precedentemente illustrata, rispetto all’importo “consolidato” di 60 milioni relativo all’esercizio 2010 (e rimasto sostanzialmente invariato nel 2011), si sono avute riduzioni del 33,33% nell’esercizio 2012, del 64,89% nell’esercizio 2013, dell’82% nell’esercizio 2014 (percentuale poi rideterminata al 65,62% a seguito del censurato assestamento di bilancio). Il citato quadro finanziario, in quanto non accompagnato da adeguate misure di riorganizzazione o di riallocazione delle funzioni, risulta decisivo per ritenere fondati i richiamati profili di censura”.

La sovrapponibilità di queste considerazioni alla legge 190/2014 è totale.

Come rilevato prima, questa legge ha imposto un prelievo forzoso di 3 miliardi a partire dal 2017 nei confronti di un comparto la cui spesa, per effetto delle manovre finanziarie attivate già dal 2011, quando l’onda lunga della crociata populistica contro le province si era particolarmente rafforzata, si era assestata nel 2013 a 10 miliardi, contro i 12 del 2011. Dunque, in pochissimo tempo, il volume di spesa complessivo (tra corrente e in conto capitale) per le province passa da 12 miliardi a 7 miliardi: un taglio complessivo del 41,67%! Al quale, aggiungere, al livello territoriale, anche i tagli decisi da ciascuna regione. Il Piemonte, infatti, non è stato affatto la sola regione a falcidiare i trasferimenti alle province per le funzioni ad esse conferite con le norme regionali di attuazione della legge 59/1997 e del d.lgs 112/1998: anche la regione Veneto, per esempio, si è particolarmente segnalata sotto questo aspetto.

Risulta innegabile che, come per il Piemonte, la legge 190/2014 non abbia previsto “adeguate misure di riorganizzazione o di riallocazione delle funzioni”. Pochi elementi da ricordare per dimostrarlo:

  1. la legge 56/2014 aveva stabilito che le funzioni non fondamentali sarebbero passate dalle province ai nuovi enti di destinazione, insieme con tutte le dotazioni di personale, strumentali e finanziarie; la legge 190/2014 ha reso impossibile questa sorta di trasferimento di ramo d’azienda, imponendo il prelievo forzoso di 3 miliardi, che ha fatto saltare per aria le finanze delle province, tanto che 69 delle 107 non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015, 3 sono in dissesto e 1,2 sono i miliardi di deficit generato;

  2. la legge 190/2014 non è stata in grado di ridisegnare l’assetto dei dipendenti provinciali; pur in un quadro generale nel quale i comuni, come i tribunali e gli ispettorati del lavoro (per fermarsi a queste amministrazioni) evidenziano estesissime e drammatiche carenze di organico, la legge non è stata in grado di individuare le carenze prima ed attivare le mobilità poi. Tanto che ancora a febbraio il processo è ancora in corso. Né, comunque, il personale provinciale sarà riallocato in coerenza con l’esercizio delle funzioni provinciali. Per altro, dei 5300 addetti ai servizi per il lavoro (scesi verticalmente dai 7500 censiti ancora nel 2009) si sa che resteranno addetti a questi servizi, ma non si sa presso quale ente;

  3. talmente i prelievi forzosi sono stati irragionevoli e dannosi, che il Governo e il Parlamento sono dovuti intervenire con toppe rivelatrici del buco, come l’autorizzazione alle province ad approvare bilanci di previsione solo annuali (nell’impossibilità di ottenere un equilibrio finanziario nel triennio), oppure nell’affannosa ricerca di ridurre l’impatto del prelievo forzoso con la rinegoziazione dei mutui, oppure col processo di vendita dei beni immobili all’Invimit (che si concluderà tra anni, se tutto andrà bene), oppure con la previsione di vere e proprie “elemosine” di Stato per sostenere in minima parte servizi che le province non sono più in grado di erogare: si pensi alle poche decine di euro destinate appunto ai disabili sensoriali da aiutare nello studio scolastico.


Cosa succede con tagli così indiscriminati e nell’assenza di un disegno di riordino che abbia un minimo di approfondimento, studio, tempo di attuazione e credibilità? Ce lo ricorda ancora la sentenza 10/2016, con un passaggio che, nuovamente, anche se riferito alle leggi della regione Piemonte appare riferito alla legge 190/2014: “Quanto alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, 119 e 97 Cost., l’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. La lesione dell’autonomia finanziaria si riflette inevitabilmente sul buon andamento dell’azione amministrativa in quanto la diminuzione delle risorse in così elevata percentuale, «in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» (sentenza n. 188 del 2015), costituisce una menomazione della autonomia stessa, che comporta contestualmente un grave pregiudizio all’assolvimento delle funzioni attribuite in attuazione della legge n. 59 del 1997, e delle altre disposizioni statali e regionali in tema di decentramento amministrativo”.

Qui la Consulta inizia ad affrontare il vero tema. L’accanimento contro le province, da sbandierare con le interviste sui giornali o le comparsate nei talk show, ha realmente apportato pregiudizio allo svolgimento delle funzioni pubbliche. Ma, questo pregiudizio non colpisce i presidenti delle province o i consiglieri o gli organi o, comunque, l’organizzazione di detti enti (certo, messi comunque duramente alle strette, dovendo affrontare senza risorse una riforma convulsa e fallimentare), bensì direttamente i cittadini.

Governo e Parlamento avevano raccontato ai cittadini che grazie alla riforma delle province avrebbero pagato meno tasse e ricevuto servizi migliori.

Nulla di tutto questo. I 3 miliardi famosi, come affermato prima, non sono un “taglio” alla spesa pubblica delle province, bensì un prelievo forzoso, l’obbligo, cioè imposto alle province di “girare” allo stato gran parte del gettito dell’imposizione fiscale provinciale, che è rimasta esattamente come prima. Dunque, per i cittadini non si è manifestata alcuna riduzione di imposte, mentre i 3 miliardi (2 nel 2016) sono raccolti dalle province, ma spesi dallo Stato.

In tutto questo, i servizi non sono affatto migliorati, ma sono stati letteralmente devastati e conculcati: scuole senza riscaldamento, strade colabrodo, valutazioni di impatto ambientale infattibili per mancanza di mezzi e di tecnici, corsi di formazione professionale che chiudono, trasporto dei disabili che riduce le corse, niente arredi per le scuole, allievi disabili sensoriali senza più un aiuto allo studio e al reinserimento sociale.

E, infatti, precisa la Consulta “In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente”.

Se un dato emerge con chiarezza assoluta dal pastrocchio della riforma delle province è proprio questo: la legge 190/2014 ha manifestamente violato il canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione per aver quantificato le risorse delle province in modo disfunzionale e mal proporzionato agli obiettivi posti dalla legislazione.

Tanto da aver indotto il Parlamento ad adottare una disposizione, il d.l. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, che ha scaricato dallo Stato, (che “intasca” i 3 miliardi sottratti alle province determinando il medesimo vulnus creato dalla regione Piemonte agli enti del proprio territorio) alle regioni l’onere della spesa da sostenere per lo svolgimento delle funzioni provinciali.

Troppo tardi il Legislatore si è accorto che le province qualcosa facevano e fanno, che, dunque, la narrazione superficiale, becera e populista di troppi articoli ed inchieste era ingannevole, falsa ed infondata, ma non ha inteso fare ammenda. Ha messo le regioni sotto ricatto, imponendo loro di accollarsi la spesa necessaria per l’erogazione dei servizi. Alcune regioni hanno provveduto, altre no, altre ancora hanno riassunto le funzioni provinciali o le hanno mantenuto alle province, ma finanziandole solo parzialmente. Il che riapre una partita che, regione per regione, potrebbe portare ad un contenzioso costituzionale incontrollabile, per quanto dall’esito scontato, almeno stando alle pronunce 188/2015 e 10/2016 della Consulta.

Nel frattempo, restano i cittadini a subire, e subiranno a lungo, gli effetti deleteri di una riforma pasticciata e improvvida. La Consulta è chiara: “la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento”.

Un simile modo di legiferare, di riformare, di incidere negativamente sulle prestazioni sociali mina il patto tra cittadini e Stato. Tanto che la sentenza 10/2016 chiosa: “L’art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell’eguaglianza sostanziale a causa dell’evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi. Tale profilo di garanzia presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali”.

