mercoledì 8 aprile 2015

#dirigenti #Agenzie Quando le argomentazioni sono stringenti...

Consigliatissima la lettura di questo articolo sulla sentenza della Corte costituzionale 37/2015 in merito all'illegittimità degli incarichi dirigenziali ai funzionari delle Agenzie.

La Consulta ha davvero sbagliato. Ha ritenuto, evidentemente, vigenti:

a) l'articolo 2, comma 2, comma 2, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo", per cui, la contrattualizzazione del rapporto di lavoro non è totale, perchè prevalgono le norme speciali relative al peculiare rapporto di lavoro pubblico;

b) l'articolo 28, comma 1, sempre del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale: "L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione".

E' chiaro che, invece, queste norme siano state abolite e che la Corte costituzionale, creando intenzionalmente caos alle Agenzie, ha insistito per considerarle come se fossero esistenti ed efficaci.

Vedremo se la Consulta saprà fare ammenda dei propri errori e seguendo le indicazioni della dottrina correggerà la sentenza 37/2015, causa di gravissimo vulnus all'ordinamento.

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