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sabato 13 febbraio 2016

La tragedia della ricollocazione dei dipendenti provinciali finisce in farsa


Qualche giornalista appartenente alla schiera dei media generalisti propensi soprattutto al rilancio della velina, piuttosto che all’approfondimento tecnico, continuerà a considerarla “la più grande manovra di trasferimento dei dipendenti pubblici mai realizzata”, attribuendole un tono trionfale e positivo.
Nella realtà, la ricollocazione dei dipendenti provinciali, posti forzatamente in sovrannumero a causa di una decisione avventata della legge 190/2014 è definibile solo come un flop di portata immensa.
L’epilogo di questo totale e miserevole fallimento è dato dal comunicato col quale il Dipartimento della Funzione pubblica lo scorso 12 febbraio ha annunciato la chiusura della funzionalità di caricamento dei posti disponibili nella piattaforma apposita:

domenica 31 gennaio 2016

Dove sono finiti i dipendenti provinciali? Tutto bene, madama la marchesa

Per il Corriere della Sera la botta inferta alla fallimentare e devastante riforma delle province da parte della Corte costituzionale con la sentenza 10/2016 era proprio insopportabile.

Come rimediare, dunque, per oscurare la pronuncia della Consulta e magnificare, invece, gli straordinari esiti della grande riforma?

Con un articolo a firma di Lorenzo Salvia, che rassicura: tutto è a posto, è andata benissimo. Infatti, l'autore verga: "Quella che è stata fatta, quindi, è stata davvero la più grande operazione di mobilità della storia d'Italia"!

Peccato che l'intento del legislatore consisteva nello spostare entro marzo 2015 i dipendenti addetti ai servizi, insieme con i servizi stessi dalle province ad altre amministrazioni, così da non disperdere le forze di erogazione.

Invece, è successo che la diaspora o transumanza dei dipendenti provinciali è stata effettuata letteralmente a casaccio e, come è noto a tutti, ben oltre la data del marzo 2015, tanto è vero che il processo è ancora in corso e durerà praticamente ancora per tutto il 2016.

Lo stesso Salvia, nel fare la contabilità della mobilità indirettamente (ma inconsapevolmente) conferma la gestione dilettantesca del processo, ricordando che:

  1. 6.700 dipendenti sono passati alle regioni, conservando lo stipendio che percepivano nelle province. Il Salvia non ha spazio per sottolineare che tutti urlavano "al lupo al lupo" per il pericolo della crescita della spesa pubblica sottostante al trasferimento dei provinciali verso le regioni, dovuto al fatto che gli stipendi regionali sono più alti e, dunque, quelli dei provinciali si sarebbero adeguati. Non era vero niente. E sarebbe stato perfettamente possibile riformare le province assegnando le funzioni di area vasta alle regioni, dando poi loro modo di ordinare circoscrizioni infraregionali per regolare i servizi. Ci sarebbero voluti pochissimi mesi.

  2. "Altri 6.200 mila dipendenti, quelli dei centri per l'impiego, passeranno alla nuova Agenzia per le politiche attive del lavoro. Ma la cosa deve essere ancora formalizzata". Dunque, il Salvia stesso conferma che "la più grande operazione di mobilità della storia d'Italia" è tuttt'altro che compiuta, ma, che volete, sono dettagli;

  3. "Poi ci sono i poliziotti provinciali, circa 2.500: si era pensato di farli passare nel Corpo forestale, che però sta per traslocare a sua volta verso l'Arma dei carabinieri. Alla fine resteranno dove sono, anche perché una legge vieta alle Regioni di istituire una corpo di polizia". Come dire, dunque, che alla "più grande operazione di mobilità della storia d'Italia" sono mancati all'appello oltre il 10% dei dipendenti provinciali da trasferire, che sono rimasti di conseguenza nelle province, sballottati come pacchi postali. Qui occorrerebbe una chiosa di Checco Zalone;

  4. "Un aiuto, poi, è arrivato dai pre pensionamenti: 2 mila dipendenti delle province hanno lasciato il lavoro prima del previsto". Vabbè, non sono prepensionamenti e, comunque, si tratta di una riduzione secca del 10% della forza lavoro impiegata presso i servizi erogati dalle province che nessuno sarà più in grado di colmare;

  5. soprattutto, ancora a 2016 ormai inoltrato restano ancora i famosi 1957 dipendenti che  "la più grande operazione di mobilità della storia d'Italia" ancora, dopo un anno e passa, non è stata capace di mandare in mobilità verso altre amministrazioni


Il Governo, come ricorda il Salvia, intende estendere l'esperienza di questa  "più grande operazione di mobilità della storia d'Italia" alle mobilità dei dipendenti delle società partecipate. Perchè, di operazioni fallimentari si fa tesoro, ma non per correggerne gli errori, bensì per ripeterle.

sabato 30 gennaio 2016

Riforma delle province bocciata dalla Consulta

 

La sentenza 10/2016, anche se riferita a leggi regionali del Piemonte è un vero e proprio atto di accusa contro il metodo dei tagli indiscriminati del Governo






 

La riforma delle province, ma soprattutto il prelievo forzoso indiscriminato imposto ai loro bilanci dalla scriteriata legge 190/2014 è incostituzionale.

La sentenza della Corte costituzionale 29 gennaio 2016, n. 10, anche se riferita ad una serie di norme della regione Piemonte[1] è un vero e proprio atto d’accusa contro la riforma delle province sciaguratamente disposta da Governo e Parlamento.

Tutte le considerazioni svolte dalla Consulta, infatti, si possono (e devono) ribaltare simmetricamente in particolare sulla legge 190/2014, che ha cagionato al sistema delle province guasti devastanti e irrimediabili. Ma, soprattutto, ha infierito sui cittadini, privati dei servizi pubblici efficienti, cui hanno diritto.

Chi scrive, ha avuto moltissime altre occasioni per rilevare come la dissennata riforma delle province secondo l’idea di chi l’ha pensata ed attuata ha “colpito” questi enti e la loro compagine politica, allo scopo di dimostrare che si possono ridurre “i costi della politica” e la spesa pubblica, così da diminuire le tasse, mentre invece si sono solo conculcati i diritti dei cittadini. Il diritto all’elettorato attivo, per esempio, visto che i rappresentanti politici delle province sono ora frutto di un’elezione di secondo grado sottratta al popolo ed assegnata ai sindaci ed ai consiglieri comunali. Ma, soprattutto, il diritto ad ottenere i molteplici servizi dei quali le province sono state rese competenti negli anni: programmazione, manutenzione delle strade, delle scuole, politiche attive del lavoro, attività di formazione, servizi didattici e di aiuto agli allievi affetti da disabilità sensoriali, figli riconosciuti da un solo genitore e decine e decine di altri ancora; solo superficialità e sostanziale ignoranza dell’assetto delle competenze delle amministrazioni pubbliche può far affermare che le province non servono a nulla, perché non “fanno nulla di utile”.

La dimostrazione è data proprio dalla sentenza della Consulta 10/2016, assolutamente tranciante sul tema. Essa ha considerato fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province piemontesi ricorrenti contro le leggi regionali, fonti di tagli indiscriminati e immotivati dei finanziamenti loro destinati e cioè:

  1. violazione degli artt. 117 e 119 Cost. per lesione dell’autonomia finanziaria, ridondante sul principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., in quanto lesiva del principio di programmazione e di proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate;

  2. violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. per l’entità della riduzione in assenza di misure riorganizzative o riallocative di funzioni;

  3. violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost. per il pregiudizio alla fruizione dei diritti sociali causato dal mancato finanziamento dei servizi.


Si tratta di tre questioni rilevantissime, poste a rivelare la profondità della ferita e dell’offesa all’ordinamento costituzionale causate da leggi regionali accanitesi in manovre finanziarie penalizzanti per le province. Ma, la terza è quella decisiva, che mette in evidenza come la regione Piemonte, certo, ma soprattutto Governo e Parlamento nei riguardi di tutte le province italiane, con la riduzione forzosa del volume di spesa delle province del 33% (percentuale che se fosse stata applicata alla spesa dello Stato saremmo fuori da tempo dai problemi di finanza pubblica), non abbia colpito solo gli “enti”, bensì i cittadini. Infatti, sono stati pregiudicati i servizi, senza una benchè minima idea lontanamente funzionale sul come redistribuire le competenze e finanziare i servizi.

In quanto alla lesione dell’autonomia finanziaria derivante dalla scriteriata normativa regionale piemontese, la Consulta non fa giri di parole: “Come si evince dalla progressione storica degli stanziamenti precedentemente illustrata, rispetto all’importo “consolidato” di 60 milioni relativo all’esercizio 2010 (e rimasto sostanzialmente invariato nel 2011), si sono avute riduzioni del 33,33% nell’esercizio 2012, del 64,89% nell’esercizio 2013, dell’82% nell’esercizio 2014 (percentuale poi rideterminata al 65,62% a seguito del censurato assestamento di bilancio). Il citato quadro finanziario, in quanto non accompagnato da adeguate misure di riorganizzazione o di riallocazione delle funzioni, risulta decisivo per ritenere fondati i richiamati profili di censura”.

La sovrapponibilità di queste considerazioni alla legge 190/2014 è totale.

Come rilevato prima, questa legge ha imposto un prelievo forzoso di 3 miliardi a partire dal 2017 nei confronti di un comparto la cui spesa, per effetto delle manovre finanziarie attivate già dal 2011, quando l’onda lunga della crociata populistica contro le province si era particolarmente rafforzata, si era assestata nel 2013 a 10 miliardi, contro i 12 del 2011. Dunque, in pochissimo tempo, il volume di spesa complessivo (tra corrente e in conto capitale) per le province passa da 12 miliardi a 7 miliardi: un taglio complessivo del 41,67%! Al quale, aggiungere, al livello territoriale, anche i tagli decisi da ciascuna regione. Il Piemonte, infatti, non è stato affatto la sola regione a falcidiare i trasferimenti alle province per le funzioni ad esse conferite con le norme regionali di attuazione della legge 59/1997 e del d.lgs 112/1998: anche la regione Veneto, per esempio, si è particolarmente segnalata sotto questo aspetto.

Risulta innegabile che, come per il Piemonte, la legge 190/2014 non abbia previsto “adeguate misure di riorganizzazione o di riallocazione delle funzioni”. Pochi elementi da ricordare per dimostrarlo:

  1. la legge 56/2014 aveva stabilito che le funzioni non fondamentali sarebbero passate dalle province ai nuovi enti di destinazione, insieme con tutte le dotazioni di personale, strumentali e finanziarie; la legge 190/2014 ha reso impossibile questa sorta di trasferimento di ramo d’azienda, imponendo il prelievo forzoso di 3 miliardi, che ha fatto saltare per aria le finanze delle province, tanto che 69 delle 107 non hanno rispettato il patto di stabilità nel 2015, 3 sono in dissesto e 1,2 sono i miliardi di deficit generato;

  2. la legge 190/2014 non è stata in grado di ridisegnare l’assetto dei dipendenti provinciali; pur in un quadro generale nel quale i comuni, come i tribunali e gli ispettorati del lavoro (per fermarsi a queste amministrazioni) evidenziano estesissime e drammatiche carenze di organico, la legge non è stata in grado di individuare le carenze prima ed attivare le mobilità poi. Tanto che ancora a febbraio il processo è ancora in corso. Né, comunque, il personale provinciale sarà riallocato in coerenza con l’esercizio delle funzioni provinciali. Per altro, dei 5300 addetti ai servizi per il lavoro (scesi verticalmente dai 7500 censiti ancora nel 2009) si sa che resteranno addetti a questi servizi, ma non si sa presso quale ente;

  3. talmente i prelievi forzosi sono stati irragionevoli e dannosi, che il Governo e il Parlamento sono dovuti intervenire con toppe rivelatrici del buco, come l’autorizzazione alle province ad approvare bilanci di previsione solo annuali (nell’impossibilità di ottenere un equilibrio finanziario nel triennio), oppure nell’affannosa ricerca di ridurre l’impatto del prelievo forzoso con la rinegoziazione dei mutui, oppure col processo di vendita dei beni immobili all’Invimit (che si concluderà tra anni, se tutto andrà bene), oppure con la previsione di vere e proprie “elemosine” di Stato per sostenere in minima parte servizi che le province non sono più in grado di erogare: si pensi alle poche decine di euro destinate appunto ai disabili sensoriali da aiutare nello studio scolastico.


