Le modifiche apportate all’articolo 21 del d.lgs 33/2013 da
parte della novella del 2016 si limitano a prevedere che le forme di pubblicità
qui disciplinate possono essere adempiute mediante l’applicazione dell’articolo
9-bis del medesimo d.lgs 33/2013:
Testo vigente
|
Testo modificato
|
Art. 21 Obblighi
di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei
contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le
eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi
stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse
annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini.
|
Art. 21 Obblighi
di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali
interpretazioni autentiche.
2. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e quanto previsto
dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con
la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai
sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra
l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del
contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi
erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
|
Il d.lgs 33/2013, anche in questo caso riprendendo quanto
già previsto dal d.lgs. 150/2009, impone anche di pubblicare dati ed
informazioni relativi alla contrattazione collettiva, sia nazionale, sia
decentrata.
L’obbligo, in particolare, riguarda le relazioni di accompagnamento
ai contratti collettivi decentrati integrativi.
Quella tecnico-finanziaria, che espone le conseguenze in termini
finanziari, cioè la spesa connessa alla contrattazione di secondo livello. e,
ancora più rilevante, quella illustrativa, alla quale si rimette il compito di
chiarire quali siano i benefici per la cittadinanza conseguenti alla
stipulazione del contratto decentrato e, dunque, le ricadute derivanti
dall’investimento in risorse lavorative.
Nessun commento:
Posta un commento