Commissioni di gara “fai da te”. L’Anac, mediante un comunicato del presidente, Raffaele Cantone, chiarisce una volta per tutte che le norme del codice dei contratti dedicate alla nomina dei componenti delle commissioni non è ancora in vigore e che fino a quel momento le amministrazioni potranno ancora provvedere autonomamente.
I problemi interpretativi ed operativi, che hanno indotto parecchie amministrazioni a chiedere all’autorità i chiarimenti forniti col comunicato, prendono le mosse dall’articolo 78 del d.lgs 50/2016, il cui primo comma dispone: “È istituito presso l’A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”, precisando alla fine che “Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”. Tale ultima disposizione prevede che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”.
Il comunicato ricorda che l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016, n. 1190 , ha emanato le Linee guida 5/2016, che disciplinano i criteri per la nomina dei commissari di gara e l’iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici.
A regime, infatti, le amministrazioni dovranno costituire le commissioni attingendo agli iscritti all’albo, senza poter più incaricare direttamente i commissari come fin qui, individuandoli tra i propri dipendenti. La previsione dell’albo dei commissari è stata introdotta nel codice dei contratti allo scopo di assicurare sia una sorta di certificazione delle competenze dei singoli esperti iscritti nell’albo, sia la posizione di totale terzietà, giudicata come misura indispensabile per garantire la trasparenza nelle operazioni di gara.
Le Linee guida 5/2017, comunque, rinviano l’entrata in vigore dell’Albo fino all’adozione di un futuro regolamento, col quale l’Anac dovrà fissare quali saranno le procedure informatiche “per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo”.
Dunque, nella situazione di fatto attuale, la normativa che impone il sistema delle nomine attingendo all’albo non può considerarsi operante. Infatti, il comunicato del presidente dell’Anac osserva che poiché il regolamento previsto dalle Linee guida 5/2017 non è stato adottato, anche in considerazione dell’imminente revisione del d.lgs 50/2016 che riguarderà anche il sistema delle nomine dei commissari chiarisce che “ai sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate”.
Ovviamente, la questione è di interesse in particolare per le gare effettuate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ove si attribuisca alla commissione di gara un potere di valutazione discrezionale.
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