Cosa succede con tagli così indiscriminati e nell’assenza di un disegno di riordino che abbia un minimo di approfondimento, studio, tempo di attuazione e credibilità? Ce lo ricorda ancora la sentenza 10/2016, con un passaggio che, nuovamente, anche se riferito alle leggi della regione Piemonte appare riferito alla legge 190/2014: “Quanto alle questioni sollevate in riferimento agli artt. 117, 119 e 97 Cost., l’entità della riduzione delle risorse necessarie per le funzioni conferite alle Province piemontesi si riverbera sull’autonomia di queste ultime, entrando in contrasto con detti parametri costituzionali, nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni stesse. La lesione dell’autonomia finanziaria si riflette inevitabilmente sul buon andamento dell’azione amministrativa in quanto la diminuzione delle risorse in così elevata percentuale, «in assenza di correlate misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni a suo tempo conferite» (sentenza n. 188 del 2015), costituisce una menomazione della autonomia stessa, che comporta contestualmente un grave pregiudizio all’assolvimento delle funzioni attribuite in attuazione della legge n. 59 del 1997, e delle altre disposizioni statali e regionali in tema di decentramento amministrativo”.

Qui la Consulta inizia ad affrontare il vero tema. L’accanimento contro le province, da sbandierare con le interviste sui giornali o le comparsate nei talk show, ha realmente apportato pregiudizio allo svolgimento delle funzioni pubbliche. Ma, questo pregiudizio non colpisce i presidenti delle province o i consiglieri o gli organi o, comunque, l’organizzazione di detti enti (certo, messi comunque duramente alle strette, dovendo affrontare senza risorse una riforma convulsa e fallimentare), bensì direttamente i cittadini.

Governo e Parlamento avevano raccontato ai cittadini che grazie alla riforma delle province avrebbero pagato meno tasse e ricevuto servizi migliori.

Nulla di tutto questo. I 3 miliardi famosi, come affermato prima, non sono un “taglio” alla spesa pubblica delle province, bensì un prelievo forzoso, l’obbligo, cioè imposto alle province di “girare” allo stato gran parte del gettito dell’imposizione fiscale provinciale, che è rimasta esattamente come prima. Dunque, per i cittadini non si è manifestata alcuna riduzione di imposte, mentre i 3 miliardi (2 nel 2016) sono raccolti dalle province, ma spesi dallo Stato.

In tutto questo, i servizi non sono affatto migliorati, ma sono stati letteralmente devastati e conculcati: scuole senza riscaldamento, strade colabrodo, valutazioni di impatto ambientale infattibili per mancanza di mezzi e di tecnici, corsi di formazione professionale che chiudono, trasporto dei disabili che riduce le corse, niente arredi per le scuole, allievi disabili sensoriali senza più un aiuto allo studio e al reinserimento sociale.

E, infatti, precisa la Consulta “In assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate. In detto contesto, la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere puntualmente”.

Se un dato emerge con chiarezza assoluta dal pastrocchio della riforma delle province è proprio questo: la legge 190/2014 ha manifestamente violato il canone e presupposto del buon andamento dell’amministrazione per aver quantificato le risorse delle province in modo disfunzionale e mal proporzionato agli obiettivi posti dalla legislazione.

Tanto da aver indotto il Parlamento ad adottare una disposizione, il d.l. 78/2015, convertito nella legge 125/2015, che ha scaricato dallo Stato, (che “intasca” i 3 miliardi sottratti alle province determinando il medesimo vulnus creato dalla regione Piemonte agli enti del proprio territorio) alle regioni l’onere della spesa da sostenere per lo svolgimento delle funzioni provinciali.

Troppo tardi il Legislatore si è accorto che le province qualcosa facevano e fanno, che, dunque, la narrazione superficiale, becera e populista di troppi articoli ed inchieste era ingannevole, falsa ed infondata, ma non ha inteso fare ammenda. Ha messo le regioni sotto ricatto, imponendo loro di accollarsi la spesa necessaria per l’erogazione dei servizi. Alcune regioni hanno provveduto, altre no, altre ancora hanno riassunto le funzioni provinciali o le hanno mantenuto alle province, ma finanziandole solo parzialmente. Il che riapre una partita che, regione per regione, potrebbe portare ad un contenzioso costituzionale incontrollabile, per quanto dall’esito scontato, almeno stando alle pronunce 188/2015 e 10/2016 della Consulta.

Nel frattempo, restano i cittadini a subire, e subiranno a lungo, gli effetti deleteri di una riforma pasticciata e improvvida. La Consulta è chiara: “la forte riduzione delle risorse destinate a funzioni esercitate con carattere di continuità ed in settori di notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole proprio per l’assenza di proporzionate misure che ne possano in qualche modo giustificare il dimensionamento”.

Un simile modo di legiferare, di riformare, di incidere negativamente sulle prestazioni sociali mina il patto tra cittadini e Stato. Tanto che la sentenza 10/2016 chiosa: “L’art. 3 Cost. è stato ulteriormente violato sotto il principio dell’eguaglianza sostanziale a causa dell’evidente pregiudizio al godimento dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi. Tale profilo di garanzia presenta un carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali”.

La devastante riforma delle province, in qualche modo anticipata, in Piemonte (ma non solo) da improvvide leggi regionali, dunque ha dato vita ad un periodo di transizione, di vero e proprio vuoto, che lede il principio fondamentale di eguaglianza dei cittadini, pregiudicandone il diritto di cittadinanza e di accesso ai servizi.

Che la Consulta parli al legislatore piemontese, ma si rivolga in particolare al Governo e al Parlamento, infine, lo dimostra l’ultimo passaggio: “Questa Corte non ignora il processo riorganizzativo generale delle Province che potrebbe condurre alla soppressione di queste ultime per effetto della riforma costituzionale attualmente in itinere. Tuttavia l’esercizio delle funzioni a suo tempo conferite – così come obiettivamente configurato dalla legislazione vigente – deve essere correttamente attuato, indipendentemente dal soggetto che ne è temporalmente titolare e comporta, soprattutto in un momento di transizione caratterizzato da plurime criticità, che il suo svolgimento non sia negativamente influenzato dalla complessità di tale processo di passaggio tra diversi modelli di gestione”.

Un vero e proprio, clamoroso, atto di accusa contro la riforma nel suo complesso, realizzata come se incidendo sulle province in vista della loro abolizione, i servizi da queste erogati potessero sparire nel nulla senza conseguenze.

La riforma avrebbe dovuto, prima ancora di agire sugli enti, salvaguardare i servizi da rendere ai cittadini appunto “indipendentemente dal soggetto che ne è temporaneamente titolare”.

Questo è il vulnus, l’imperdonabile errore di chi ha varato la riforma e di chi la sostiene anche in dottrina. Non si tratta di difendere l’ente provincia, non è questo quello che importa. Sebbene l’articolo 5 della Costituzione vincoli lo Stato a mantenere in essere le province, che ha “riconosciuto” in quanto a sé preesistenti, nulla vieta che l’assetto ordinamentale rinunci all’ente intermedio (esistente in tutti i Paesi occidentali avanzati, comunque) sia modificato. Nulla, invece, consente che ciò sia perpetrato attraverso norme sommarie, frettolose, mal scritte, mal pensate, male attuate, che lungi dal rivedere l’assetto, abbiano ignorato le complessità del passaggio da un sistema ad un altro, ed abbiano di fatto negato l’erogazione dei servizi. Questi dovevano essere al centro dell’attenzione, non gli enti province e nemmeno il personale coinvolto. La riforma doveva partire dall’idea di dove, come e quando riassegnare i servizi e, solo dopo, partire con le necessarie rilevazioni contabili e finanziarie. La ricollocazione del personale sarebbe venuta da sé, senza le assurde disfunzioni dell’intero 2015, culminate nel ridicolo malfunzionamento della piattaforma per la mobilità del dicembre sempre del 2015.

I cittadini non avrebbero nemmeno dovuto accorgersi se un determinato servizio invece che essere reso da un ente chiamato provincia, fosse stato erogato da un ente diverso. Invece, sono stati subissati di proclami populisti e vuoti, mentre venivano privati di servizi e diritti, continuando, però, a pagare le stesse tasse di prima. Questo, comunque, non è solo incostituzionale. E’ semplicemente intollerabile, manifestamente erroneo, ingiustificabile in un assetto civile.

 

 

 

 

[1] La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale:

  • dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l’anno 2014), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge della Regione Piemonte 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

  • degli artt. 2, commi 1 e 2, e 3 della legge della Regione Piemonte 5 febbraio 2014, n. 2 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consentono di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano;

  • dell’art. 1 della legge della Regione Piemonte 1° dicembre 2014, n. 19 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e disposizioni finanziarie), in combinato disposto con l’Allegato A della medesima legge regionale, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827, nella parte in cui non consente di attribuire adeguate risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge reg. Piemonte n. 34 del 1998 e dalle altre leggi regionali che ad essa si richiamano.

domenica 10 gennaio 2016

Province, una riforma alla Checco Zalone

La reale domanda è non se è cambiato qualcosa, bensì a cosa realmente sia servito l’intervento di Delrio, quali benefici abbia dato ai cittadini






L’avesse scritta Luca Medici, in arte Checco Zalone, la riforma delle province forse avrebbe avuto la medesima scarsa qualità giuridica (anche se il Medici è laureato in giurisprudenza), ma almeno avrebbe fatto ridere quanto meno quella parte di spettatori che non si ergono ad esperti del grande cinema dei Bergman.

La cosa grave, invece, è che gli effetti comici, ma soprattutto tragici, si sono avuti lo stesso, anche se la riforma non è stata scritta da un comico.

Checco Zalone con il film “Quo vado” non ha certamente realizzato né un’analisi sociologica della riforma, né un suo approfondimento in chiave tecnico o divulgativo. Ha solo tratto spunto dalla circostanza che l’insieme delle leggi 56/2014 e 190/2014 hanno fatto per la prima volta da spinta su larga scala verso la modifica del “posto fisso”, portando alcune migliaia di dipendenti a cambiare lavoro, per costruire la farsesca trama.

Il dipendente provinciale, così, comincia a girovagare per ogni dove, inseguito da una dirigente ministeriale che tenta di convincerlo a dimettersi con incentivi economici (e non solo).

Alla fine, il dipendente provinciale “posto fisso” torna al suo vecchio adorato ufficio del servizio “caccia e pesca” della provincia. Anzi: non della provincia, bensì della città metropolitana, come Zalone precisa con protervia ad una signora che telefona chiedendo dell’ufficio “della provincia”. E quando la medesima signora gli chiede “ma allora, cosa è cambiato?”, Zalone risponde che non è cambiato nulla (oggettivamente, la risposta di Zalone non è stata proprio quella, ma è facile immaginarne il più colorito contenuto).

Il film in modo certo superficiale e grottesco rappresenta uno dei fallimenti della riforma Delrio, quello più facilmente percepito. In molti hanno la sensazione che poiché le province, nonostante i proclami, non sono state per nulla abolite, sono rimaste lì dov’erano e di loro è cambiato solo il nome: città metropolitane, per quegli enti che hanno ricevuto “l’onore” di assurgere a questo nuovo roboante status; oppure, più mestamente “ente di area vasta”, un giro di parole piuttosto cacofonico, al posto di una parola di quasi 3.000 anni di vita, come “provincia”.