La devastante riforma delle province, in qualche modo anticipata, in Piemonte (ma non solo) da improvvide leggi regionali, dunque ha dato vita ad un periodo di transizione, di vero e proprio vuoto, che lede il principio fondamentale di eguaglianza dei cittadini, pregiudicandone il diritto di cittadinanza e di accesso ai servizi.

Che la Consulta parli al legislatore piemontese, ma si rivolga in particolare al Governo e al Parlamento, infine, lo dimostra l’ultimo passaggio: “Questa Corte non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere. Tuttavia l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite – così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione”.

Un vero e proprio, clamoroso, atto di accusa contro la riforma nel suo complesso, realizzata come se incidendo sulle province in vista della loro abolizione, i servizi da queste erogati potessero sparire nel nulla senza conseguenze.

La riforma avrebbe dovuto, prima ancora di agire sugli enti, salvaguardare i servizi da rendere ai cittadini appunto “indipendentemente dal soggetto che ne è temporaneamente titolare”.

Questo è il vulnus, l’imperdonabile errore di chi ha varato la riforma e di chi la sostiene anche in dottrina. Non si tratta di difendere l’ente provincia, non è questo quello che importa. Sebbene l’articolo 5 della Costituzione vincoli lo Stato a mantenere in essere le province, che ha “riconosciuto” in quanto a sé preesistenti, nulla vieta che l’assetto ordinamentale rinunci all’ente intermedio (esistente in tutti i Paesi occidentali avanzati, comunque) sia modificato. Nulla, invece, consente che ciò sia perpetrato attraverso norme sommarie, frettolose, mal scritte, mal pensate, male attuate, che lungi dal rivedere l’assetto, abbiano ignorato le complessità del passaggio da un sistema ad un altro, ed abbiano di fatto negato l’erogazione dei servizi. Questi dovevano essere al centro dell’attenzione, non gli enti province e nemmeno il personale coinvolto. La riforma doveva partire dall’idea di dove, come e quando riassegnare i servizi e, solo dopo, partire con le necessarie rilevazioni contabili e finanziarie. La ricollocazione del personale sarebbe venuta da sé, senza le assurde disfunzioni dell’intero 2015, culminate nel ridicolo malfunzionamento della piattaforma per la mobilità del dicembre sempre del 2015.

I cittadini non avrebbero nemmeno dovuto accorgersi se un determinato servizio invece che essere reso da un ente chiamato provincia, fosse stato erogato da un ente diverso. Invece, sono stati subissati di proclami populisti e vuoti, mentre venivano privati di servizi e diritti, continuando, però, a pagare le stesse tasse di prima. Questo, comunque, non è solo incostituzionale. E’ semplicemente intollerabile, manifestamente erroneo, ingiustificabile in un assetto civile.

 

 

 

 

[1] La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale:

  • dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

  • degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

  • dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

venerdì 31 luglio 2015

Incostituzionali i tagli alle province piemontesi. Consulta boccia la riforma Delrio?

 

La sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2015, n. 188 in apparenza riguarda esclusivamente una vicenda istituzionale del territorio della regione Piemonte.
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due leggi di bilancio della regione Piemonte, la 9/2013 e la 16/2013,nelle parti che “non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano”.
La vicenda si può sintetizzare con le parole della pronuncia: “l’entità degli stanziamenti contenuti nei bilanci della Regione stessa mostra al riguardo una sostanziale continuità – solo negli ultimi due esercizi interrotta – delle assegnazioni riguardanti il capitolo 149827R nell’ambito della posta contabile Unità previsionale di base 05011, costantemente identificativo dell’allocazione delle risorse oggetto del presente contenzioso, a partire dal momento dell’effettivo conferimento delle funzioni alle Province piemontesi. In particolare, a partire dall’esercizio 2010 si presenta la seguente situazione: 2010 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 60.000.000,00; 2011 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 59.000.000,00; 2012 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 40.000.000,00; 2013 UPB 05011, capitolo 149827R, stanziamento euro 20.000.000,00 (euro 21.065.336,47 a seguito di assestamento). Nel breve volgere di due anni i trasferimenti in questione si sono dunque ridotti del sessantasette per cento senza che dette funzioni risultino ridimensionate in misura proporzionata alla drastica riduzione evidenziata”.
Ancora più in sintesi, la regione Piemonte ha ridotto i finanziamenti alle province, per l’esercizio delle funzioni ad esse conferite in applicazione del decentramento amministrativo imposto dal d.lgs 112/1998, di oltre due terzi, lasciando, tuttavia, intatti gli oneri operativi per portare avanti le funzioni medesime, compresi i costi di gestione: utenze, servizi, appalti, costi generali, patrimoniali e del personale.
Insomma, mentre fino al 2010 la regione Piemonte aveva garantito una simmetria tra funzioni conferite e risorse finanziarie necessarie per la loro gestione, dal 2011 tale simmetria è stata apertamente violata, a discapito delle province, che hanno dovuto coprire con risorse dei propri bilanci i mancati trasferimenti regionali.
Non si tratta di una storia solo della regione Piemonte. In Veneto è accaduto lo stesso fenomeno, con tagli ancora più marcati in particolare nei settori della formazione professionale e del turismo, che la regione ha conferito alle province con legge regionale 11/2001. In ogni caso, l’Upi ha da tempo evidenziato come dal 2010 al 2014 i trasferimenti che complessivamente le regioni hanno versato alle province sono passati da euro 3.767.789.587 - a euro 2.839.913.100, il 24,6 % in meno, una perdita secca di euro 927.876.487, che si è aggiunta ai tagli e prelievi forzosi operati dallo Stato, tanto da determinare nel 2017, qualcosa come una riduzione delle disponibilità delle province di circa 6 miliardi su un volume di spesa al 2014 di circa 10 miliardi. Un salasso senza precedenti e senza paragoni nell’ambito dell’ordinamento pubblico.
Perché, tornando alla sentenza 188/2015, la Consulta ha ritenuto costituzionalmente illegittime le leggi regionali di bilancio che hanno inciso così negativamente i conti delle province piemontesi?
Non che allo Stato o alle regioni o, comunque, ad un ente che sia titolare del potere di delegare o conferire ad altri enti sia vietato di rivedere la portata delle risorse da trasferire, per la loro gestione. La sentenza 188/2015 lo spiega molto chiaramente: “Questa Corte ha già avuto modo di precisare, seppur con riferimento alle Regioni a statuto speciale, che ad esse non può essere assicurata «una garanzia quantitativa di entrate, cosicché il legislatore statale può sempre modificare, diminuire o persino sopprimere i tributi erariali, senza che ciò comporti [automaticamente] una violazione dell’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 97 del 2013). Ciò vale a maggior ragione per le Province, che hanno un grado di autonomia inferiore alle autonomie speciali”.
Tuttavia, come dicevano i latini, est modus in rebus. La Consulta prosegue affermando, dunque, che “Le possibilità di ridimensionamento incontrano tuttavia dei limiti. Vale in proposito il costante orientamento di questa Corte, secondo cui «possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione [nel caso in esame della Provincia], purché non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Ciò vale tanto più in presenza di un sistema di finanziamento [che dovrebbe essere] coordinato con il riparto delle funzioni, così da far corrispondere il più possibile […] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, disponibilità di risorse […] dall’altro» (sentenza n. 138 del 1999 e, più di recente, sentenza n. 241 del 2012)”.
Chiarissimo, no? Se l’ente che trasferisce ad altri funzioni e compiti istituzionali può nel tempo rimodulare la portata delle risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi di gestione, per altro verso tale rimodulazione, specie se in riduzione, deve assicurare comunque una certa simmetria tra risorse e modalità operative della gestione. Quindi, in linea teorica vi deve essere una rispondenza tra livello delle prestazioni richieste con lo svolgimento delle funzioni e livello delle risorse necessarie.
Se questa simmetria viene scardinata, in modo tale che l’ente destinatario del conferimento delle funzioni continui ad essere chiamato a svolgerlo con i medesimi requisiti quantitativi e qualitativi, ma il finanziamento da parte dell’ente trasferente si riduca in modo drastico, tale “da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni”, la decisione dell’ente trasferente vìola in modo indubitabile l’ordinamento giuridico e costituzionale.
Sul punto, le conclusioni che trae la Consulta sono assolutamente trancianti: “In particolare, appare evidente che una riduzione del cinquanta per cento rispetto all’anno precedente e del sessantasette per cento rispetto al biennio anteriore, ad invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione, si pone in contrasto con i più elementari canoni della ragionevolezza. Per quel che riguarda più specificamente il contesto della pubblica amministrazione, ogni stanziamento di risorse deve essere accompagnato da scopi appropriati e proporzionati alla sua misura.
5.2.– Le norme impugnate collidono anche con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che, nel caso in esame, costituisce uno sviluppo del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
Il principio di buon andamento implica, da un lato, che le risorse stanziate siano idonee ad assicurare la copertura della spesa, a cominciare da quella relativa al personale dell’amministrazione, e, dall’altro, che dette risorse siano spese proficuamente in relazione agli obiettivi correttamente delineati già in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo trasferite, comporta dunque una lesione del principio in considerazione. Ciò proprio in ragione del fatto che a determinarla non è la riduzione delle risorse in sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in c”.
La Consulta chiude inevitabilmente affermando: “L’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni trasferite o delegate alle Province piemontesi si riverbera necessariamente anche sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con l’art. 119, primo e quinto comma, Cost., nella misura in cui non consente di finanziare le funzioni a loro attribuite”.
Chiunque legga la sentenza 188/2015 della Corte costituzionale non può fare a meno di astrarsi dal caso concreto da essa affrontato e paragonarlo alla situazione innescata dalla legge 190/2014. E rendersi conto che i due casi sono totalmente sovrapponibili.
La Consulta, infatti:
a) boccia due leggi di bilancio della regione Piemonte; la legge 190/2014, in quanto legge di stabilità per il 2015, ha la medesima natura di quelle piemontesi;
b) considera “irragionevole” la percentuale di riduzione dei trasferimenti della regione Piemonte, prima del 50% e poi del 67%; la legge 190/2014 apporta alle province, sommandosi alle misure finanziarie degli anni precedenti (d.l. 78/2010 per 500 milioni, d.l. 201/2011 per 415 milioni, d.l. 92/2012 per 1,25 miliardi, d.l. 66/2014 per 576 milioni) un abbassamento del volume di spesa che si traduce in un taglio (misto tra tagli veri e propri e prelievi forzosi ai bilanci provinciali) di 3,741 miliardi nel 2015, che diverrà di 5,741 miliardi a regime nel 2017, oltre al miliardo circa sottratto alle province dalle regioni. Un totale di tagli di circa il 65% per cento;
c) considera le leggi della regione Piemonte ulteriormente irragionevoli perché non accompagnate da correlate misure che ne possano giustificare il ridimensionamento con il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite; mentre la legge 56/2014 ha previsto un meccanismo di riallocazione delle funzioni provinciali non fondamentali tale per cui agli enti destinatari delle stesse fossero attribuiti personale, patrimonio, strumentazioni e risorse delle province in assoluta simmetria, la legge 190/2014 sconvolge questo processo di riallocazione:
1. apportando un taglio lineare al costo del personale delle province, pari al 50% delle dotazioni organiche, ridotto al 30% per le città metropolitane e per le province con prevalente territorio di montagna;
2. scindendo completamente la riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province dal loro finanziamento, sicchè gli oneri gestionali di tali funzioni, pari a circa 2 miliardi, vengono di fatto accollate a regioni ed enti locali, come dimostra, per altro, la legge di conversione del d.l. 78/2015.
A leggere la sentenza della Consulta 188/2015, dunque, non pare vi possano essere molti dubbi sull’assoluta incostituzionalità della riforma Delrio, come manipolata e peggiorata dalla legge 190/2014.
Ma, al di là dei giudizi di costituzionalità o meno, che restano di competenza esclusiva della Consulta, la specularità tra l’azione posta in essere dalla regione Piemonte, conclamata come incostituzionale, e quella del Governo è impressionante.
Affermare, pertanto, che la riforma delle province risulti irragionevole, priva di un progetto di riallocazione delle funzioni, penalizzante sul piano finanziario per le province, tale da non consentire lo svolgimento delle funzioni, non è per assumere un atteggiamento a priori “pro province”. Le province possono anche essere riformate o abolite. Il fatto gravissimo è che il modo con cui Governo e Parlamento hanno proceduto verso questa scelta è, alla luce della giurisprudenza costituzionale, platealmente irrazionale, erroneo, inefficace, vessatorio e ai limiti del dilettantesco.
In coda, merita menzione la sentenza del Tar Veneto 21 maggio 2015, n. 553. E’ oltre i confini del singolare e della razionalità giuridica che mentre il Tar Piemonte abbia considerato manifestamente non infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale rilevata dalle province piemontesi ricorrenti, tanto da sollevarla e spingere la Consulta alla pronuncia fin qui commentata, il Tar Veneto, per fatti assolutamente identici abbia adottato la decisione opposta.
Il fatto riguarda i finanziamenti per la funzione del turismo e così il Tar Veneto sintetizza: “Alla provincia ricorrente è stata attribuita una quota percentuale pari al 14, 82 per cento della somma stanziata, per un ammontare complessivo di euro 518.700, inferiore a quello assegnato alla medesima provincia per il precedente anno, pari a euro 592 1800 e pari a meno della metà di quello assegnato nell'anno 2011 pari a euro 1.318.239, che aveva già operato una decurtazione delle risorse assegnate alle province del 22% rispetto all'assegnazione dell'anno precedente”.
La provincia ricorrente aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’articolo 119 della Costituzione: esattamente quel tipo di violazione che è stato rilevato dalla Consulta, con la sentenza 118/2015.
Completamente all’opposto rispetto alle valutazioni del Tar Piemonte e, soprattutto, della Consulta, il Tar Veneto ritiene che “la previsione operata a livello regionale con la legge di bilancio assume valenza imprescindibile in quanto la fissazione dei limiti di spesa rappresenta l'adempimento di un preciso obbligo di risanamento del bilancio nazionale, con assoggettamento al patto di stabilità, al pari della provincia stessa, e riguarda il merito dell’azione amministrativa, insindacabile se non sotto i profili di illogicità e irragionevolezza”. Insomma, per il Tar Veneto appare ragionevole che la regione Veneto abbia scaricato sulla funzionalità (meglio dire, disfunzionalità) delle province e sui loro bilanci le proprie scelte finanziarie. E non pago, il Tar Veneto, nel respingere il ricorso e rigettare la questione di legittimità costituzionale conclude che “correttamente la difesa della regione fa presente come oltre alle risorse trasferite dalla Regione, la Provincia si possa giovare anche delle risorse proprie e anche di quelle aggiuntive dello Stato”.
Non fa di certo onore al Tar Veneto, rigorosissimo nell’applicare le norme, aver adottato una sentenza di questo tenore, clamorosamente annichilita dalla decisione opposta della Corte costituzionale. Soprattutto, appare davvero fuori dalla realtà l’affermazione finale, una sorta di alzata di spalle rispetto alle questioni epocali poste da una riforma delle province della quale, forse, al Tar Veneto non sono edotti fino in fondo. Non è davvero possibile accettare che secondo il Tar Veneto il problema delle insopportabili riduzioni finanziarie alle province si possa risolvere chiedendo alle province stesse, in plateale violazione di qualsiasi principio di ragionevolezza e delle previsioni dell’articolo 119 della Costituzione, esse debbano fare fronte con proprie risorse e, soprattutto, con “quelle aggiuntive dello Stato”. Quali “risorse aggiuntive dello Stato” vi sono, secondo il Tar Veneto? Ma, la ridda di norme citata prima, o quanto meno la legge 190/2014, già vigente al momento della pronuncia dello scorso 21 maggio, era nota al Giudice? Ma, seriamente: di che parliamo?
L.O.

domenica 5 luglio 2015

Funzionari incaricati illegittimamente come dirigenti: le PA agiscono come nulla fosse

A seguito della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che per quasi 15 anni hanno permesso di insediare i funzionari delle Agenzie come dirigenti, come è noto detti funzionari sono rientrati nei ranghi.

La sentenza ha chiarito non solo l’illegittimità costituzionale delle continue proroghe degli incarichi a contratto senza concorso, ma anche del sistema stesso di assegnazione di incarichi dirigenziali ai funzionari, secondo l’applicazione distorta dell’articolo 19, comma 6, che ne danno praticamente tutte le amministrazioni: è possibile assegnare incarichi dirigenziali a funzionari interni, sulla base del semplice presupposto che essi sono, appunto, funzionari.

