5. Conclusione positiva
dell’ultimo dei controlli, che coincide con l’efficacia dell’aggiudicazione, da cui discende
la possibilità di stipulare il contratto (nel rispetto delle clausole
stand-still) e/o di chiedere l’avvio d’urgenza delle prestazioni.
L’aggiudicazione diviene efficace ope legis, ma sarà opportuno
attestare l’evento. Laddove si tracci la procedura, come imposto del resto
dall’articolo 9, comma 2, del dpr 62/2013, nonché dalle regole desumibili dall’articolo
6, comma 1, lettera e), della legge 241/1990, mediante una relazione o scheda
istruttoria, il Rup potrà dare atto nella relazione o scheda istruttoria
dell’evento e, ulteriormente, completare un apposito riquadro che si può
inserire nella determina di approvazione della proposta di aggiudicazione,
per evidenziarne l’acquisita efficacia. In ogni caso, è opportuno attestare
nel contratto o nella lettera commerciale, o nell’ordine di avviare la
prestazione in via d’urgenza l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione.
|
19/02/2017
|
30
|
21/03/2017
|
|
ma la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/20167 in che fase deve porsi? in teoria non dovrebbe avvenire dopo la conclusione delle opere di gara? con la redazione della graduatoria (seppur provvisoria) e prima della proposta di aggiudicazione ?
RispondiEliminaLa verifica dei requisiti a conclusione delle operazioni di gara era prevista dall'articolo 48 del d.lgs 163/2006. Ma, questo articolo è stato abrogato e non riprodotto dal d.lgs 50/2016. Di solito, quando una norma è abrogata, succede che non la si debba più applicare...
EliminaIn effetti molte stazioni appaltanti dopo la "proposta di aggiudicazione" fanno passare mesi prima dell'aggiudicazione definitiva per verificare i requisiti di tutte le imprese, di imprese a campione, di imprese antipatiche, della sola aggiudicataria e della seconda. E se poi si ricade con il prezzo più basso, considerato che ci sono ormai diverse sentenze in cui il giudice amministrativo anche di secondo grado dice che la fase di ammissione delle offerte non esiste (in quanto non definita dalla legge) e quindi la fase di verifica dei requisiti generali termina con l'aggiudicazione definitiva, tra la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione definitiva ci potrebbe essere il mercato della vacche, con imprese che decidono di "perdere" i requisiti per alterare la graduatoria. Quindi in teoria la tabella va bene, ma vediamo tra qualche anno dopo la giurisprudenza relativa a quando si capirà bene il momento temporale dell'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali : Al momento in cui il seggio o la commissione di gara decide di ammettere o meno? Quando il seggio o la commissione di gara termina le buste A? Quando si fa la proposta di aggiudicazione? O, come detto sopra, quando la situazione è cristallizzata con l'aggiudicazione definitiva?
RispondiEliminaSe le amministrazioni pubbliche fanno passare mesi prima di passare all'aggiudicazione un tempo chiamata "definitiva", compiono un'illegittimità inutile. Basta leggere l'articolo 33: "La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. DECORSI TALI TERMINI, LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE SI INTENDE APPROVATA". La proposta di aggiudicazione coincide con l'ultimo verbale dei lavori del seggio di gara o della commissione. L'aggiudicazone è l'approvazione della proposta, da effettuare entro 30 giorni o il diverso termine previsto dai regolamenti interni e, come visto prima, se non interviene entro 30 giorni la proposta di aggiudicazione diviene aggiudicazione ex lege. Basta leggere le norme e, soprattutto, applicarle.
Eliminabhe i concetti di aggiudicazione definitiva e provvisoria non esistono più. credo che la commissione giudicatrice debba redigere la graduatoria provvisoria e rimettere gli atti al RUP per permettergli di esperire le verifiche soggettive e tecnico ed economiche in capo al primo e secondo classificato (quando dovuto)e solo al termine di tali verifiche si può formulare la proposta di aggiudicazione.
RispondiEliminaBasterebbe leggere il parere del Consiglio di stato sul testo dello schema del codice dei contratti, per comprendere che quanto affermato "i concetti di aggiudicazione definitiva e provvisoria non esistono più" è sbagliato. Il parere ha invitato i redattori del testo a denominare l'aggiudicazione provvisoria come proposta di aggiudicazione e di denominare l'aggiudicazione definitiva semplicemente come aggiudicazione. Il tutto, nell'intento di rendere "più chiaro" il codice. Dunque, i concetti esistono eccome, hanno solo cambiato nome. Sta di fatto che la speranza di Palazzo Spada di rendere le cose più chiare si dimostra vana.
EliminaDa dove si ricava il termine dei 15 gg entro cui deve avvenire la trasmissione della proposta di aggiudicazione all’organo competente per l’approvazione dell’aggiudicazione?
RispondiEliminaNon vorrei uscire di tema, ma nell'aggiudicazione definitiva impegno la spesa con il beneficiario. Secondo il 118/2011 i ribassi d'asta vanno a formare economia di bilancio. Posso impegnare una somma con beneficiario il vincitore della gara, per eventuali varianti?
RispondiEliminaMi scusi... ma se fosse vero quello che sostiene verrebbe leso il diritto delle altre imprese ad accedere anche ai documenti richiesti per la verifica dei requisiti (Generali ed economici).
RispondiEliminaMi spiego:
L'iter da lei descritto prevede:
Ultimo verbale di gara
Approvazione proposta di aggiudicazione
Invio (ai sensi dell'articolo 76, comma a, del codice) della comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace
Da questo momento scatta il termine di 30 giorni per il ricorso
Richiesta documenti verifica requisiti (che può concludersi anche oltre i 30 gg).
Se la controinteressata mi richiede accesso ai documenti attestanti il possesso dei requisit non glielo posso dare perchè materialmente non ne sono ancora in possesso
Che ne pensa?
Non viene leso alcun diritto. I documenti saranno esibiti quando disponibili.
EliminaMa poi non possono fare più ricorso se supero i 30 giorni
EliminaCome si concilia con l'articolo 29, comma 1, che richiede la pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento che determina l'ammissione/esclusione all'esito della verifica dei requisiti?
Per fare il ricorso non è necessario disporre subito degli atti. Infatti, si propone anche ricorso cautelare.
EliminaAggiungo
RispondiEliminaArticolo 85 comma 5
5. ............................... Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87.
A parte che con l'AvcPass i controlli si possono compiere molto velocemente
RispondiEliminaVero .... ma per l'Antimafia (che non arriva mai) bisogna attendere 30 giorni per disporre l'efficacia.
RispondiElimina