Ovviamente, il comune sentire proposto in modo grottesco da Zalone non riesce a cogliere nel segno. Ma, tuttavia, non è nemmeno da disprezzare che un film, sebbene in modo superficiale ed incompleto faccia emergere che ai cittadini, in fondo, della riforma delle province non interessa assolutamente nulla e, comunque, non la considerano affatto una questione rilevante, a disdoro della campagna assordante che, ricordiamo, non è stata solo del Governo in carica, ma anche del Governo Letta, della maggioranza relativa, del Movimento 5 Stelle e di una consistente parte della stampa del filone di critica, ma senza analisi, alla pubblica amministrazione, capeggiata da Stella e Rizzo.

Nella realtà, non è vero che a seguito della riforma Delrio non sia cambiato niente.

La risposta semplificata a mo’ di battuta alla domanda “cosa è cambiato?” è, ovviamente, tranciante e fuorviante.

Il problema non è se qualcosa sia cambiato, bensì se la riforma sia davvero servita a qualcosa.

I cambiamenti ci sono stati e non solo sul piano nominalistico o formale. Ma, sono tutte modifiche peggiorative. Le ex province si sono viste ridurre di 2 miliardi (dopo altri riduzioni per circa 2,5 miliardi sofferti in precedenza) la capacità di spesa, passata da circa i 12 del 2011 agli attuali meno di 7. Il che ha portato a una serie di conseguenze nefaste: province che sono andate in dissesto, altre che non hanno pagato per mesi o ancora (Crotone) non stanno pagando gli stipendi dei propri dipendenti; azzeramento quasi totale degli investimenti, scuole rimaste senza manutenzione, senza arredi e private dei trasferimenti per il funzionamento dei loro uffici; strutture tecniche rimaste senza operatori con sforamento dei termini per le procedure di valutazione di impatto ambientale che mettono in ginocchio le imprese in attesa; strade rimaste con frane, buche e asfalto da rifare; servizi anti neve azzerati, anche se nessuno se n’è accorto grazie agli ultimi due inverni più che clementi sul piano meteorologico. E, poi, ancora, il caos organizzativo interno, i ritardi oceanici della procedura di ricollocazione, che secondo la circolare 1/2015 di Funzione Pubblica ed Affari Regionali si sarebbe dovuta concludere nell’aprile del 2015 e, invece, se dovesse andare bene forse chiuderà nel giugno del 2016, fermo restando che poco meno di 6000 dipendenti addetti ai servizi per il lavoro ancora non sanno neppure per quale ente presteranno servizio: provincia? Regione? Agenzia regionale? Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro?

Il tutto, condito da situazioni grottesche, degne senz’altro della comicità di Checco Zalone, come la “piattaforma” per la ricollocazione dei dipendenti, strombazzata come già pronta a gennaio del 2015 dalla già citata circolare 1/2015, messa in opera ad aprile, ma senza possibilità di implementarla, attivata a fine settembre, quando già era in gran parte inutile perché le regioni si erano finalmente mosse per riallocare le funzioni non fondamentali, ma non funzionante proprio tra novembre e dicembre, cioè quando le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto inserire i posti disponibili, finalizzati appunto alla ricollocazione dei dipendenti provinciali e dar loro risposta alla domanda “quo vado?”.

In questo frangente, in modo insensato la legge 190/2014 ha contraddetto alle indicazioni della legge Delrio. Questa aveva previsto una traslazione delle funzioni non fondamentali delle province da detti enti a quelli subentranti, mantenendo intatto l’apparato organizzativo e le risorse. La legge 190/2014, sconquassando un già deficitario impianto normativo ha, invece, slegato la ricollocazione dalle funzioni, sì da creare i presupposti non per una ricollocazione organizzata dei dipendenti provinciali, tale da mantenere la funzionalità dei servizi, bensì per porre in essere una vera e propria diaspora, una dispersione casuale di professionalità e risorse. Un caos totale ancora in atto, per giunta aggravato dal sostanziale blocco delle assunzioni, ma scritto così male che tra circolari della Funzione Pubblica e pareri della Corte dei conti tutti hanno avuto la possibilità di scrivere contemporaneamente in merito il bianco e il nero. L’assenza di qualsiasi strumenti di controllo ha consentito, per altro, a tantissimi enti di effettuare egualmente assunzioni contrastanti con i vincoli imposti dalla legge ed affetti da nullità.

Ancora, è cambiato che, pur restando, come si è visto, in vita le province, sia pure sotto nuove e caotiche spoglie, i cittadini sono stati privati della possibilità di eleggere le cariche.

Certo, c’è stato un risparmio sui “costi della politica”, magnificato dal Governo come clamoroso risultato, quantificato in 100 milioni. Cifra, in realtà, sovrastimata: il costo per indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori provinciali era di 83 milioni, come ha spiegato (vanamente) la Sezione Autonomie della Corte dei conti nelle sue audizioni in Parlamento, e sarebbe sceso a 34 milioni per effetto della riduzione dei consiglieri ed assessori, decisa nel 2011. In ogni caso, 100 milioni sarebbero lo 0,01% del totale della spesa pubblica… Comunque, la riforma ha avuto il “pregio” di far sperimentare la verticalizzazione del potere, l’esproprio del diritto di voto e l’imposizione dall’alto di amministratori decisi dalle segreterie dei partiti, anticipando, sia pure in scala ridotta, gli effetti della riforma del Senato.

Dunque, di cose ne sono cambiate. Ma, si torna alla domanda, a cosa è servito? Andiamo per un attimo in Sicilia, regione che si è affannata ad approvare per prima la riforma delle province, sì da far meritare al presidente Rosario Crocetta per mesi gli onori delle cronache e la partecipazione fissa a tutti i talk show televisivi.

Una delle ragioni più “gettonate” a giustificazione della riforma delle province era il “risparmio” della spesa pubblica. Ebbene, la Sicilia dopo oltre 2 anni dall’avvio di quella riforma (che in realtà è andata incontro dopo un po’ all’inevitabile “controriforma”) si trova sull’orlo del collasso definitivo, appesa agli interventi a sostegno del Governo, per circa 1,5 miliardi. Benefici derivanti dalla riforma delle province, allora? Zero.

Lo stesso si può affermare per quanto avvenuto nel resto d’Italia. Gli sconquassi della riforma li abbiamo descritti sopra. Non è possibile, al contrario, reperire nemmeno uno straccio di concreta utilità.

Riduzione della spesa pubblica? Non c’è stata. La riduzione della spesa imposta alle province non si è tradotta, infatti, in “tagli” alla spesa, come purtroppo erroneamente per mesi i media hanno continuato a dire, disinformando. I 5,5 miliardi di riduzione della spesa imposti a regime (a partire dal 2017) alle province dalla legge 190/2014 non si traducono in una minore spesa, ma nell’assegnazione di tale somma allo Stato, che continuerà a spenderle per propri fini. Semplicemente, dunque, le province sono state trasformate in enti-gabellieri, che esigono le imposte provinciali per conto dello Stato, attribuendo a questo le entrate e lasciando quasi senza servizi i cittadini, per i quali non vi è più alcuna corrispondenza di scopo tra tasse versate ed ente destinatario.

Vi è stata, allora, una riduzione delle imposte locali? Nemmeno per sogno. Il gettito delle imposte provinciali non si è ridotto di un centesimo: i cittadini continuano a pagare le stesse tasse di prima.

C’è stata, allora, una riorganizzazione dei servizi, che ha reso più efficiente il sistema? Come visto sopra, no, nella maniera più assoluta. Le province sono state spinte verso il caos e, con loro, almeno per quel che riguarda la gestione del personale, tutti gli altri enti che hanno subito il blocco delle assunzioni.

Il quadro desolante è reso maggiormente tragicomico dalla circostanza che il Governo e il Parlamento, dopo aver ridotto la spesa delle province in modo insostenibile, hanno successivamente adottato in maniera estemporanea ed improvvisata, misure per rimediare, senza per altro coprire l’immenso ammanco. Così, si è consentito di approvare bilanci di previsione solo annuali, per non far vedere gli squilibri di bilancio nel triennio (operazione di cosmesi contabile che non si capisce come possa passare senza osservazioni della Corte dei conti); poi, è stata permessa la rinegoziazione dei mutui, del tutto inutile per le province virtuose che si erano autofinanziate; poi, ancora, sono state previste erogazioni di spiccioli per i lavori nelle scuole o la parzialissima copertura delle spese per assicurare ai disabili sensoriali l’assistenza allo studio. La più grottesca delle previsioni è stata la possibilità di cedere immobili provinciali all’Invimit: un’operazione che si concluderà tra mesi, ben oltre il 31.12.2016, termine ultimo per la conclusione della riforma, da cui deriverà, alla fine, un depauperamento gravissimo del patrimonio immobiliare pubblico, con difficoltà di rientro immense visto l’andamento del mercato immobiliare e, soprattutto, benefici sulla spesa delle province poco più che simbolici.

La domanda, dunque, riguardante a cosa sia servita la riforma delle province riceve questa desolante risposta. E tutto questo, perché Governo e Parlamento, prima di imbarcarsi in una riforma frettolosa, improvvisata, dettata dagli slogan della stampa e del moralismo politico, mal concepita, scritta in modo dilettantesco, non si sono posti i quesiti che qualsiasi riformatore dovrebbe porsi: che obiettivi ho? Quali benefici intendo ottenere? In quali tempi? Con quale organizzazione? Insomma, “quo vado”?

 

 

domenica 20 dicembre 2015

Prosegue il gioco al massacro delle province

Quando la scorsa estate il Governo presentò l’emendamento alla legge di conversione del d.l. 78/2015 che permise alle province e alle città metropolitane di approvare il bilancio di previsione per il solo 2015 scrivemmo l’articolo “Province, bilancio solo nel 2015: la certificazione di un disastro”, su Sel n. 27.

Per certificare un fatto, di certificazione ne basterebbe una sola. Invece, il Governo con le province è talmente assorto ed intento ad approfondire la devastazione organizzativa, ordinamentale e giuridica, che non si contenta e vuole ribadirla.

Così, un altro emendamento, questa volta al disegno di legge di stabilità per il 2016, ripropone esattamente lo stesso paradosso: derogare alla normativa generale sui bilanci, allo scopo di permettere alle province di dotarsi di uno straccio di documento contabile per una sola annualità, sì da evitare di approvare un bilancio pluriennale in disequilibrio certo, causato dall’insostenibilità del prelievo forzoso di 3 miliardi a regime, imposto ai bilanci provinciali dalla scriteriata legge 190/2014.

Ancora una volta, dunque, il Governo (e con lui il Parlamento) conferma di aver sbagliato tutto, ma proprio tutto, con le province.

L’imposizione di destinare 3 miliardi delle entrate derivanti dalle tasse provinciali per versarle allo Stato invece che destinarle alle funzioni provinciali, ha creato i danni spaventosi al sistema che si sono visti per tutto il 2015: scuole senza arredi e manutenzione, strade piene di buchi, provvedimenti di valutazione di impatto ambientale fermi, attività dei corpi di polizia provinciale bloccata e nel caos, allievi disabili sensoriali delle scuole di ogni ordine e grado privati dei servizi di sostegno ed aiuto allo studio.

Ma non basta. La caparbietà governativa nel non voler ammettere apertamente gli errori commessi di scaricarli tutti addosso alle province (ma, in realtà, ai cittadini privati dei servizi) ed alle regioni, ha imposto a queste di approvare (con enorme ritardo) le leggi di riordino, facendosi carico del buco di bilancio creato dalla legge 190/2014. Il fatto è, però, che le regioni, com’era da aspettarsi, non hanno coperto integralmente le necessità finanziarie sottese ai servizi provinciali da rendere. Né le leggi regionali sono state in grado di determinare da subito la riorganizzazione profonda dei servizi e delle competenze: ci vorrà tutto il 2016 allo scopo. Un anno ulteriormente difficile, nel quale verranno certamente al pettine i nodi dell’insufficiente copertura finanziaria da parte delle regioni delle funzioni provinciali riordinate. E, prima ancora che il 2016 inizi, giù il nodo del disequilibrio di province e città metropolitane è dato per scontato, proprio dalla facoltà loro offerta di approvare un bilancio solo annuale.