E’ noto che il Ministro dell’economia, Carlo Padoan, aveva invitato i contribuenti a non perdere tempo e denaro con ricorso avverso gli atti dell’Agenzia sottoscritti dai dirigenti incostituzionalmente così incaricati, perché a suo dire gli atti adottati erano perfettamente legittimi.

E’ altrettanto noto che, invece, le Commissioni tributarie ed anche i tribunali ordinari hanno assunto ormai pacificamente l’orientamento opposto e considerano i provvedimenti dei dirigenti senza titolo addirittura radicalmente nulli. Ciò conferma almeno due elementi:

  1. al Governo forse farebbe piacere riunire in sé oltre al potere legislativo che, di fatto ha acquisito tra decreti legge, maxiemendamenti e voti di fiducia, anche quello giudiziario, come dimostrato dalle pressioni enormi sulla Corte costituzionale in tema di blocco della contrattazione pubblica e, ora, giudizio sulla legge Severino; tuttavia, il potere giudiziario è ancora separato e totalmente autonomo e, dunque, i giudici conoscono liberamente delle questioni e non potevano che rilevare l’assoluta nullità degli atti sottoscritti da soggetti in totale carenza di potere;

  2. gli economisti, tra i quali si annovera anche il Ministro Padoan, sarebbe bene che limitassero le proprie competenze e dichiarazioni a questioni economiche, senza pretendere anche di fare i giuristi, e viceversa.


Premesso questo, in una Nazione qualsiasi a seguito di una sentenza come la 37/2015 si sarebbe immediatamente corsi ai ripari. Non certo nel senso di provare a realizzare una sanatoria, come invece il Governo sta tentando di fare sin qui senza successo, bensì di eliminare radicalmente dalle amministrazioni il seme dell’illegittimità, chiudendo per sempre con gli incarichi attribuiti ai funzionari senza concorso.

Basterebbe leggere con un minimo di attenzione le indicazioni chiarissime della Consulta, contenute nella sentenza 37/2015: “nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito di un’amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta «l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso» (sentenza n. 194 del 2002; ex plurimis, inoltre, sentenze n. 217 del 2012, n. 7 del 2011, n. 150 del 2010, n. 293 del 2009) […] l’assegnazione di posizioni dirigenziali a un funzionario può avvenire solo ricorrendo al secondo modello, cioè all’istituto della reggenza, regolato in generale dall’art. 20 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri). La reggenza si differenzia dal primo modello perché serve a colmare vacanze nell’ufficio determinate da cause imprevedibili, e viceversa si avvicina ad esso perché è possibile farvi ricorso a condizione che sia stato avviato il procedimento per la copertura del posto vacante, e nei limiti di tempo previsti per tale copertura. Straordinarietà e temporaneità sono perciò caratteristiche essenziali dell’istituto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 22 febbraio 2010, n. 4063, 16 febbraio 2011, n. 3814, 14 maggio 2014, n. 10413)[…] la regola del concorso non è certo soddisfatta dal rinvio che la stessa norma impugnata opera all’art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui stabilisce che gli incarichi dirigenziali ai funzionari «sono attribuiti con apposita procedura selettiva». In realtà, la norma di rinvio si limita a prevedere che l’amministrazione renda conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta, stabilendo, altresì, che siano acquisite e valutate le disponibilità dei funzionari interni interessati. I contratti non sono dunque assegnati attraverso il ricorso ad una procedura aperta e pubblica, conformemente a quanto richiesto dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (sentenze n. 217 del 2012, n. 150 e n. 149 del 2010, n. 293 del 2009, n. 453 del 1990”.

Traendo le inevitabili conclusioni indotte dalla sentenza, sarebbe stata evidente l’urgenza di correggere il testo dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001 ed eliminare il riferimento alla possibilità di conferire gli incarichi dirigenziali ai funzionari della medesima amministrazione. Anche perché questa discutibile prassi porta alla conseguenza davvero assurda che un medesimo dipendente possa condurre, con il medesimo datore di lavoro pubblico, due distinti rapporti di lavoro: uno sospeso per aspettativa, quello da funzionario; l’altro attivo ed efficace, quello da dirigente. Una situazione unica nel panorama giuridico, un cui un dipendente vanti due rapporti di lavoro contemporanei con il medesimo datore.

Cosa che, per altro, deresponsabilizza non poco i funzionari creati come dirigenti. Sia perché nella gran parte dei casi essi vengono cooptati in modo fiduciario dagli organi di governo per ragioni di “affinità” politica, ma soprattutto perché anche dovessero ricevere una valutazione negativa o subire le conseguenze di un cambio di maggioranza, non perderebbero il lavoro, ma tornerebbero a svolgere l’attività di funzionario, esercitando la qualifica professionale che hanno comunque proseguito a detenere, non avendo mai acquisito la qualifica dirigenziale per superamento del concorso.

In modo del tutto irrazionale, invece, i dirigenti di ruolo, coloro che, nel rispetto della Costituzione, la qualifica l’hanno ottenuta a seguito di concorso, se valutati negativamente rischiano il licenziamento. E lo schema di ddl delega di riforma della PA, per altro, prevede che essi possano decadere dal ruolo unico e, dunque, essere licenziati, per il mero effetto di essere lasciati privi di incarico, prevedendo, paradossalmente, per i dirigenti di ruolo a rischio di licenziamento l’opzione di chiedere di essere degradati a funzionari.

Qualsiasi altra Nazione sarebbe intervenuta per censire quanti siano i funzionari incaricati come dirigenti nelle amministrazioni pubbliche ed imporre l’immediata decadenza da tali incarichi, per evitare che anche i loro provvedimenti possano ricevere il crisma dell’illegittimità o nullità, ma soprattutto per riportare a normalità l’organizzazione.

Basti pensare a quanto diffuse possano essere queste situazioni di illegittimità. Nei soli enti locali, secondo la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 16/SEZAUT/2015/FRG, sugli 8000 dirigenti presenti in regioni, province e comuni 6038 sono di rullo e a tempo indeterminato, mentre 1962 sono a tempo determinato incaricati a contratto, per una percentuale di incidenza media del 32,5%, persino superiore al 30% consentito dall’ordinamento locale; in effetti, tale percentuale nei comuni sale al 46%, mentre si riduce al 24,7% nelle province e al 13,8% nelle regioni.

Sta di fatto che dei quasi 2000 dirigenti a contratto operanti negli enti locali una quantità molto ampia è composta proprio da funzionari incaricati come dirigenti, senza concorso, soprattutto nell’ambito dei comuni.

Pur non essendovi una rilevazione ufficiale, si può certamente stimare che come minimo dei dirigenti a contratto il 50% siano funzionari, incaricati esattamente con le stesse modalità considerate incostituzionali dalla Consulta. A rischio c’è la legittimità degli atti adottati da circa 1000 dirigenti, la grande parte concentrata nei comuni.

Altrettanto paradossale è che il riordino caotico, sbagliato, antieconomico, raffazzonato e mal concepito, degli enti locali dovuto alla maldestra riforma delle province non sia l’occasione per porre un primo rimedio alla situazione. Circa il 40% dei 965 dirigenti provinciali, poco meno di 400, potrebbero essere assegnati a regioni e comuni alla direzione delle unità affidate alle cure di funzionari illegittimamente incaricati, così da evitare il più possibile vuoti di potere e permettere la complicatissima operazione di ricollocazione dei 20.000 dipendenti provinciali destinati al sovrannumero.

Invece, si riscontra la più totale inerzia. Il Parlamento ed il Governo non muovono un dito, perché se lo facessero avrebbero molti più imbarazzi ad adottare una sanatoria per i dirigenti delle Agenzie. Gli organi di governo che hanno affidato incarichi dirigenziali ai funzionari “affini” ovviamente si guardano bene dal rivedere le proprie decisioni, confidando sulla circostanza che nessuno presenti ricorsi sugli atti adottati dai funzionari stessi.

L’organizzazione amministrativa del Paese, dunque, continua a vivere nel caos e col fuoco che arde sotto la cenere, nell’attesa che qualche altra sentenza dirompente getti scompiglio.

sabato 27 giugno 2015

Blocco della contrattazione? Incostituzionalità a futura memoria

Dunque, il blocco della contrattazione è incostituzionale, ma solo per il futuro. La sentenza annunciata dal comunicato stampa dello scorso 18 giugno dalla Consulta somiglia un po’ allo slogan canzonatorio che spesso si vede nei bar ed esercizi commerciali: “oggi non si fa credito. Domani sì”.

