martedì 9 febbraio 2016

Licenziamenti nel lavoro pubblico: la campagna dà i suoi frutti. Amari

Il licenziamento del professore Stefano Rho è la cartina di tornasole della crisi profondissima nella quale versa l’ordinamento italiano.
Brevissima ricostruzione dei fatti: il professore 11 anni fa (undici!) fu colto dai carabinieri ad orinare in un cespuglio. Per questo ricevette un decreto di condanna dal giudice di pace. Al momento di stipulare il contratto di assunzione presso l’istituto scolastico, nel 2013, non dichiarò di aver subito tale condanna, del resto non menzionata nel certificato del casellario giudiziale ad uso del cittadino.

Per questa ragione, è stato prima oggetto di un provvedimento disciplinare di censura da parte del dirigente scolastico. Ma, poi, poiché il Ministero delle finanze afferma di aver ricevuto dalla Corte dei conti un’indicazione secondo la quale per l’ipotesi prevista la sanzione disciplinare è il licenziamento, il professore è stato licenziato al volo.
Dalla breve analisi dei fatti e dalle notizie di stampa, emergono alcuni primi elementi lacunosi e sommari, che destano perplessità.
Un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Corte dei conti a cura del proprio ufficio stampa informa: “In merito a notizie diffuse da taluni organi di informazione relative all’insegnante Stefano Rho, licenziato per falsa auto dichiarazione, l’Ufficio stampa segnala che la Corte dei conti non ha mai ricevuto, e quindi valutato, atti relativi al caso”.
In effetti, nella normalità della gestione, non si capisce per nulla cosa dovrebbe entrarci la magistratura contabile con la procedura di assunzione di un docente e, meno ancora, di quali poteri disponga per ingerirsi in una scelta gestionale del rapporto di lavoro.
Qualcosa, dunque, non funziona nel racconto, segno che qualcosa di certo non ha funzionato nella gestione della vicenda: sono troppo evidenti i tentativi di rimpallo delle responsabilità tra istituzione scolastica e “ministeri”, ma non si capisce bene quali. Le notizie sui media relative al fatto, informano che sarebbe stata la Ragioneria generale dello Stato a negare la registrazione a fini di controllo del contratto di lavoro del professore, evidenziando all’ufficio scolastico periferico la necessità di disporre il licenziamento.
Il che appare ulteriormente strano: competente a disporre il licenziamento è solo ed esclusivamente l’ufficio dei procedimenti disciplinari del datore di lavoro. Il quale non può trincerarsi dietro presunte deliberazioni della Corti o atti di altri soggetti. Il licenziamento è atto solo ed esclusivo del datore, non una ratifica di decisioni prese da altri.
Rilevato che la storia appare piuttosto controversa e piena di punti che richederebbero approfondimenti e chiarimenti, resta il fatto che un docente (pare molto apprezzato) sia stato licenziato per non aver autocertificato di aver subito una condanna a 200 euro, non menzionata, per una minzione su un cespuglio.
Sembra evidente che la campagna per il licenziamento dei dipendenti pubblici abbia iniziato a produrre i propri effetti, quelli che chi la cavalca aspettava: cioè mettere pressione sugli uffici pubblici, per iniziare a vedere aumentare il numero dei licenziamenti.
Il licenziamento del professor Rho appare abbastanza torbido e insensato, non solo nel metodo, dati i punti oscuri del procedimento, ma soprattutto nel merito.
Il codice disciplinare del comparto scuola prevede la sanzione del licenziamento con preavviso nel caso di “condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità”. Non ci è noto il contenuto del provvedimento di licenziamento, ma parrebbe che l’ipotesi sia totalmente da scartare, non potendo immaginare che si sia espressa una valutazione di “specifica gravità” per la minzione notturna.
Sempre lo stesso codice prevede, invece, il licenziamento senza preavviso per “accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti”.
La fattispecie, tuttavia, non è coincidente con quella della mera “falsa” autodichiarazione. Una cosa è omettere di dichiarare di aver subito una condanna, per altro non menzionata nel certificato ordinario del casellario giudiziale. Altra cosa è, invece, aver falsificato documenti (ma, una dichiarazione sostitutiva non è un documento), allo scopo di conseguire l’impiego.
Esiste un’ulteriore ipotesi di licenziamento con preavviso: “violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro”. Insomma, una clausola generale che consente al datore di lavoro di troncare il rapporto per motivo soggettivo: comportamenti ed azioni tali da non poter tollerare la prosecuzione del rapporto di fiducia col lavoratore. Stando alle informazioni raccolte sui media, non pare proprio che la minzione e la condanna possano essere fondamento di quest’ultima causa di licenziamento.
Fortissima, invece, è la sensazione di un “eccesso di zelo” da parte di qualcuno, voglioso di segnalarsi per la propria “capacità di licenziare”, come “si fa nel privato”.
Prima o poi, le campagne di stampa (e di Governo) portano i loro frutti. In molti si saranno convinti che l’azione amministrativa deve avere come obiettivo il licenziamento di qualcuno, prevedendo a inizio anno alcuni numeri. Il che potrebbe portare a licenziamenti posti in essere proprio per “fare numero”, al di là di ragionevoli valutazioni di merito che, nel caso specifico, appaiono deporre tutte per l’assoluta illegittimità del licenziamento adottato.
L’accaduto dovrebbe fare seriamente riflettere. Sicuramente nella PA i licenziamenti sono pochi, anche se alcuni sindacati hanno osservato che non sono 200 o poco più l’anno, bensì circa 800, contestando i dati forniti dal Ministero della funzione pubblica, che non tenevano conto dei comparti sanità ed enti locali.
Eventi come quelli del comune di San Remo, o Mafia Capitale, o Affittopoli, fanno comprendere che l’assenteismo o la corruzione o la mala gestione non sono per nulla eventi estranei al sistema, sicchè il numero dei licenziamenti non appare congruo rispetto ai casi clamorosi quasi quotidianamente all’attenzione della stampa.
Tuttavia, questo non può essere la giustificazione per atteggiamenti superficiali e persecutori, privi di fondamento, come quelli che appaiono (ma bisogna essere consapevoli che occorrono ulteriori elementi documentali per esprimersi) caratterizzare la vicenda del professor Rho.
Infine, un’altra considerazione è d’obbligo. Le poche e contraddittorie informazioni di stampa sulla vicenda del professor Rho lasciano propendere per l’illegittimità del licenziamento da egli subito. Ora, se passa l’idea, recentemente negata dalla Cassazione, che al lavoro pubblico si continui ad applicare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, il professor Rho potrebbe ottenere in sede di giudizio non solo il riconoscimento dell’illiceità del licenziamento subito, ma anche l’unica vera tutela integralmente risarcitoria per quanto gli è stato riservato: la reintegrazione nel rapporto di lavoro (con tante scuse, sarebbe da aggiungere).
Se il professor Rho lavorasse, però, in una scuola privata, che avesse deciso di licenziarlo esattamente per la stessa ragione, poiché al lavoro privato non si applica l’articolo 18, non potrebbe mai essere licenziato. Immaginando che un professor Rho qualsiasi stia sulle scatole ad un preside qualsiasi, che venga in qualche modo in possesso della notizia di una condanna del professore a lui inviso per una sciocchezza come la minzione alle 2 di notte, quel preside avrebbe in mano un’arma potentissima di ricatto e condizionamento del proprio dipendente.
Questo è esattamente il clima di disparità e di illogicità nella regolazione del rapporto di lavoro, frutto delle recenti riforme.

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