Il Governo ormai sa benissimo che i conti fatti con la legge 190/2014 sono completamente sbagliati. Per l’erogazione dei loro servizi, le province non erano affatto spendaccione: il livello di spesa complessivo del 2014, poco più di 10 miliardi, (l’1,2% della spesa pubblica totale circa) era ormai il minimo sotto al quale non era possibile andare. Il prelievo forzoso ha causato solo danni e pezze.

Accanto ai danni finanziari, vi sono stati e vi sono ancora quelli organizzativi ed operativi, primo tra tutti l’assurda odissea della ricollocazione dei dipendenti in sovrannumero, simboleggiata in modo clamorosamente grottesco dalla piattaforma on line. Il censimento dei posti disponibili nella PA per ricollocare i soprannumerari andava fatto prima di imporre il taglio delle dotazioni organiche e non dopo; invece, lo si è imposto a tavolino, bloccando per mesi le assunzioni, creando un caos infinito sulla mobilità, sui resti assunzionali, sulle assunzioni dei vigili, per poi giungere alla tragicomica finale: quando gli enti, a fine novembre, finalmente avrebbero dovuto inserire nell’applicativo i posti disponibili, per giorni e giorni il portale non ha funzionato.

Il che porterà a ritardi e lacune e malfunzionamenti che, ovviamente, saranno scoperti solo nei prossimi mesi.

Di fronte a simile catastrofe, per altro largamente previdibile e (almeno da chi scrive) prevista, un minimo di saggezza avrebbe consigliato di tornare sull’idea iniziale della sia pur devastante legge Delrio: trattare le funzioni non fondamentali come una cessione di ramo d’azienda dalle province agli enti di destinazione (che per ragioni ovvie non potevano essere i comuni, ma le regioni), con un passaggio integrale di funzioni e risorse.

Il buco da 3 miliardi, invece, ha causato i deficit finanziari delle leggi regionali e lascia in ogni caso solo parzialmente finanziate le stesse funzioni fondamentali lasciate alle province, le quali, per altro, dovranno accrescere le dotazioni organiche già tagliate in numero pari ai dipendenti dei corpi di polizia provinciale che le regioni abbiano stabilito continuino a svolgere le funzioni provinciali connesse a quelle fondamentali.

Un caos, un continuo fare un passo avanti e uno indietro, ma non esattamente nella stessa linea, andando verso direzioni diverse, così da creare ulteriore confusione.

Il disastro è ulteriormente attestato dal maldestro tentativo della legge di stabilità di lenire l’intervento economico del 2016 (1 miliardo che si aggiunge al miliardo del 2015 a cui si aggiungerà il terzo miliardo del 2017), con interventi parziali, mal distribuiti, toppe peggiori del buco. Come i 150 milioni in meno di tagli, destinati, però, in gran parte a beneficio delle città metropolitane, enti deboli e assolutamente inidonei a fare gli sfracelli propugnati dalla riforma, enti veri simboli del fallimento assoluto dell’intervento sulle province.

Anche la possibilità di rinegoziare i mutui nel 2016 per 240 milioni è solo un pannicello caldo, soprattutto perché solo alcuni enti potranno giovarsene: non quelli che, ad esempio, abbiano virtuosamente autofinanziato i propri investimenti.

I 40 milioni per i disabili sensoriali sono l’ammissione di colpa del Governo e del Parlamento di aver apportato tagli ai servizi di categorie molto deboli, e comunque sono una cifra assolutamente insufficiente, visto che il fabbisogno è di 4 volte almeno superiore. Se non vi saranno, quindi, ulteriori finanziamenti regionali il diritto allo studio di questi allievi risulterà compromesso.

In ogni caso, questi “sconti” sui tagli imposti dalla legge 190/2014 oltre ad evidenziare l’erroneità di calcoli ed impostazione in essa contenuti non sono in grado di permettere alle province di programmare il proprio futuro, proprio perché al massimo col bilancio si potrà disciplinare il 2016, mentre nel 2017 vi sarà la terza ed ultima ondata devastante sul piano finanziario.

L.O.

 

domenica 6 dicembre 2015

Resti assunzionali del triennio non programmati? Un’assurda querelle

I resti assunzionali del triennio antecedente non possono che riferirsi alle assunzioni programmate a suo tempo e non sono certo utilizzabili per effetto di una ricognizione a posteriori.

La Corte dei conti sul tema dell’utilizzo dei resti assunzionali si è letteralmente incartata a partire dalla deleteria deliberazione 27/2014 della Sezione Autonomie, secondo la quale il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni consentito dall’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, doveva considerarsi riferito non al passato, ma alla programmazione futura.

Un ossimoro paradossale evidente: non è, infatti, possibile né in diritto, né in natura, avere dei residui da una programmazione futura, in quanto ciò che residua lo si accerta a consuntivo sul passato.

La magistratura contabile non ha avuto la forza di rivedere una posizione interpretativa sul piano semplicemente logico del tutto insostenibile. Né è stato sufficiente allo scopo il d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015 per far rivedere del tutto l’improvvida lettura normativa. E’ noto che il “decreto enti locali” ha inteso precisare che ai fini della determinazione del budget assunzionale si può fare riferimento ai “residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”.

La disposizione non è stata del tutto sufficiente a far ripensare del tutto il sistema, così come andrebbe interpretato, cioè nel senso che il budget assunzionale è dato dalla percentuale prevista di volta in volta dalla legge sulla spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, più i residui del triennio precedente.

La Sezione Autonomie, avvitandosi ancora di più, allo scopo di fornire ai comuni soprattutto un “alleggerimento” ai vincoli alle assunzioni assolutamente non conforme alle previsioni dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, ha letteralmente creato dal nulla l’autonomia del budget assunzionale del triennio precedente da quella complessiva, innescando un circolo vizioso, che ormai ha preso piede: moltissimi comuni, infatti, adesso giustificano assunzioni ex novo di ogni tipo, per concorso o mobilità, stabilendo nel 2015 che si tratta di residuo del triennio 2011-2013, senza, tuttavia, alcun riscontro sul dato.

La falla aperta dalle interpretazioni “creative” della magistratura contabile ha dato la stura per un’altra surreale controversia interpretativa. Secondo le sezioni regionali di controllo della Lombardia (parere 398/2015) e della Puglia (parere 213/2015) ritengono che allo scopo di utilizzare i residui del triennio precedente non è necessario che a suo tempo fossero state programmate le assunzioni.

Di avviso opposto è la Sezione per la Campania (parere 222/2015), secondo cui la “legge consente di tenere conto degli eventuali maggiori spazi assunzionali (e quindi dei maggiori “resti”) realizzatisi effettivamente rispetto alle previsioni, purché sia stato adempiuto l’onere della programmazione […]. È ragionevole, infatti, che gli enti, nel programmare le assunzioni, tendano a sottostimare le cessazioni e gli spazi di spesa utilizzabili per nuovi reclutamenti. Per contro, non è possibile utilizzare spazi finanziari che in effetti non si sono realizzati, ove le cessazioni risultino inferiori”.

Come si faccia a ritenere che i resti non debbano essere stati oggetto di programmazione è oggettivamente privo di fondamento. La Sezione Campania cita ripetutamente l’articolo 91, comma 1, del d.lgs 267/2000, quale fonte dell’obbligo della programmazione delle assunzioni. Non bastasse, come è noto la programmazione è obbligatoriamente imposta anche dall’articolo 6 del d.lgs 165/2001.

Nessun resto assunzionale può materialmente determinarsi se l’ente non abbia prima programmato le assunzioni, poi le abbia gestite e se la spesa finale per le assunzioni effettuate non risulti inferiore a quella appunto programmata.

Affermare che non occorra la programmazione significa negare l’evidenza delle norme di legge (ben due) che la impongono e privare di fondamento logico lo stesso determinarsi del residuo.

La cosa non è solo disdicevole ai fini della corretta applicazione della sciagurata normativa sulle province, ma anche a regime per una piana e chiara interpretazione delle norme.

 

sabato 7 novembre 2015

Vuoi la sanatoria? Combinala molto ma molto grossa

Per non fallire o non essere oggetto di “riforme” devastanti bisogna essere troppo grandi, oppure averla combinata tanto ma tanto grossa.

E’ il caso delle regioni che hanno ottenuto dal Governo il gentile omaggio della sanatoria a 20 miliardi di debiti accumulati, in soli 2 anni, per aver mal utilizzato le anticipazioni concesse loro dal Governo allo scopo di accelerare i pagamenti alle imprese.

I fatti sono o dovrebbero essere noti e prendono l’avvio dalla sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 181 che con riferimento specifico alla legge della regione Piemonte 16/2013, di assestamento del bilancio, su sollecitazione della Corte dei conti ha acclarato che detta regione ha utilizzato le somme messe a sua disposizione dal d.l. 35/2013, convertito in legge 64/2013, non per pagare i creditori, ma per altri fini

La Consulta ha chiarito che la regione Piemonte, e con essa moltissime altre, hanno posto in essere i seguenti comportamenti: “il legislatore regionale, manipolando lo schema legislativo che si fonda sul parallelismo di tali delicati processi, ha contemporaneamente: a) alterato il futuro risultato di amministrazione, nella misura in cui ha considerato tra le risorse destinate alla copertura di nuove spese una mera anticipazione di liquidità (sulla incostituzionalità di norme creatrici di pratiche contabili finalizzate a consentire capacità apparente di spesa, si vedano le sentenze n. 266 e n. 138 del 2013 e n. 309 del 2012); b) omesso di impiegare le somme per l’adempimento degli obblighi pregressi, siano essi quelli previsti dall’art. 2 o dall’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013 (in tema di squilibrio di bilancio originato da situazioni debitorie provocate dall’inerzia e dai ritardi del legislatore regionale, si veda la sentenza 250 del 2013); c) utilizzato per spese di competenza dell’esercizio 2013 l’anticipazione dello Stato, gestendola come un contratto di mutuo in patente contrasto con la “regola aurea” di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. (sentenze n. 188 del 2014 e n. 425 del 2004)”.

Insomma, le regioni invece di utilizzare l’anticipazione di liquidità concessa dal Governo per pagare i creditori, hanno considerato queste somme come fossero entrate nuove per finanziare spese nuove.

Governo e regioni si sono accordate per non considerare quanto avvenuto come un “buco” di bilancio, sebbene questa interpretazione contrasti insanabilmente con la logica, prima ancora che con qualsiasi regola di sana gestione contabile. E’ evidente che se si utilizza un’anticipazione di liquidità finalizzata a pagare fatture arretrate allo scopo di finanziare spese nuove, queste risultano finanziate a debito, sicchè l’anticipazione si trasforma in un mutuo vero e proprio e resta senza copertura (buco) il pagamento delle fatture.

Ma, nonostante una sentenza della Consulta, Governo e regioni si sono accordati e le regioni invece di restituire i denari e reperire la necessaria copertura per le spese impropriamente finanziate (per altro senza aver pagato davvero i creditori), potranno utilizzare questi soldi malamente spesi confermandone la destinazione a spesa corrente, avendo ottenuto 30 anni di tempo per ripianare il deficit creato. Insomma, l’accordo trasforma davvero l’anticipazione di liquidità in mutui a 30 anni, per altro non per finanziare spese di investimento, ma spesa corrente, cosa completamente inammissibile nell’ordinamento finanziario e contabile dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso.

Cosa insegna questa vicenda? Molte cose. Per esempio, che Corte dei conti e Corte costituzionale non servono a nulla. Infatti, se rilevano gestioni finanziarie “allegre” o leggi che vìolino la Costituzione le strade intraprese dal Governo e dal Parlamento (spesso su sollecitazione di vari potentati di ogni genere, come appunto le regioni) sono 3: l’indifferenza più assoluta; la sanatoria; la legge che letteralmente gabba le sentenze della magistratura costituzionale o contabile.