Non c’erano troppi dubbi sulla circostanza che la Consulta non avrebbe riconosciuto l’incostituzionalità piena e vera, che è solo quella retroattiva, del blocco della contrattazione.

Sconcerta solo il modo col quale i giudici costituzionali siano giunti alla decisione, mediante una sorta di sentenza “geneticamente modificata”, che dichiara l’incostituzionalità a futura memoria.

La Consulta poteva senz’altro riconoscere la legittimità costituzionale delle decisioni di politica economica dello Stato datore di lavoro di non presentarsi al tavolo della contrattazione, per contenere i costi di una voce che incide per il 20% del totale della spesa pubblica.

Invece, si è adottata una decisione in punto di diritto molto dubbia: l’incostituzionalità non retroattiva.

Non è la prima volta, si dirà. Ma solo di recente la Consulta ha sperimentato questo nuovo genere di sentenze senza che nessuno spieghi come sia possibile che una norma incostituzionale, come tale, dunque, priva della possibilità stessa di radicarsi nell’ordinamento sin dalla sua genesi, possa pur tuttavia conservare efficacia fino alla pubblicazione della sentenza.

Un controsenso giuridico, molto utile per sentenze che si connotino fortemente sul piano politico, come è questa riguardante il blocco della contrattazione pubblica.

Troppo duro sarebbe stato il colpo nei confronti dei sindacati e di una parte molto consistente del blocco sociale che assicura consenso e voti al partito di maggioranza, se la questione di legittimità costituzionale fosse stata respinta. Troppo clamoroso sarebbe stato lo scontro col Governo, se fosse stata accolta, al di là del balletto delle cifre sui costi, caratterizzato dall’inconcepibile onere di 35 miliardi stimato in modo da instillare terrorismo mediatico dall’Avvocatura dello Stato, come se la contrattazione, nei 6 anni di blocco, avesse potuto assicurare ai dipendenti incrementi annui lordi di circa 6 miliardi l’anno, 2000 euro pro capite l’anno.

Dunque, la “salomonica” decisione dell’incostituzionalità sì, ma “dopo”, con calma. Arzigogolo giuridico di un ordinamento giuridico sempre più in crisi, nel quale le geometrie e le connessioni si trasformano sempre più dal mosaico perfetto, alla pittura informale alla Pollock.

Che si tratti di un arzigogolo lo dimostra la prova inconfutabile che anche se per effetto della sentenza si ponesse l’obbligo a contrattare in capo allo Stato, nessun simmetrico obbligo di prevedere aumenti stipendiali potrebbe determinarsi.

Proprio le esigenze di finanza pubblica potrebbero ben fondare direttive generali di governo, tali da non stanziare nemmeno un euro per la tornata di contrattazione. La forma, allora, sarebbe rispettata: il contratto si fa o si tenta di fare. La sostanza, il blocco degli stipendi, resterebbe. E legittimamente, perché un datore di lavoro può avere tutto il diritto di compiere scelte finanziarie sul costo del lavoro.

Sarebbe stato più corretto, allora, non pronunciare un’incostituzionalità che sa di beffa o di garbuglio da dottor sottile. Di bizantinismi l’ordinamento, soprattutto in questa fase, davvero non dovrebbe sapere cosa farsene.

lunedì 8 giugno 2015

Blocco contratti pubblico impiego: la Consulta decida come giudice delle leggi e non ragioniere o audit interno

Il pressing sulla Corte costituzionale si fa sempre più serrato, nel nome della ragione finanziaria.

Dopo la sentenza 70/2015 che ha dichiarato l’incostituzionalità della norma del Governo Monti che ha bloccato ai pensionati la rivalutazione per gli anni 2013 e 2014, il fuoco di fila del Governo stesso e della gran parte della stampa sulla Consulta è stato incessante e violentissimo.

In tantissimi hanno utilizzato ragionamento in tutto metagiuridici, per mettere in discussione una sentenza, quella sulle pensioni, in tutto e per tutto ed esclusivamente giuridica. Come non può non essere una sentenza che è emessa dal “giudice delle leggi”, cioè un esame di conformità della legge alla legge suprema, la Costituzione.

L’esito della campagna di pressione nei confronti della Consulta è sotto gli occhi di tutti. Per un vero, la Corte costituzionale si è ritenuta nel dovere di preannunciare il rigetto della questione di legittimità costituzionale riguardante l’aggio dell’8% ad Equitalia, per la sua attività di riscossione: una decisione che, ovviamente, sarà da rispettare, ma si presta a critiche molto maggiori di quelle riguardanti la decisione sulle pensioni, in quanto lascia ad Equitalia una configurazione quasi privatistica, mentre è un elemento dell’ordinamento pubblico.

Ma, ancora più di rilievo è l’ulteriore esito del tiro alla Consulta: la presentazione, da parte dell’Avvocatura di Stato, del “conto” dell’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale delle norme, sempre del Governo Monti, che hanno allungato fino al parossismo il blocco dei contratti relativi al lavoro pubblico, fermi al 2009.

Si tratta di un “conto” da 35 miliardi di euro: tanto costerebbe l’accoglimento del ricorso, tra arretrati, riallineamento ed inserimento della spesa nel Def e nel bilancio pluriennale.

L’Avvocatura di Stato, anch’essa coinvolta in aspre critiche per non aver presentato il “conto” del costo della questione relativa alle pensioni, ha adempiuto, in fondo, in modo pragmatico al proprio dovere: sostenere le ragioni del Governo per la legittimità costituzionale delle leggi approvate dallo Stato, attraverso il Parlamento.

Dunque, anche l’argomentazione relativa al rispetto dell’equilibrio dei conti è, certamente, uno strumento del quale l’Avvocatura è corretto si avvalga.

Tuttavia, l’onestà intellettuale imporrebbe di prendere atto che l’argomentazione proposta non può di per sé rappresentare sufficiente ragione per respingere non solo il ricorso relativo al blocco della contrattazione pubblica, ma qualsiasi ricorso per la legittimità costituzionale di leggi con conseguenze finanziarie.

L’argomentazione del “costo” e della necessità di tenere conto degli equilibri di bilancio, come del resto imposto dall’articolo 81 della Costituzione, è fin troppo debole e capziosa.

E’ fino troppo evidente che l’articolo 81 della Costituzione è una norma rivolta non certo alla Consulta, giudice delle leggi, ma a Governo e Parlamento. Il comma 1 di tale norma dispone: “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico”.

E’ vero che anche la Corte costituzionale è parte, fondamentale, dello Stato. E’ anche vero che l’equilibrio delle entrate e delle spese è, tuttavia, frutto esclusivo dell’azione del potere legislativo ed esecutivo, gli unici che materialmente “muovono” le risorse.

L’articolo 81 della Costituzione costituisce solo un parametro di scenario e secondario per lo scrutinio di legittimità costituzionale delle leggi. E’ fin troppo chiaro che una legge capace di generare una spesa equilibrata da corrispondenti entrate esatte, tuttavia, in modo da penalizzare alcune categorie di cittadini sì da ledere, per esempio, il principio di eguaglianza posto dall’articolo 3 della Costituzione, anche se rispettosa dell’articoli 81, non potrebbe, tuttavia, sfuggire alla sua intrinseca incostituzionalità.

Se così non fosse, se, cioè, il principio del pareggio o equilibrio di bilancio (per altro fissato in termini relativi e non assoluti) dovesse essere considerato prevalente o, comunque, necessario metro di misurazione della legittimità costituzionale delle leggi, allora nessuna legge di stabilità o, comunque, avente contenuti di carattere finanziario ed economico, potrebbe mai essere dichiarata incostituzionale.

Tutte le leggi, infatti, debbono rispettare il principio del pareggio. Allora, per qualsiasi Governo e Parlamento (li citiamo insieme, pur consapevoli che il potere legislativo spetti solo al Parlamento, perché nei fatti, da troppo tempo, il potere legislativo si è autoridotto ad essere quasi un mero ratificatore dell’esecutivo) basterebbe presentare le tabelle finanziarie, dimostrare il rispetto del principio e rivendicare davanti alla Consulta, per mezzo dell’Avvocatura, l’intangibilità della legge, perché altrimenti si verificherebbe uno squilibrio finanziario.

Tutto questo sarebbe illogico e paradossale. Il potere legislativo ed esecutivo, nell’amministrare l’interesse pubblico, esercitano la sovranità e l’indirizzo politico: il che significa assumere decisioni consistenti nel ritenere prioritari determinati obiettivi rispetto ad altri, sì da considerare prevalente l’opportunità di destinare finanziamenti o, al contrario, tagli di spesa per determinati fini, rispetto ad altri.

Ma, il rispetto del pareggio di bilancio è sempre e solo accessorio, consequenziale e logicamente successivo, alla scelta politica e di governo: una certa spesa si attiva o si taglia, determinando la necessità del pareggio, in conseguenza di una scelta politica, non il contrario.

La Corte costituzionale, però, non ha il compito di esaminare le leggi in funzione delle loro conseguenze economico-finanziarie. Solo il degrado della scienza giuridica, da anni dimostrato dalle continue esortazioni a fare a meno nella PA di professionalità giuridiche per sostituirle con quelle economiche, può far trarre simile fuorviante conclusione.

La Corte costituzionale non è la Corte dei conti, né un ufficio di audit finanziario, né un organo di controllo ragioneristico: è il giudice delle leggi, che valuta l’esercizio della sovranità e dell’indirizzo politico alla luce del rispetto dei tanti vincoli posti dalla Costituzione. L’articolo 81 è solo un accessorio, che può avere rilievo solo laddove l’eventuale incisione sui precetti costituzionali determinati da una legge siano ragionevoli, equilibrati, non lesivi, e, dunque, il rispetto del principio degli equilibri di bilancio possa emergere dalle retrovie.

L’esame di legittimità costituzionale del blocco della contrattazione non può e non deve riguardare le “conseguenze” economiche che, inevitabilmente, vi sarebbero.

Quello che la Consulta deve decidere è proprio se tali conseguenze economiche, inevitabili, siano rispettose della Costituzione, qualsiasi sia la loro entità. Una sentenza di accoglimento indurrebbe Governo e Parlamento a rispettare l’articolo 81 modificando bilanci e previsioni di spesa, sì da adeguare una legislazione incostituzionale, dunque irrispettosa della legge suprema e dei diritti, e correggere l’illegittima spendita delle risorse connessa alla norma incostituzionale.

Detto questo, siamo dell’idea che molto probabilmente la Consulta rigetterà il ricorso, ma non per la questione del “costo” dell’eventuale accoglimento, bensì per una ragione molto più semplice: non appare irrazionale che lo Stato, quale datore di lavoro di 3,2 milioni di dipendenti, proprio per assicurare equilibri di bilancio e razionalità della spesa e della gestione, adotti una politica di bilancio che tenga nel dovuto conto della necessità di tenere sotto controllo una voce di spesa di circa il 19,7% sulla spesa totale. Lo Stato ha agito come un datore privato e, anzi, non ha attivato sistemi ben più traumatici, come contratti di solidarietà o licenziamenti o tagli diretti al valore nominale dei trattamenti economici, come è avvenuto in altri Paesi.

Queste sarebbero argomentazioni rispettose della Costituzione e si spera che la Consulta comunque si attenga a similari principi, quale che sia la sua decisione finale, non riducendosi ad ufficio ragioneria del Governo.

sabato 9 maggio 2015

#pensioni #riformaPA Il problema sono i controlli, non il merito di decisioni sbagliate

La vicenda della sentenza della Corte costituzionale 70/2015 che ha dichiarato incostituzionale la parte del d.l. 201/2011, convertita in legge 214/2011 da cui è scaturito il blocco dell’adeguamento delle pensioni superiori di 3 volte al minimo al costo della vita, rappresenta bene la filosofia che sta alla base della riforma della pubblica amministrazione e della dirigenza.

Da giorni, la Corte costituzionale è sotto attacco. Per primi, sono partiti una serie di economisti, molti dei quali espressioni dell’Università Bocconi, dalla quale proviene anche Monti, premier che ha varato la norma incostituzionale, i quali hanno assunto la difesa d’ufficio della norma bocciata dalla Consulta. Ovviamente, con argomentazioni prive di qualsiasi contenuto giuridico, ma solo di carattere tecnico. Quando, invece, la sentenza della Consulta è da valutare esclusivamente in punta di diritto, perché è sulla base di argomentazioni giuridiche che il giudice delle leggi vaglia la loro conformità alla Costituzione.

Non tocca certo alla Corte costituzionale valutare gli effetti economico-politici delle leggi. Tale vaglio è pertinenza esclusiva di Governo e Parlamento, gli organi che si assumono la responsabilità di adottare indirizzi politici economici, da tradurre in leggi, appunto. Ma, nello slang della politica, la parola “responsabilità” è intesa esclusivamente come alto mandato ad adottare delle decisioni, non come obbligo di rispondere degli effetti delle decisioni stesse.

Nessuno, guarda caso, si sta interessando delle responsabilità politiche ed amministrative derivanti dalla sentenza. Si dovrebbe guardare alla Luna, cioè chiedere conto e ragione a chi ha determinato le conseguenze dell’adozione di una legge incostituzionale e frettolosa, che ha preso i pensionati per un bancomat dal quale ricavare facilmente risorse per manovre economiche che nulla hanno avuto di tecnicalità sopraffina (ad aumentare le tasse su benzina e sigarette o bloccare la rivalutazione di pensioni e stipendi sono capaci tutti, ma proprio tutti). Invece, si guarda il dito e si attribuiscono alla Corte costituzionale le colpe del buco di bilancio, come se fosse stata la Consulta ad aprirlo e non l’insipienza di chi ha legiferato senza tenere in adeguato conto i vincoli normativi discendenti dalla Costituzione. E la sentenza 70/2015 sciorina un elenco impressionante di sentenze pregresse, che avevano trattato ripetutamente della questione dei blocchi perequativi alle pensioni (a dimostrazione della scarsissima fantasia di chi sta al potere), dalle quali era facilmente ricavabile il perimetro della legittimità di una legge che tornasse sul tema.

Lungi dal cercare di evidenziare la responsabilità politica del Governo che produsse il d.l. 201/2011 e delle forze politiche che in Parlamento lo convertirono in legge alla velocità della luce (in appena 16 giorni, perché il bicameralismo rallenta il processo normativo, sì…) si è scatenata la campagna contro la Corte costituzionale, molto sostenuta in particolare dal Corriere della sera, che da giorni imperversa con articoli al veleno nei confronti dei giudici della Consulta, ma per traslato contro ogni istituzione di controllo e contrappeso.

Ne è esempio fulgido l’articolo di Francesco Verderami del 9 maggio 2015 “Renzi, irritazione per la sentenza «Danno al Paese»”.

Il giornalista è molto chiaro nel far rilevare come la questione non sia trattata per nulla sotto l’aspetto giuridico, come invece dovrebbe: ci informa, infatti, che il premier “si è infuriato per l'assenza di etichetta istituzionale della Corte, che ha violato il patto di collaborazione tra organi dello Stato, tenendo il governo all'oscuro del verdetto, e suscitando a Palazzo Chigi molti interrogativi estranei alle logiche giurisprudenziali”.

Grave colpa della Consulta, sarebbe quella di non aver fatto informalmente sapere a Palazzo Chigi quale sarebbe stato l’esito della sentenza. Un’argomentazione del tutto priva di senso, sul piano logico, giuridico e fattuale.

Sembra davvero di assistere all’irritazione che molte volte assessori, consiglieri e sindaci mostrano per “non essere stati informati prima” di scelte interamente ricadenti nella responsabilità e nelle competenze tecniche amministrative, a conferma che l’attuale Governo intende e crede davvero di poter gestire uno Stato come se fosse un qualsiasi comunello.

Invece di “infuriarsi” per la mancata informazione preventiva e informale, non prevista da nessuna norma e forse frutto di regole di etichetta totalmente inventate, sarebbe il caso che il Governo rifletta su un’altra responsabilità: la propria. Quella, cioè, di non aver tenuto conto, nell’elaborazione delle proprie politiche, del rischio che il ricorso avverso il blocco delle pensioni potesse essere accolto.

Sul piano fattuale, poi, è noto che la Consulta ha adottato la propria decisione a maggioranza, col voto decisivo del presidente: dovrebbe, allora, risultare chiaro che nemmeno la Corte, fino alla votazione finale del collegio, sapeva con precisione il contenuto della stessa. Cosa avrebbe mai potuto comunicare? In effetti, si tratta, come spiega Verderami, di polemiche ed argomentazioni che nulla hanno di giuridico, ma neanche di tecnico.