Ciò è quanto avvenuto, ad esempio, nel caso della pronuncia di incostituzionalità del blocco delle indicizzazione delle pensioni, un credito di 18 miliardi per i pensionati ridotto a 3; oppure dall’incostituzionalità del blocco della contrattazione nel pubblico impiego, elegantemente aggirata con lo stanziamento di poche centinaia di milioni previsto nel ddl di stabilità.

Questa stessa sorte, la legge che gabba la sentenza, appare quella riservata alla sentenza 181/2015 della Consulta.

I 20 miliardi di deficit verranno “abbuonati” e spalmati in 30 anni, per dare il tempo alle regioni di coprire, ovviamente con incrementi di imposizione fiscale, le risorse per coprire il buco aperto.

In conseguenza della sanatoria, ovviamente – secondo insegnamento – non pagherà nessuno. Non gli organi di governo regionali autori della decisione di sviare l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità. Non, ovviamente, i dirigenti che hanno materialmente dato applicazione tecnica a queste indicazioni. Se, invece, un comune imputa poche migliaia di euro in più alle risorse del salario accessorio, si scatena l’inferno: ispezioni della Ragioneria generale dello Stato, denunce alla Corte dei conti, processi amministrativi e civili, esigenze di recupero, vertenze e contenziosi a non finire mani.

Nel caso delle regioni che aprono un buco da 20 miliardi, invece, non pagherà nessuno perché la somma è così ingente e il danno così vasto che non vale nemmeno la pena tentare di recuperarlo. Così, i dirigenti autori di gestioni finanziarie censurabili, e infatti censurate da Corte dei conti e Corte costituzionale, passeranno per “bravi” e “meritevoli” di “fiducia” da parte degli organi di governo.

Terzo insegnamento: se la combini davvero grossa e reiteratamente per anni e anni assumi potere e resti al riparo da interventi di riforma che ti possano danneggiare.

Sebbene tutti concordino sulla circostanza che le regioni siano enti mastodontici e fonti di un incremento di spesa corrente spaventoso da 15 anni a questa parte (circa 70 miliardi), e nonostante reiteratamente si parli di abolirle o accorparle o altro ancora, si può stare certi che resteranno lì, ferme e salde. La riprova? La riforma della Costituzione sottrarrà, sì, loro qualche competenza, ma le rende “corpo elettorale” del Senato. Così molti governatori o consiglieri regionali potranno sedere sugli scranni di Palazzo Madama e godere anche dell’immunità parlamentare, che non si sa mai.

Meglio, dunque, fare gestioni avventate da decine di miliardi di euro, come ha avvenuto nel comune di Roma. Non ti succede niente. Anzi, si prepara una bella sanatoria, come la gestione commissariale di Roma, che ha sottratto al comune capitolino il peso di 16 miliardi di debiti, accollato alla gestione commissariale, ripulendo il bilancio della capitale.

Se, invece, sei un insieme di enti senza troppi debiti la cui spesa complessiva vale l’1,14% della spesa complessiva dello Stato, totalmente irrilevante, dunque, ai fini di qualsiasi intervento di taglio della spesa, allora ti si scateneranno contro le riforme e gli interventi più devastanti possibili. E’ quello che è accaduto alle province. Le quali, ora, sanno qual è la vera causa della riforma che le ha interessate: hanno gestito senza creare danni troppo elevati. Dunque, nessuna sanatoria: provinciae delendae sunt. Ma, le regioni ce le teniamo strette, come i loro debiti, che in realtà sono i nostri.

domenica 1 novembre 2015

Province, 500 milioni di riforma fallimentare

Per chi avesse ancora residui dubbi che la riforma delle province sia stata una pessima e devastante manovra populistica, buona solo a ridurre la democrazia e a privare di risorse e servizi le popolazioni, l’iter del disegno di legge di stabilità 2016 fornisce l’ulteriore e definitiva conferma.

Infatti, si sta lavorando in questi giorni in modo vorticoso, per trovare 500 milioni da trasferire alle province ed impedire il dissesto diffusissimo di questi enti.

Tutti ricorderanno il trionfalismo successivo all’approvazione della legger 56/2014: veniva narrato che si sarebbero ottenuti risparmi faraonici e straordinarie semplificazioni normative. L’autore della riforma, l’attuale Ministro dei lavori pubblici Graziano Delrio continuava a raccontare che grazie ai risparmi si sarebbero costruiti centinaia di asili nido nelle città.

Sono passati pochissimi mesi. Asili nido aggiuntivi nelle città, ovviamente, non se n’è, visto nemmeno uno. Ma, soprattutto, la legge 190/2014 ha accompagnato la già devastante legge 56/2014, impedendo che il poco di fattibile in essa previsto potesse funzionare: cioè il trasferimento dei rami d’azienda delle funzioni fondamentali dalle province a regioni o enti locali.

Tutti sanno che la dissennata legge 190/2014 ha imposto alle province un prelievo forzoso di 1 miliardo nel 2015, 2 nel 2016 e 3 nel 2017. Quanto bastava, e non ci voleva nulla a capirlo, per mandarle in dissesto.

Il Governo per mesi e mesi ha continuato a negare l’insostenibilità assoluta della manovra finanziaria, imposta ad enti che già tra il 2011 e il 2014 avevano subito tagli imponenti alla spesa complessiva, passata da 12 a poco più di 9 miliardi; una percentuale che nessun altro ente ha dovuto sopportare.

C’è voluta la Corte dei conti a dimostrare l’evidenza: le province sono destinate tutte al dissesto, questione di pochi mesi.

Da quella deliberazione 15/2015 della Sezione Autonomie, qualcosa è cambiato. Il Governo ed il Parlamento, pur negando cocciutamente di aver clamorosamente sbagliato obiettivi, modi e soprattutto conti, hanno iniziato a mettere una toppa qua e una là, per cercare di rimediare allo sfacelo procurato.

Il primo passo è stato il d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015. Con questa disposizione si è infatti stabilito che le province e le città metropolitane approvassero il bilancio di previsione solo annuale per il solo 2015. Una presa d’atto dell’impossibilità di approvare bilanci pluriennali in equilibrio.

Contestualmente, il Governo ha provato ad avviare un processo di vendita degli immobili provinciali verso l’Invimit, per dare respiro alle casse degli enti e provare a ridurre l’impatto devastante del prelievo forzoso di un miliardo del 2015.

Ulteriore passaggio è quello del 30 luglio 2015, quando Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata, hanno stipulato l’accordo sui servizi per il lavoro, utile per sostenere la spesa del personale a tempo indeterminato delle province impiegato in quei servizi, di circa 250 milioni annui.

Ovviamente, si è trattato di sforzi rilevanti, ma non tali da coprire il buco aperto nel sistema locale dalle manovre finanziarie poco meditate di Governo e Parlamento.

Tra vendita degli immobili, sostegno alla spesa dei servizi per il lavoro e riduzione del costo dei mutui, si arriverebbe a coprire quasi del tutto l’ammanco del miliardo nel 2015. Ma, i tempi di acquisizione effettiva di queste risorse sono lentissimi. Le province e le città metropolitane non hanno ancora visto nemmeno un euro delle vendite degli immobili, ancora aspettano che tutte le regioni stipulino col Ministero del lavoro le convenzioni che sblocchino i 250 milioni per il personale dei servizi per il lavoro e non tutte potranno beneficiare concretamente della riduzione del costo dei mutui.

Risultato? Nel 2016 tutte andranno lo stesso al dissesto, senza, per altro, nemmeno la possibilità di approvare uno straccio di bilancio di previsione.

Un altro effetto della legge 125/2015 è stato quello di spingere le regioni recalcitranti (che hanno capito di doversi accollare quasi la metà dei 3 miliardi requisiti dallo Stato alle province) ad approvare le leggi di riordino delle funzioni non fondamentali, finanziandole. Ancora non sono possibili i conti complessivi dei valori economici delle leggi, ma si tratta certamente di qualcosa che va ad attestarsi sui 500-600 milioni a carico delle regioni, a parziale copertura del buco di 2 miliardi del 2016.

Ovviamente, i conti non tornano ancora. La manovra Invimit e riduzione della spesa per interessi vale solo per il 2015. Nel 2016 si ripropone un prelievo forzoso di 2 miliardi, che si riproduce senza i benefici della vendita degli immobili e con effetti molto parziali della riduzione degli interessi. Il peso per le province non sarebbe minore di 1,5 miliardi comunque. Dai ridurre 250 milioni di spesa per i servizi per il lavoro e, appunto, 500-600 milioni di intervento regionale.

Resta un ammanco che, ottimisticamente, può essere quantificato in 750 milioni. Da qui l’altra presa d’atto che la legge 190/2014 è causa di grave nocumento alle finanze provinciali e la spasmodica ricerca di 500 milioni che consentano nel 2016 alle province di respirare, sperando che circa 8000 dipendenti si trasferiscano verso altri enti. Ma, grossa parte di questi 8000 sono già in rampa di lancio verso le regioni e, dunque, il loro trasferimento già finanziato con le leggi di riordino. Un vero e proprio risparmio il sistema lo otterrebbe dal trasferimento dei 4000 che si pensa di poter far passare verso le amministrazioni statali, ma il beneficio economico non supererebbe i 200 milioni. Ne servirebbero comunque 300 per garantire il funzionamento dei servizi, ai quali sommare i circa 150 milioni previsti dal disegno di legge per consentire investimenti in strade ed edilizia scolastica.

Insomma, tutto conferma il colossale pateracchio realizzato, allo scopo di seguire l’onda del populismo.

La realtà parla di enti allo sfacelo, che se anche dovessero evitare il dissesto nel 2016 si ritroveranno irrimediabilmente privi di personale e risorse e per molti versi anche di scopo, in attesa dell’eutanasia definitiva somministrata dalla riforma della Costituzione. Mentre incombe il 2017, con l’ulteriore miliardo che qualcuno dovrà pur finanziare. Perché, cosa che il Governo si è ostinato a negare, causando la devastazione prodottasi, anche se l’ente sparisce, i servizi da rendere restano, qualcuno li deve pur rendere e, dunque, la spesa non può essere cancellata.

domenica 25 ottobre 2015

La farsa della riforma delle province atto secondo: legge di stabilità 2016

Acquisiti i dati finanziari del disegno di legge di stabilità perché li ha pubblicati la Ue e non perché siano ancora stati resi noti dal Governo che a 10 giorni di distanza dall’approvazione in Consiglio dei ministri non ha reso noto il testo, si è avuta la conferma. Il disegno di legge prevede un incremento del debito di oltre 14 miliardi, quasi corrispondente all’incremento del deficit di circa 17 miliardi. Quanto occorre non per ridurre le tasse, bensì per disinnescare gli aumenti dell’Iva previsti a partire dal prossimo primo gennaio 2016. Disinnescare è la parola che più si usa nei media, ma è sbagliata. Quella corretta è “rinviare”: infatti, gli effetti dell’aumento dell’Iva, derivanti dalle clausole di salvaguardia introdotte dalla legge 190/2014, sono semplicemente rinviati al 2017 e alla prossima legge di stabilità.

In questo quadro, come è noto il Governo ha provato e probabilmente sta ancora provando ad allargare i margini del deficit per finanziare la propria spesa, di circa 3 miliardi, quanto vale la “clausola migranti”, cioè spazi di tolleranza che la Ue concede al deficit dei bilanci pubblici di Paesi coinvolti dalla migrazione.

Cosa c’entra tutto questo con le province? Moltissimo. Come è noto, la sciagurata legge 190/2014, modificando totalmente l’assetto della di per sé devastante legge Delrio, ha sottratto alle province la possibilità di spendere 3 miliardi della propria capacità di spesa corrente: 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 miliardi nel 2017. Il tutto, attraverso un prelievo forzoso: le province sono costrette a versare al bilancio dello Stato queste somme e se non vi provvedessero, l’Agenzia delle entrate girerebbe direttamente al bilancio statale il gettito provinciale derivante dall’imposta sull’assicurazione RC auto.