Pure, sembrano la ghiotta occasione per tornare sul tema dei controlli e delle funzioni “tecniche”.

Il modello di organi di controllo e di tecnici (dirigenti per primi) che spinge questo Governo appare molto chiaro: i controlli debbono essere benevoli e comunque sono da depotenziare; la dirigenza deve esclusivamente operare secondo diktat politici, anche laddove questi si pongano in contrasto con Costituzione, leggi e sentenze della Consulta.

Lo spiega ancora una volta molto bene il Verderami: “Renzi finora aveva interpretato un unico ruolo. Vestendosi da rottamatore, riformatore, innovatore, al dunque aveva offerto al Paese sempre lo stesso, identico profilo: nella sua narrazione era il «buono» che si proponeva di cambiare il sistema politico con l'Italicum e la riforma del Senato, che si distingueva per misure di equità fiscale con gli ottanta euro, che puntava al rilancio della scuola con centomila nuovi assunti. Adesso,per effetto di una sentenza della Consulta, gli toccherà la parte del «cattivo», a cui spetterà decidere quanti (e quanto) riceveranno ciò che la Corte stabilisce essere un loro diritto”.

Se, dunque, il premier deve fare la parte del “cattivo” è colpa della Corte costituzionale. Si noti bene il contenuto dell’articolo: il giornalista afferma che è la Corte a stabilire che per i pensionati è un diritto avere la perequazione. Il messaggio è chiaro: non “è” un loro diritto, ma è la Corte a dire che lo è: dunque, il premier subisce un diktat da parte dei giudici, ed è costretto a fare “il cattivo” ripristinando un diritto. Come se, per uno Stato di diritto, tutelare i diritti fosse un’azione riprovevole. Altro contenuto subliminale dell’articolo del Verderami: il premier è costretto a fare il cattivo, pur avendo dimostrato di essere “buono” col provvedimento degli 80 euro, qualificato come misura di “equità fiscale”. Peccato che, a proposito di equità, il bonus di 80 euro i pensionati non lo abbiano visto proprio. E peccato che l’equità di tale bonus appare molto discutibile considerando che non si è applicato con la logica di un reddito familiare: sicchè, se una famiglia mono reddituale guadagna più di 28.000 euro l’anno il bonus lo vede solo come argomento dei giornali; invece, in una famiglia nella quale entrambi i coniugi guadagnano 24.000 euro, entrambi fruiscono del bonus, pur essendo il reddito di tale famiglia quasi il doppio di quella esemplificata prima.

Ma, come si nota, non conta il merito, specie quello giuridico, delle disposizioni, bensì lo sfondo, ciò che si comunica. Lo spiega ancora Verderami, in un passaggio nel quale l’attacco si sposta dalla Consulta ad un organo tecnico vero e proprio, l’Istat: secondo il giornalista il premier “è consapevole che saranno molti gli scontenti, e che forse il suo provvedimento finirà di nuovo sotto la lente di osservazione dei giudici costituzionali. È questa l'altra metà del «danno», stavolta alla sua immagine e al suo modo di proporsi all'opinione pubblica: perché sa che toccare le pensioni significa disorientare i cittadini, provocare un abbassamento del livello di affidabilità dello Stato, innescare un meccanismo di sfiducia e d'incertezza per il futuro. Tutto il contrario di quanto si è proposto di fare da un anno a questa parte, con le dosi massicce di ottimismo che non ha mai smesso di somministrare. Perciò entra periodicamente in frizione con l'Istat. È vero, l'altro giorno il report dell'Istituto di statistica lo ha soddisfatto, anche se si trattava solo di una previsione del futuro. Ma ancora nel recente passato, appena due Consigli dei ministri fa, Renzi si è lasciato andare all'ennesima sortita contropelo: «L'Istat deve pubblicare i dati? Va bene, pubblichi questi dati. Ma su come darli occorre una comunicazione condivisa con il governo»”.

Un vero e proprio avvertimento agli organi tecnici: il loro lavoro non è affatto autonomo dalla politica, ma subordinato, tanto che occorre predeterminare la comunicazione dei dati (finchè non si arrivi alla predeterminazione del loro contenuto).

Traslando tutto ciò alla riforma della dirigenza, risulta molto chiaro il perché del ruolo unico, della durata massimo di 6 anni degli incarichi, della mera possibilità di assegnarli, del sostanziale arbitrio col quale gli organi di governo assegneranno gli incarichi, oppure decideranno di non attribuirli, per magari coprire i posti con dirigenti a contratto assunti senza concorso. Occorre una struttura tecnica che “condivida”, non dia adito al pessimismo, che basi le decisioni in relazione a ciò che fa bene all’immagine e non nel rispetto di regole e vincoli, se questi ostacolino gli intenti.

venerdì 20 marzo 2015

#province #Agenzie #dirigenti Perchè una legge tampone alle illegittimità?

Sempre più incomprensibile la vicenda dei dirigenti in costituzionalmente incaricati, reperendoli tra i funzionai, dalle agenzie.

Come, tutto sommato, era semplice immaginare si va prospettando una soluzione-tampone (lo riporta Italia oggi del 20 marzo), che ha tutta dell’allestimento di una sanatoria, in barba alla sentenza della Corte costituzionale 37/2015.

L’idea sarebbe, a quanto trapela, di prevedere per legge:

  1. a) il ricorso alla reggenza, che per la Consulta non costituisce violazione di legge, ma il normale strumento col quale fare fronte in via temporanea ed eccezionale all’assenza di dirigenti;

  2. b) oppure, l’assegnazione di “posizioni organizzative”, cioè del ruolo di “quadri” o “mini dirigenti”


il tutto nelle more dell’avvio di concorsi, attraverso i quali coprire definitivamente tutti o quasi i 1200 posti dirigenziali resi vacanti dalla dichiarazione della loro illegittima copertura.

Il punto che, oggettivamente, non si riesce a comprendere è proprio l’ultimo, cioè quello che prevede l’attivazione dei concorsi.

La questione si interseca strettamente con la riforma della pubblica amministrazione in discussione al Senato e la riforma delle province.

Il Ministro Madia in questi giorni imperversa su tutti i media, a ribadire costantemente alcuni concetti fondanti della riforma della pubblica amministrazione e tra questi:

  • a) i dirigenti appartengono alla Repubblica, non sono di questo o quell’ente;

  • b) per questa ragione, si prevede un ruolo unico dirigenziale, al quale ciascuna amministrazione può attingere a seconda delle esigenze e sulla base del merito;

  • c) i dirigenti non possono pensare di restare a vita nel loro posto (il tema della rotazione viene esaltato, per altro, dalla vicenda Incalza);

  • d) i dirigenti inadeguati possono e debbono anche essere lasciati a casa.


Allora, vengono una serie di dubbi. Se un dirigente di ruolo, che ha acquisito la qualifica può, giustamente, essere lasciato a casa se inadeguato, per quale ragione occorrono leggi tampone e concorsi-sanatoria per riattribuire la qualifica dirigenziale a chi l’ha esercitata illegittimamente per anni e, dunque, mai è stato adeguato (sul piano della titolarità, non si discute l’abilità)?

Ancora, se i dirigenti non possono restare fissi nel loro posto, perché per i dirigenti, che tali non erano, delle agenzie occorre correre in aiuto e sanatoria, in modo che restino al loro posto?

Ancora, se non esistono i dirigenti di un ente solo, ma sono dirigenti della Repubblica ed in nome di questo si sta attivando l’intervento sui dipendenti delle province, per quale ragione non si avviano immediatamente in mobilità i dirigenti amministrativi delle province in sovrannumero verso le Agenzie? Sono circa 600 dirigenti, che potrebbero coprire ora e subito i posti vacanti. Sono 600 costi in meno per le province, asfissiate da interventi finanziari pesantissimi imposti dallo Stato.

Ancora, perché si ritiene che le agenzie siano fuori dal sistema di blocco delle assunzioni previsto dall’articolo 1, comma 425, della legge 190/2014, appunto per agevolare la ricollocazione dei dipendenti provinciali? Eppure, il testo del comma 425 è molto chiaro: “La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”.

Nel caso di specie, nemmeno serve la ricognizione della Funzione Pubblica, perché le vacanze dei posti sono acclarate e conosciute.

Allora, che aspettano il Governo ed il Ministro Madia a passare dalle parole e dalle interviste all’attuazione delle leggi? Almeno per una volta, almeno per evitare il protrarsi di atti illegittimi, quegli stessi che poi portano alle sentenze dei Tar, del Consiglio di stato e della Corte costituzionale a gridare che il re è nudo, evidenziando ciò che è già evidente? Perché pensare a norme tampone, in contrasto palese col comma 425 e a rischio evidente di nullità, e dunque, di ennesima violazione plateale delle norme?

 

 

 

giovedì 19 marzo 2015

#Sanatoria e #tutela per i #dirigenti fasulli delle #agenzie? No grazie

Il Sole 24 Ore con un articolo del 19 marzo si profonde in una difesa d'ufficio dei funzionari incaricati con modi e norme incostituzionali da dirigenti, che dimostra come in Italia la cultura della legalita` sia molto in crisi, a partire proprio dalle sedi che dovrebbero studiarla, divulgarla e garantirla. Tra cui, in primo luogo, i media specializzati.

Viene, dunque, quasi commiserata la posizione degli sfortunati funzionari, costretti "a causa" della sentenza 37/2015 della Corte costituzionale a tornare a fare i funzionari. E si stigmatizza il fatto che tale sentenza li avrebbe degradati, pur avendo essi "accettato sul campo" le responsabilita` assunte, come fossero eroi, ora vittime di chissa` quale ingiustizia. E tra le "ingiustizie", l'articolo ne menziona 2: quella di tornare a guadagnare la retribuzione di funzionari e, soprattutto, quella di dover eventualmente concorrere con agguerriti neo laureati per accedere nuovamente ai posti dirigenziali.

E naturalmente l’articolo si schiera tra quelli che invocano di “tutelare” i 1200 dirigenti incostituzionalmente incaricati.

Una difesa, insomma, delle piu` becere ed inaccettabili pratiche illegittime dell'amministrazione pubblica, attribuzioni di benefici di carriera senza concorsi, che lascia senza parole. O che sarebbe necessario definire come semplicemente inaccettabile.

Gli autori dell’articolo non considerano che non è certo stata la sentenza della Corte costituzionale a “gettare nel caos”, come loro sostengono, le agenzie, ma, al contrario, la prassi illegittima ed incostituzionale dei direttori di questi enti di attribuire senza concorsi incarichi dirigenziali a funzionari interni, invece di fare assunzioni per concorsi.

Il caos è causato dalla plateale e reiterata, per 15 anni, violazione delle leggi, non certo da chi nota che le leggi sono violate. E c’è da ricordare che la Consulta arriva buona ultima dopo che già da anni Tar Lazio e Consiglio di Stato avevano già rilevato le tante e profonde illegittimità del sistema di attribuzione degli incarichi dirigenziali. La protervia delle agenzie, del Governo e del Parlamento nell’inistere negli errori, anche mediante leggi ad funzionarium è stato ennesimo sintomo della china sempre più degrdata dell’ordinamento.

Può dispiacere umanamente che i funzionari ora si ritrovino a dover compiere un passo indietro. Ma, al momento di assurgere all’incarico dirigenziale senza i titoli, sapevano dell’alea. Per quanto dispiaccia per la loro condizione personale, non si capisce quale “tutale” possa o, soprattutto, debba essere rivendicata.

Costoro sono assurti al ruolo di dirigenti nella totale violazione dell’assetto costituzionale, che per l’accesso alla dirigenza impone i concorsi.

I funzionari, come scrivono gli autori dell’incredibile articolo de Il Sole, dovranno “tornare in fretta sui libri per partecipare a un concorso, magari cimentandosi con neolaureati pronti per un postoapicale”? E’ proprio quello che vuole la Costituzione. La Carta pretende che la selezione dei soggetti che accedono al lavoro pubblico, e in particolare alla dirigenza, avvenga attraverso la competizione concorrenziale tra i migliori.

Infatti, come gli autori dell’articolo certamente sanno, non esiste l’accettazione sul campo degli incarichi dirigenziali. E’ davvero inaccettabile parlare di un istituto inesistente, come l’accettare sul campo lo status dirigenziale ed il trattamento economico e, sostanzialmente, invocare la tutela di questo, senza chiamare tale accettazione sul campo per quello che è: niente più che un privilegio ad personam, frutto di un sistema di gestione personalistico e verticalizzato delle agenzie, che ha creato 1200 privilegiati, che hanno avuto l’opportunità di sedere su posti delicatissimi, senza sottoporsi alla selezione concorsuale.

Ma, il vulnus di questo sistema di privilegi non si limita solo al favor speciale per queste poche persone e all’intreccio evidente di rapporti personali e politici con chi li ha “creati” dirigenti.

Il danno derivante da questo sistema incostituzionale di gestire l’amministrazione pubblica ed il lavoro pubblico si riverbera su ognuno di noi. I cittadini hanno il sacrosanto diritto di essere certi che il dirigente col quale interloquiscono disponga della qualificazione professionale e dell’autonomia necessarie per svolgere il proprio compito. Tanto più se si tratta di gestire l’imposizione fiscale. Il cittadino deve pretendere che il ruolo, l’accertamento, la stima, la sanzione, tutto ciò che ruota attorno alla delicatissima gtestione del sistema fiscale sia funzionale e funzionante come un orologio, nella piena legittimità.

La disinvoltura con la quale, invece, le agenzie, supportate certo da Governo e Parlamento, hanno tenuto in piedi per tre lustri dirigenti senza titolo attraverso provvedimenti illegittimi e norme incostituzionali, crea i presupposti per recidere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra amministrati ed amministratori. Questo sistema incostituzionale oggi pone il serissimo dubbio, negli amministrati, che gli atti ricevuti, le interlocuzioni poste in essere, le procedure amministrative gestite, siano tutte inficiate da incompetenza, illegittimità o nullità a vari livelli. E questo, a prescindere dalle considerazioni giuridiche sull’efficacia delle sentenze delloa Corte costituzionale riguardante i rapporti giuridici già conclusi al momento della pronuncia, piuttosto che il principio di conservazione degli atti della pubblica amministrazione.

I contribuenti ora sanno che hanno di fronte a sè un’amministrazione finanziaria che li mette in relazione con dirigenti senza titolo, non selezionati per concorso,ma attraverso imperscrutabili percorsi di reclutamento e che, per altro, oltre tutto rivendicano “tutela” per posizioni acquisite in modo incostituzionale.

Un assetto davvero civile ed ordinato di un Paese non dovrebbe far altro che prendere atto dell’intollerabilità di ciò che è accaduto, tirare un tratto di penna e ricominciare daccapo e forse anche chiedere scusa. A tutti i cittadini, compresi le migliaia tra di loro che negli scorsi 15 anni non hanno potuto concorrere per posti da dirigente, conculcati dalla prassi incostituzionale di affidarli per cooptazione.

Questa deprecabile e incostituzionale prassi, diviene ancor più incostituzionale alla luce della pericolosa riforma della PA che si delinea in Parlamento, nella quale si tende a delineare una dirigenza modellata appunto sulla precarizzazione e la chiamata mediante cooptazione dovuta a conoscenze e relazioni personali, quelle stesse che poi determinano casi come Mafia Capitale o Grandi Opere.

Gli incarichi dirigenziali a funzionari possono essere la chiave principale per gli organi politici per disfarsi dei dirigenti che hanno acquisito status e funzione per concorso, in modo autonomo, senza dover spendersi con nessuno per ottenere, attraverso cooptazione, quel ruolo.

E’ una prassi che la sentenza della Corte costituzionale, se, come doveroso, letta andando oltre allo specifico caso, considera in sè incostituzionale per tutto il complesso dell’amministrazione.

Una dirigenza efficace, manageriale, capace in primo luogo presuppone che si selezioni mediante rigorosi strumenti concorsuali, senza nessuna promozione sul campo, perchè la discrezionalità o i grazie che si debbono poi dire inficiano tutto il processo.

Ovviamente, il solo concorso non basta. Occorre sottoporre la dirigenza a valutazioni continue sulla capacità di gestire e raggiungere obiettivi, applicando senza tanti complimenti le norme che già esistono per rimuovere chi non risulti in grado si svolgere il proprio compito.

La sfida per la pubblica amministrazione consiste nell’attivare questi meccanismi, non nel bypassare le regole sulla selezione dei dirigenti e favorire sistemi opachi di connessione tra persone non selezionate ed i loro king maker.