Per mesi e mesi i media hanno continuato ad affermare che tale prelievo fosse un “taglio”, allo scopo peloso di far credere che la riforma delle province abbia determinato un corrispondente beneficio su spesa pubblica e tasse. Non è per nulla vero: il prelievo forzoso imposto alle province e alle città metropolitane dallo Stato è impiegato dallo Stato stesso, che spende, dunque, le entrate provinciali.

Se l’intervento sulle province si fosse convertito davvero in tagli, la spesa pubblica sarebbe dovuta scendere di 2 miliardi nel 2016 e il Governo non avrebbe avuto gran bisogno di puntare all’allargamento del deficit per la clausola migranti, potendo contare nel 2017 di una riduzione di spesa a regime esattamente dei 3 miliardi che chiede.

Ma, lo stesso fatto che il Governo insista per l’espansione del deficit di ulteriore 3 miliardi dimostra che l’intervento finanziario sulle province imposto con la legge 190/2014 non ha avuto alcun beneficio né per il bilancio pubblico, né per le province, né per le città metropolitane.

Al contrario, città metropolitane e province sono state sostanzialmente condannate al dissesto finanziario (come ha inconfutabilmente osservato la Corte dei conti, Sezione autonomie con delibera 15/2015), tanto che il d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015 contiene l’assurda norma a mente della quale tali enti hanno potuto approvare un bilancio annuale (al 30 settembre…) e non triennale, perché negli anni 2016 e 2017 è impossibile il pareggio di bilancio.

Ma, anche regioni e comuni sono stati coinvolti nel disastro. Infatti, le regioni in sostanza dovranno coprire il buco da circa 3 miliardi aperto nell’ordinamento dal prelievo forzoso imposto dallo stato, dovendo acquisire in grande parte le funzioni non fondamentali delle province e simmetricamente finanziarle. I comuni, per parte loro, potrebbero anche dover sopportare quota parte di questi costi, qualora le regioni assegnassero loro alcune funzioni non fondamentali. Regioni e comuni, comunque, hanno condiviso l’onere di vedersi quasi totalmente bloccata la possibilità di assumere, in conseguenza del blocco dei reclutamenti dovuto alla necessità di ricollocare i dipendenti provinciali posti in sovrannumero dal taglio lineare del costo delle dotazioni organiche delle province, sempre imposto dalla micidiale legge 190/2104.

Tutto questo, naturalmente, ha comportato la nota situazione di stallo. La legge 190/2014 ha impedito di attuare la legge Delrio che invece disciplina il riordino delle funzioni come cessione di ramo d’azienda, prevedendo il finanziamento globale delle funzioni con le connesse risorse necessarie per la spesa di personale e dei servizi, oltre che per il patrimonio. Non solo: la legge 190/2014 è partita dalla fine: invece di avviare la ricognizione dei posti disponibili nelle amministrazioni pubbliche, per verificare quanti ve ne fossero a partire dalla dotazione organiche e una volta acquisito un data base che assicurasse il pieno matching con le figure professionali provinciali, e avviare la mobilità dopo questo censimento, è partita lancia in resta con la virtuale messa in sovrannumero di 20.000 dipendenti, senza nemmeno sapere quanti e quali posti siano disponibili nelle PA e dove.

Ancora in questi giorni molti giornali accusano le regioni di aver boicottato l’attuazione della manovra, per non aver approvato le leggi di riordino; accuse sono rivolte anche alle province che non hanno approvato le liste nominative dei provinciali in sovrannumero, tanto che il portale della mobilità risulta desolantemente ingestibile.

Tuttavia, visto il quadro finanziario descritto prima, le regioni non erano state certo incentivate ad agire dovendosi assumere una spesa di circa 3 miliardi; allo stesso modo, le province in assenza del riordino regionale avevano oggettive difficoltà anche semplicemente a capire come riorganizzarsi al proprio interno, considerando che col passare dei mesi le regioni hanno iniziato ad assumere le iniziative di riordino, decidendo in molti casi di lasciare anche una serie di funzioni alle province. Sicchè, la messa in sovrannumero trasversale malamente imposta dalla legge 190/2014 viene messa in discussione.

Il Governo ha avuto una gran fretta, con la legge 190/2014, di attivare la riforma delle province. La circolare 1/2015 di Funzione Pubblica e Ministero delle regioni immaginava che il processo si sarebbe risolto nell’aprile 2015, al più tardi.

Com’era, invece, facilissimo capire e prevedere, ancora quasi a novembre del 2015 quasi nulla si è mosso.

E la tragedia si tramuta, come spesso avviene, in farsa. La legge 190/2014, limitandoci agli effetti prodotti sulla ricollocazione del personale, ha prodotto la conseguenza di mettere a carico degli enti presso i quali i dipendenti in sovrannumero sono da ricollocare il loro costo, che ammonta a circa 820 milioni. Infatti, l’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 addossa agli enti che ricevano in mobilità i dipendenti provinciali gli oneri, finanziandoli con le risorse assunzionali.

Tale previsione, il finanziamento con il budget assunzionale (che ha innescato una querelle infinita, mal gestita e peggio risolta dalla Corte dei conti) è un’assurdità palese e la causa principale dello stallo della ricollocazione. Essa si fonda su un errore basilare gravissimo: i tecnici del Governo, su questo supportati anche dall’incredibilmente sbagliata e celeberrima deliberazione 28/2015 della Sezione Lombardia, ritengono che la mobilità dei dipendenti delle province sia da configurare alla stregua di mobilità “onerosa” da ente non soggetto al patto, ad ente soggetto al patto. Infatti, le province lasciano andare via personale non più facente parte della dotazione organica.

Si tratta di una ricostruzione palesemente sbagliata. Le mobilità tra enti non soggetti al patto o, comunque a restrizioni di assunzioni, ed enti soggetti a tali restrizioni sono onerose e non neutrali, dando cioè vita alla perdita definitiva del dipendente da parte dell’ente cedente e al finanziamento con risorse del budget assunzionale da parte dell’ente destinatario per una sola ed evidente ragione: scongiurare il pericolo che l’ente cedente possa attivare un concorso per coprire il posto resosi vacante, incrementando così il complesso della spesa pubblica.

Ma, le province non potrebbero mai in ogni caso sostituire il personale in sovrannumero ceduto per mobilità da ricollocazione per la semplice ragione che ad esse è fatto assoluto divieto di assumere personale a tempo indeterminato, divieto prima disposto dal d.l. 95/2015 convertito in legge 135/2015 e da ultimo confermato proprio dall’articolo 1, comma 420, della legge 190/2014.

La realtà è che l’intero sistema di finanziamento della mobilità del personale soprannumerario si basa su un errore clamoroso commesso dai tecnici. Era perfettamente possibile consentire una mobilità “neutra” dei dipendenti provinciali e se così fosse stato già probabilmente il percorso sarebbe in fase di conclusione.

Che il sistema nel suo complesso, in particolare quello di regioni ed enti locali, non fosse in grado di assorbire d’improvviso il colpo di 820 milioni lo dimostrano due circostanze:

  1. l’accordo in Conferenza Stato-regioni del 30 luglio 2015, relativo alla funzionalità dei servizi per il lavoro, che garantisce la continuità delle attività dei servizi medesimi e dei centri per l’impiego, accollando allo Stato i 2/3 e alle regioni 1/3 della spesa del personale a tempo indeterminato impiegato per gli anni 2015 e 2016: si tratta di circa 210 milioni l’anno;

  2. la circostanza che il disegno di legge di stabilità per il 2016 nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, preveda un fondo di 100 milioni, finalizzato esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale soprannumerario.


Quanto alla lettera a) dimostra che occorreva prevedere un finanziamento specifico della spesa del personale soprannumerario, per non soffocare gli enti riceventi. Quanto alla lettera b) dimostra che la legge 190/2014 ha strozzato le province, sottraendo loro la possibilità stessa di pagare gli stipendi o, quanto meno, che chi ha fatto i conti allo scopo di determinare il prelievo forzoso di 3 miliardi a regime ha sbagliato in malo modo. Non è un caso che sempre il disegno di legge di stabilità attribuisca a province e città metropolitane un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Il Governo, così agendo, in sostanza ammette che l’intervento finanziario su province e città metropolitane disposto dalla legge 190/2014 è stato talmente clamorosamente sbagliato e pesante, da imporre addirittura un finanziamento per l’esercizio delle funzioni fondamentali, quelle che la legge Delrio ha lasciato a tali enti!

Ridicolo, poi, è che il ddl preveda che dei 400 milioni stanziati solo 150 siano a favore delle 80 province, mentre 250 milioni di euro a favore delle 10 città metropolitane: un’assurdità economica, finanziaria, gestionale, che dimostra ancora una volta come sulle province si agisca esclusivamente per slogan e non con la consapevolezza e meditazione che una riforma di tale portata avrebbero richiesto.

Ma non basta. Il disegno di legge di stabilità cerca di tornare ad intervenire sull’accelerazione (sic) dei tempi per la ricollocazione dei dipendenti provinciali, forzando la mano alle regioni.

Prima di esaminare l’idea contenuta nel ddl, occorre un passo indietro, al giorno 22 dicembre del 2014, quando il sottosegretario alle riforme, Angelo Rughetti, rilasciò un’intervista al Corriere della sera, nella quale emerge la seguente dichiarazione, da portare sempre a futura memoria: “il 2 gennaio ci sarà un decreto che imporrà alle Regioni di scegliere se acquisire le competenze delle Province e il relativo personale, o lasciarle alle Province o ai Comuni”.

Come è perfettamente chiaro, il 2 gennaio 2015 il “decreto” di cui parlava Rughetti non si è visto per nulla. E’ stato necessario aspettare la metà di agosto (8 mesi e mezzo dopo la data indicata dall’esponente del Governo) per avere una disposizione che imponesse alle regioni di adottare entro il 31 ottobre (a 10 mesi dalla vigenza della legge 190/2014) le leggi di riordino delle funzioni provinciali, pena l’accollo delle relative spese da rifondere alle province ed alle città metropolitane.

Ma, la data del 31 ottobre era credibile? Ovviamente no, soprattutto perché imposta da una legge dell’agosto. In due mesi era assolutamente impensabile non tanto che le regioni legiferassero, quanto che portassero a compimento le operazioni di trasferimento, che implicano complicate operazioni di ricognizione delle funzioni, di riorganizzazione e di regolazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti. Insomma, anche con una legge regionale adottata entro il 31 ottobre 2015, si impongono numerosi atti attuativi nei successivi mesi.

Tutto questo, per altro, mentre imprudentemente e, di fatto, inutilmente, dopo mesi di gestazione la Funzione Pubblica il 30 settembre fa pubblicare il DM 14.9.2015 che regola le mobilità, senza minimamente tenere conto dell’evoluzione della normativa in corso, senza tenere conto che le province in assenza delle leggi regionali non caricano i dati dei lavoratori in sovrannumero e con scadenze totalmente inconciliabili con i tempi di attuazione delle leggi regionali.

Ancora una volta, gli errori di valutazione e programmazione commessi dal Governo sono confermati dal Governo stesso attraverso il ddl di stabilità, il quale introduce, ad un anno dalla vigenza della drammatica legge 190/2014 (quando mancheranno solo 11 mesi per ricollocare 20.000 dipendenti) la previsione del commissariamento delle regioni inadempienti.

Il ddl prevede, infatti, che entro trenta giorni dalla sua data di entrata in vigore (quindi entro il 30 gennaio 2016) sarà nominato un Commissario nelle regioni che a quella data:

  1. non abbiano attuato l’Accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza Unificata l’11 settembre 2014, appunto approvando le leggi regionali di riordino delle funzioni;

  2. non abbiano completato gli adempimenti necessari a rendere effettivo il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, entro il 30 giugno 2016!


Cioè, per riassumere:

  1. la legge Delrio aveva imposto alle regioni di riordinare le funzioni entro settembre 2014;

  2. questa scadenza è slittata al 31.12.2014, a seguito dell’accordo Stato-regioni dell’11.9.2014;

  3. nessuna regione ha rispettato quest’ultima scadenza, perché nel frattempo il ddl di stabilità 2015 scippava alle province i 3 miliardi, rendendo impossibile il riordino secondo la logica della cessione di ramo d’azienda regolata dalla legge Delrio;

  4. per indurre le regioni a legiferare, si è aspettato l’agosto del 2015, ponendo come nuovo termine il 31.10.2015;

  5. ma, consapevoli che entro tale termine in ogni caso il riordino non sarebbe divenuto efficace, si prevede un novo termine, il 30.1.2016 perché le regioni oltre a legiferare adottino provvedimenti che assicurino l’effettivo riordino entro il 30.6.2016.


Una farsa, appunto. Come si può pretendere, allora, che le province e le città metropolitane possano determinare i nomi dei soprannumerari e caricarli nel portale PMG e che si rispettino le scadenze del DM 14.9.2015 il quale pretenderebbe che i dipendenti provinciali vengano assegnati dalla Funzione Pubblica alle altre amministrazioni entro il 28 febbraio 2016, se, di fatto, si consente alle regioni di regolare il complesso sistema di riordino praticamente fino al 30 giugno 2016? Ma, a Roma, si ha un’idea minima di cosa significhi programmare, coordinare le norme, disporre scadenziari e strumenti di attuazione?

Ma, la farsa non finisce qui. Il ddl di stabilità stabilisce che in assenza di disposizioni legislative regionali di riordino, ma fatta salva la loro successiva adozione (quando? Entro quale termine?), si intende che siano attribuite ex lege alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Pertanto, il ddl di stabilità prevederebbe, ad un anno dalla disgraziatissima legge 190/2014 e a quasi due anni dalla altrettanto devastante legge Delrio quello che si poteva stabilire da subito: l’abolizione delle province e l’attribuzione delle loro funzioni direttamente alle regioni, col trasferimento delle connesse risorse, cosa che chi scrive ebbe modo di suggerire la bellezza di 3 anni e mezzo fa.

Il Commissario, laddove fosse nominato, alla luce dell’assegnazione ex lege delle funzioni non fondamentali delle province alle regioni imporrebbe la mobilità d’ufficio dei dipendenti provinciali, secondo due direttrici:

  1. trasferendo il personale alle regioni stesse, ma nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione;

  2. oppure, trasferendo il personale nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata.


Ma, a nessuno viene da chiedersi, tra i tecnici del Governo, come sia possibile trasferire ex lege alle regioni le funzioni provinciali, senza garantire il trasferimento completo del personale addetto? Se si prevede il limite delle capacità assunzionali delle regioni, passerebbero pochissimi dipendenti. I commissari, dunque, sarebbero costretti a disperdere tra i comuni i dipendenti provinciali, slegandoli completamente dall’esercizio delle funzioni. Un disastro organizzativo.

Ma la cosa ancora più involontariamente comica è che il Commissario agirebbe, come visto prima non prima del febbraio 2016, “avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015”. Ciò conferma l’intempestività del DM medesimo, la velleitarietà dello scadenzario ivi previsto, mentre per un verso lascia aperta l’ipotesi che i commissari non riusciranno per nulla ad avvalersi del PMG, perché le province ovviamente saranno indotte a caricare i dipendenti in sovrannumero solo dopo, e non prima, che le regioni (o il commissario) indichino la scelta definitiva sulla riallocazione delle funzioni.

Insomma, le toppe che progressivamente il Governo mette al buco devastante creato dalla micidiale combinazione della legge Delrio e della legge 190/2014 oltre ad essere quasi peggiori del buco stesso, confermano quanto erronea sia l’impostazione tecnica della riforma, la quale, con assoluta probabilità, nell’aprile del 2016, a due anni dalla vigenza della drammatica legge 56/2014, sarà ancora in alto mare, tra commissariamenti e provvedimenti di attuazione del riordino, nonché processi di ricollocazione del personale da avviare o concludere.

In questo frangente, suscita un sorriso a denti stretti fortemente ironico la circostanza che sempre il ddl di stabilità, ai fini della ricollocazione dei dipendenti provinciali, consenta ai comuni e alle regioni:

  1. di mantenere all’80% del costo delle cessazioni dell’anno 2015 il limite al turn over: il legislatore non si rende conto che, con la disposizione contenuta nel ddl di stabilità, sottrae alla ricollocazione un 20% di risorse ulteriori, pur ammesso dall’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014;

  2. di avvalersi di questo tetto al turn over non solo nel 2016, ma anche nel 2017! Quasi la confessione della consapevolezza che occorrerà una robusta proroga al processo di ricollocazione.


Ma la farsa non si conclude qui. Il disegno di legge di stabilità, infine, dispone che il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato da 1.031 posti debba essere inquadrato entro il 31 gennaio 2016 nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, “a prescindere dal nulla osta dell’ente di provenienza”.

Quest’ultima precisazione si rende necessaria, perché in quelle graduatorie sono presenti molti dipendenti provinciali non destinati alla sovrannumerarietà, perché operanti nelle funzioni fondamentali. Per i soprannumerari, essendo fuori della dotazione, è ovvio che non occorra il nulla osta; esso può servire solo per i non soprannumerari. Dunque, lo stesso ddl di stabilità ammette mobilità vietate dalla legge 190/2014, che riferisce i processi di ricollocazione al solo personale soprannumerario, come del resto confermato dal DM 14 settembre 2015.

Non pago, il Governo nel ddl prevede anche che il Ministero della giustizia acquisisca altri 1.000 dipendenti amministrativi dalle province “nel biennio 2016 e 2017”! Ma, la ricollocazione dei dipendenti non si dovrebbe concludere il 31.12.2016? Ma possono chiarire se c’è o no una proroga?

Queste mobilità dovrebbero essere attuate attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, del bando di cui sopra per 1.031, ove sia utilmente collocato ancora personale provinciale, oppure utilizzando il portale . Se, invece, entro novanta giorni dall’avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere scorrendo quella graduatoria, l’acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate, prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza. Ancora una volta, dunque, si ammetterebbe l’ulteriore mobilità di dipendenti non in sovrannumero.

Questa aporia viene in parte giustificata dalla previsione secondo la quale le mobilità del personale provinciale verso il Ministero della giustizia “sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali”: cioè, le province dovrebbero ridurre simmetricamente il personale in sovrannumero, non si capisce se in misura corrispondente a tutto il personale che transiti verso il Ministero, oppure del solo personale non soprannumerario.

Una previsione, quest’ultima, che appare avere un minimo di raziocinio. Ma, se le province e le città metropolitane dovranno scomputare fino al 2017 personale soprannumerario, come faranno a consolidare gli elenchi nominativi (se mai li approveranno) di detto personale?

Anche in questo caso, la confusione regnerà sovrana. Tutto questo, solo perché il Governo mai ammetterà di aver fatto una forzatura e clamorosi errori, per correggere i quali le pezze non servono. Occorrerebbe azzerare tutto e ripartire da capo. Soprattutto nel fare i conti.

lunedì 19 ottobre 2015

Stabilità 2016: nuovi tetti alle assunzioni e caos

Solo nell’autunno dello scorso anno, con la conversione in legge del “decreto-Madia”, il d.l. 90/2014, in molti inneggiavano alla “staffetta generazionale” ed allo “sblocco del turn over”.
Si diceva e ribadiva che la PA aveva “cambiato pagina”, in virtù di un decreto grazie al quale i giovani avrebbero avuto finalmente spazio, anche grazie al progressivo innalzamento dei tetti annuali di spesa per il turn over.
Per gli enti locali, già nel 2014 la spesa passò al 60% del costo delle cessazioni dell’anno precedente, e nel 2016 sarebbe dovuta ascendere all’80%.
Già all’epoca, chi scrive ebbe a nutrire molte perplessità sulla durata nel tempo di queste “aperture” alle assunzioni. Era facile comprendere che si trattava di regole molto traballanti, limitandosi semplicemente a guardare i Def e le connesse note di aggiornamento, per accorgersi che la spesa di personale della PA rimaneva ferma o era destinata alla riduzione, per comprendere che le manovre indicate dal d.l. 90/2014 avevano il fiato corto.
Non si poteva immaginare, tuttavia, che il fiato fosse proprio cortissimo o assente. La “staffetta generazionale” era soltanto una bolla di sapone, irrealizzabile, perché connessa a pochissime migliaia, se non centinaia di pensionamenti.
In secondo luogo, l’innalzamento dei tetti della spesa, a pochissimi mesi dalla vigenza della legge 114/2014 di conversione del decreto, venne vanificato dalla legge 190/2014, che con il suo intervento esiziale sulla riforma delle province, come è noto ha di fatto congelato per due anni le assunzioni. Con buona pace delle staffette generazionali, dell’ampliamento delle capacità di spesa, delle aspirazioni degli idonei, oltre alle mille altre disfunzioni e problemi creati, tanto che ancora alle soglie dall’undicesimo mese di vigenza non solo il processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali non è ancora partito, ma si corre ulteriormente a mettere toppe – parziali, troppo parziali – ai danni causati dalla legge 190/2014.
Quale toppa è già stata messa, in malo modo, dal d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015. Ma, l’intervento è stato talmente parziale e poco incisivo che il Governo, ammettendo ancora una volta indirettamente la fallimentare struttura della legge 190/2014, deve ancora correre ai ripari.
Tuttavia, poiché il Governo si ostina a tenere in piedi una disciplina normativa che non vuole ammettere espressamente essere totalmente sbagliata per non perdere i consensi creati ad arte sul tema, i correttivi sono ancora una volta parziali e poco efficaci. Sebbene, in chiara controtendenza con norme e indicazioni risalenti a nemmeno un anno fa.
Così, il disegno di legge di stabilità per il 2016, andando in contrasto frontale col “decreto-Madia” ed anche allo scopo di reperire parte del finanziamento delle poche centinaia di milioni messi a disposizione per il rinnovo dei contratti, inciderà sul turn-over, riportando le lancette dell’orologio a due anni fa, quando la soglia era del 40% del costo delle cessazioni dell’anno precedente.
Una mossa che per il 2016 ha anche poco senso, visto che anche questa annualità sarà interessata dal congelamento delle assunzioni, nel tentativo di ricollocare i dipendenti provinciali in sovrannumero. Ma, si tratta di un segnale molto chiaro: chi si illudeva davvero che nel 2018 il turn over sarebbe tornato al 100% aveva fatto i conti senza il Pil, il deficit, l’obbligo del pareggio di bilancio, gli indicatori macroeconomici da crisi ancora profonda, al di là del “segno più” previsto per il 2015, uno 0,9% di Pil, a fronte di una caduta del Pil stesso a -9% dal 2008 ad oggi.
La seconda pezza al malo modo di regolare il processo di ricollocazione dei dipendenti provinciali è legato all’idea di inserire nella legge di stabilità 2016 un finanziamento, in questi giorni quotato in 100 milioni, per sostenere in particolare la spesa del Ministero della giustizia, chiamato ad assumere circa 2.000 sovrannumerari.
Anche in questo caso è la confessione indiretta dell’errore clamoroso della legge 190/2014 che ha di fatto inchiodato ed impedito il riordino previsto dalla legge Delrio; quest’ultima, pur tra mille difetti e velleità, aveva chiarito che il personale provinciale passasse con dotazioni finanziarie che le medesime province avrebbero dovuto trasferire agli enti destinatari delle mobilità (e delle funzioni). Il prelievo forzoso di 3 miliardi alle province ha impedito il funzionamento di questo meccanismo, scaricando i costi delle assunzioni sulle regioni e, in parte, sugli enti che assumessero i soprannumerari: infatti, l’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014, obbliga ad utilizzare le risorse assunzionali.
Questa decisione della legge 190/2014 è la principale causa di 10 mesi di stallo, nel quale le mobilità dei dipendenti provinciali si sono viste col contagocce. Il finanziamento di 100 milioni per il Ministero della giustizia conferma l’erroneità della legge di stabilità dello scorso anno: la ricollocazione dei dipendenti non poteva non essere finanziata, alla stregua di una cessione di ramo d’azienda.
Inoltre, ancora una volta lo Stato si dimostra patrigno nei confronti delle regioni ed enti locali: infatti, il ddl di stabilità 2016 con lo stanziamento dei 100 milioni in esame ammette indirettamente gli errori commessi, ma la correzione la riserva solo a se stesso. Per altro in modo estremamente generoso: con una retribuzione media di poco meno di 30.000 euro dei dipendenti provinciali, per assumerne 2.000 basterebbero poco più di 60 milioni.
Infine, i testi del ddl che si inseguono (nella puntuale ridda di indiscrezioni dovuta alla circostanza che il Consiglio dei ministri evidentemente non approva testi consolidati) indicano che per le mobilità verso il Ministero della giustizia non occorrerà il nulla osta. Una previsione piuttosto strana: se le mobilità, come pare, saranno guidate dall’applicativo PMG ai sensi del DM 14.9.2015, ciò significa che i 2.000 provinciali destinati al Ministero saranno necessariamente soprannumerari. Ma, se le province individuano i dipendenti soprannumerari, è ovvio che non occorrerà alcun nulla osta per la loro mobilità, visto che la condizione di sovrannumerarietà implica la sostanziale cancellazione dalla dotazione organica e dal ruolo.
Dietro ad una simile previsione del ddl di stabilità 2016 si potrebbe aprire un altro immenso problema: l’eventualità che le mobilità verso il Ministero della giustizia riguardino anche personale non formalmente soprannumerario. Una situazione che creerebbe ulteriore caos alla situazione già in accettabilmente confusionaria creata dalla legge 190/2014.

sabato 3 ottobre 2015

Dpcm mobilità: disastri, tanti disastri

Il Dpcm 14 settembre 2015 sulla mobilità dei dipendenti in sovrannumero delle amministrazioni provinciali fa acqua da tutte le parti e non assicura l’obiettivo la ricollocazione nel breve volgere dei sei mesi immaginati dallo scadenzario.

Tra le moltissime falle del sistema contenuto nel Dpcm, emerge una sorpresa, leggendo con attenzione il “regime transitorio” contenuto nell’articolo 11, comma 1, che vorrebbe fare salve le procedure di mobilità indette dalle amministrazioni, nelle more della vigenza del decreto stesso.

Come è noto, tali procedure hanno trovato una disciplina piuttosto parziale e lacunosa nella circolare interministeriale di Funzione Pubblica e Affari regionali 1/2015. Il passaggio sul quale i comuni e le pochissime altre amministrazioni si sono basati per attivare qualche mobilità è il seguente: “Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”.

Il 30 settembre 2015, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Dpcm regolante la mobilità è entrato in vigore e con esso l’implementazione della piattaforma di incontro domanda/offerta, il PMG in realtà esistente già da aprile 2015, ma sostanzialmente fin qui null’altro che un reperto amministrativo, inerte.

Questo significa che per questo aspetto, la circolare 1/2015 ha perso qualsiasi efficacia regolatoria della mobilità: essa, infatti, dal 30 settembre in poi è disciplinata in via esclusiva dal Dpcm, che per altro dispone criteri generali e soggettivi molto stringenti, che privano totalmente gli enti locali dei margini di discrezionalità nella selezione dei dipendenti provinciali da assumere per mobilità, invece possibili ai sensi della circolare. Infatti, in assenza del Dpcm i criteri selettivi erano solo quelli disposti dai bandi o dai regolamenti di organizzazione dei comuni.

L’articolo 11, comma 1, del Dpcm non ha inteso, però, privare immediatamente di efficacia le procedure di mobilità ancora in corso al 30 settembre del 2015, avviate sotto la copertura della circolare 1/2015. Pertanto, prevede un ristretto regime transitorio, ai sensi del quale:

  1. Il presente decreto non si applica alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015”. Il Dpcm, quindi, conferma indirettamente la possibilità di portare a termine le procedure di mobilità attivate nel 2014, secondo il molto discutibile orientamento espresso proprio dalla circolare 1/2015. Discutibile, perché non ci si rende conto che in questo modo si sottraggono, nel 2015, posti disponibili alla ricollocazione dei soprannumerari, contraddicendo totalmente alla logica della legge 190/2014 ed alla priorità loro riservata, tale da far ritenere alla Corte dei conti, Sezione Autonomie, delibera 19/2015, non ammissibile la mobilità volontaria “neutra”. Se tale mobilità non è ammessa, non dovrebbe avere alcun rilievo la circostanza che la procedura sia stata avviata prima dell’.1.1.2015, posto che la mobilità oltre tutto non ha il fine di assicurare l’ingresso nel lavoro pubblico di nuovo personale, ma la modifica del datore di lavoro di dipendenti già in servizio: dunque, la mobilità non ha alcuna connessione con le politiche di tutela del lavoro proprie dell’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014;

  2. Sono, altresì, escluse dalla disciplina del presente decreto le procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente alla predetta data del 1° gennaio 2015, purchè riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta o al personale della CRI”.


Quest’ulteriore parte dell’articolo 11, comma 1, del Dpcm è intrisa di incoerenze con la disciplina vigente e veri e propri errori di prospettiva.

Il fine è chiaro: salvaguardare le procedure di mobilità attivate sulla base della circolare 1/2015, entro un ristretto termine: infatti, la parte finale del secondo periodo dell’articolo 11, comma 1, precisa che dette procedure “comunque devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale”.

Tuttavia, la norma in esame considera le mobilità sorrette dalla circolare 1/2015, come “volontarie”. Si tratta di una vera e propria mistificazione. La mobilità regolata provvisoriamente dalla circolare 1/2015 di volontario non ha nulla: si è trattato semplicemente di un sistema escogitato da Palazzo Vidoni per consentire al personale provinciale di transitare verso altre amministrazioni, nell’assoluta inesistenza degli strumenti di disciplina della mobilità previsti dall’articolo 1, comma 423, della legge 190/2014. Dunque, la circolare ha regolato in via transitoria e suppletiva una mobilità avente le stesse caratteristiche di quella disciplinata dai commi 422, 423, 425 e 425, dell’articolo 1 della legge 190/2014 e cioè una volontà sicuramente non volontaria, ma al contrario obbligatoria, seppure con sfumature proprie e peculiari.

I dipendenti delle province che hanno provato ad andare in mobilità verso altri enti non lo hanno fatto in quanto spinti da un’esigenza professionale volontaria, ma perché indotti dalla legge 190/2014. Del resto, se si fosse trattato di mobilità “volontaria” non sarebbe stata consentita in via esclusiva al solo personale provinciale.

In secondo luogo, il Dpcm dispone impropriamente che restano salve le mobilità riservate “in via prioritaria” ai dipendenti delle province.

Chiunque comprende agevolmente che c’è una bella differenza tra l’indicazione della circolare 1/2015 che ha ammesso (e la Corte dei conti ha avallato tale previsione) “procedure di mobilità volontaria [volontaria in senso atecnico, visto quanto poco sopra, nda] riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta” e procedure di mobilità “riservate in via prioritaria”. Alle prime possono partecipare solo dipendenti delle province; alle seconde no.

Appare un tentativo goffo ed illegittimo di apportare una sanatoria alle procedure di mobilità indette in questi mesi non integralmente riservate al personale provinciale e, dunque, in evidente contrasto con le previsioni della legge 190/2014 ed affette da insanabile nullità, se concluse con l’assunzione di dipendenti non provenienti dalle province.

Il più grave problema, comunque, posto dall’articolo 11, comma 1, è dato dalla nuova ed imprevista condizione alla quale il Dpcm subordina la salvezza di queste mobilità attivate prima della sua vigenza: “Le procedure di mobilità di cui al presente comma non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016”.

Dunque, il Dpcm non fa salve le procedure di mobilità rette dalla circolare 1/2015 in quanto tali, consentendo loro di concludersi entro il 15 ottobre, ma solo quelle che abbiano reperito il finanziamento dal budget assunzionale diverso da quello vigente negli anni 2015 e 2016. In termini molto semplici, poiché in questo biennio il 60% e l’80% del costo del personale cessato gli anni precedenti (rispettivamente 2014 e 2015) sono da riservare ai vincitori di concorsi appartenenti a graduatorie vigenti o approvate all’1.1.2015 o ai dipendenti in sovrannumero delle province, mentre la restante percentuale rispettivamente del 40% e del 20% è da riservare esclusivamente ai dipendenti delle province, l’unico legittimo finanziamento delle mobilità del periodo transitorio previsto dal Dpcm potrebbe provenire dai famigerati “resti assunzionali” del triennio 2011-2013, nel 2015 e del triennio 2012-2014, nel 2016.

L’indicazione del Dpcm è piuttosto dirompente, perché letta al contrario significa che dal 30 settembre 2015 non è più possibile portare avanti mobilità extra piattaforma, che non siano espressamente finanziate dai resti assunzionali.

Probabilmente, si tratta di una cautela, volta a lasciare ai dipendenti provinciali in sovrannumero il più elevato possibile livello di risorse assunzionali a disposizioni, per assicurare il successo della ricollocazione. E’ immaginabile che l’indicazione sia anche frutto dell’errore di considerare le mobilità attivate come “volontarie” sì da ritenere corretto differenziarne la fonte di finanziamento rispetto a quelle obbligatorie, attuative del Dpcm stesso.

Sta di fatto che le assunzioni per mobilitè fattibili da qui al 15 ottobre 2015 debbono essere “doc”: occorre dimostrare che siano finanziate senza intaccare le risorse riservate ai dipendenti provinciali soprannumerari.

Il problema, ovviamente, consisterà nel verificare questo dato, rimesso integralmente alla correttezza gestionale degli enti. Potranno controllare ben poco i prefetti, ai quali il comma 2 del Dpcm per altro assegna poteri di vigilanza del tutto fumosi ed imprecisati per attuare, comunque, il Dpcm e non ciò che sta fuori dal suo ambito di regolazione.

In sostanza, l’articolo 11, comma 1, introduce un altro dei troppi elementi di incertezza già in esso contenuti, quali la già citata assenza di strumenti di controllo efficaci sull’operato delle amministrazioni, l’assenza dell’obbligo sia per le province di caricare sul portale l’elenco dei dipendenti in sovrannumero, sia (cosa ancora più grave) di un obbligo sanzionabile per gli enti di indicare i posti disponibili in relazione ai fabbisogni.

I media non potevano non raccontare della pubblicazione del Dpcm (cosa molto strana, registrato “al volo” dalla Corte dei conti nonostante non vi fosse stato l’assenso unanime delle Regioni) come reale e concreto avvio della fase di mobilità dei dipendenti provinciali.

Purtroppo, la realtà è un’altra. Il Dpcm poteva e doveva essere la chiave di volta del sistema, ma giunge senza che vi sia stata ancora la ricognizione piena e reale dei posti disponibili, lascia a ciascuna amministrazione rendere noto se e quali posti mettere nel sistema, giunge a 10 mesi dall’1.1.2015, dopo che si è consumata quasi la metà dei 24 mesi disponibili per la ricollocazione di migliaia di dipendenti, dei quali non è nemmeno ancora nota l’identità e l’esatta quantificazione. Le premesse per ulteriori intoppi, problemi e modifiche in corso d’opera ci sono tutte, anche perché le regioni si sono messe davvero ad approvare le leggi di riordino entro il 31 ottobre 2015, come imposto dal d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015. Tanto valeva aspettare gli esiti di queste leggi, che potrebbero rendere del tutto inutili gli adempimenti previsti dal decreto, laddove stabilissero – come possono ai sensi dell’articolo 118, comma 2, della Costituzione – di lasciare le funzioni non fondamentali tutte in capo alle province. Insomma, il viaggio è ancora lunghissimo ed il tempo a disposizione sempre di meno.