Il
cambio di amministrazione non è una motivazione sufficiente per revocare gli
incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa. Allo stesso modo, vanno
considerati non conformi all’ordinamento, così come interpretato dalla Corte
costituzionale, incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa ai quali si
apponga come termine quello della durata del mandato elettorale.
La
Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 18 aprile 2017, n. 9728, aiuta
a chiarire in modo da considerare definitivo e tranciante che gli incarichi
gestionali nei comuni non possono in alcun modo considerarsi collegati alla
durata del mandato amministrativo, a meno che non vi siano speciali norme di
legge a prevederlo.
Nel
caso di specie trattato dalla Cassazione, un sindaco subito dopo l’insediamento
aveva revocato l’incarico di posizione organizzativa al responsabile del
settore lavori pubblici, in un comune nel quale non sono presenti qualifiche
dirigenziali. E’ noto che nei comuni privi di qualifiche dirigenziali le
connesse funzioni sono assegnate ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del d.lgs
267/2000 ad un funzionario, che ai sensi dell’articolo 10 del Ccnl 22.1.2004,
assume il diritto ad essere inquadrato appunto nell’area delle posizioni
organizzative.
Il
funzionario che ha subito la revoca anticipata dell’incarico ha presentato di
conseguenza ricorso al giudice ordinario.
Nelle
diverse fasi del giudizio, la vertenza ha avuto sorti diverse. Mentre in primo
grado sono state riconosciute le ragioni del ricorrente, la Corte di appello
ha, invece, ritenuto che il sindaco fosse libero di revocare l’incarico, considerandolo
dotato di un’ampia discrezionalità radicata nella sostanziale temporaneità
degli incarichi sia dirigenziali che di posizione organizzativa e, soprattutto,
nel divieto di applicare nel lavoro pubblico l’articolo 2013 del codice civile,
ai sensi del quale le mansioni superiori si consolidano definitivamente, se
esercitate oltre un certo lasso di tempo. Dunque, secondo il giudice di merito
l’assenza di un “diritto all’incarico” fondava il potere di revoca
discrezionale.
Qui
è forse necessario un inciso: la decisione della Corte di appello dimostra, per
l’ennesima volta, l’inadeguatezza della giurisdizione del ordinaria e del
giudice del lavoro, poco a conoscenza delle dinamiche dell’organizzazione
amministrativa e dello stesso lavoro pubblico. La scelta compiuta nel 1998 di
attribuire al giudice ordinario le vertenze relative al lavoro pubblico, prima
oggetto di giurisdizione esclusiva dei Tar, si è rivelata un altro dei troppi
fallimenti delle riforme del pubblico impiego degli ultimi 27 anni.
Tornando
sul tema, la Cassazione avversa in modo estremamente deciso la posizione della
Corte d’appello, partendo dalla considerazione che nei comuni privi di qualifiche
dirigenziali i funzionari preposti ai vertici dell’organizzazione debbono
godere delle medesime garanzie riconosciute ai dirigenti, evidenziate dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalla sentenza 103/2007.
Pronuncia che ha accertato l’illegittimità costituzionale delle norme
finalizzate a disporre la cessazione automatica degli incarichi dirigenziali a
seguito del rinnovo della compagine di governo, dando vita ad un filone ormai
forte e consolidato, che ammette lo spoil system solo per le pochissime figure
di vertice dello Stato strettamente connesse alla politica, come i segretari
generali o capi di dipartimento (non più di qualche decina di posizioni di
vertice).
Pertanto,
la revoca anticipata degli incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa
può discendere esclusivamente da riorganizzazioni complessive degli enti o da
responsabilità gestionali, come del resto prevedono le norme legislative e
contrattuali vigenti.
La
Cassazione ha, dunque, sancito che “la
revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell'ambito degli enti locali
può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall'art.
9, comma 3, del c.c.n.l. 31.3.1999 ed è illegittima se comunicata in
considerazione del mero mutamento dell'organo investito del potere di nomina”.
La
sentenza dovrebbe rendere definitivamente chiaro che come sono illegittimi atti
di revoca anticipata di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa
connessi al mero fatto del rinnovo delle cariche politiche, allo stesso modo
sono illegittimi atti di conferimento dei medesimi incarichi che prevedano
dall’inizio come termine di durata appunto l’insediamento di nuovi organi.
Infatti,
in questo modo si introduce comunque la decadenza automatica e lo spoil system
avversato dalla Consulta, anche se riconnessa all’apposizione del termine all’incarico
e non al rinnovo del mandato elettorale; ma è evidente che se il termine dell’incarico
coincide con la durata del mandato elettorale l’effetto è lo stesso.
La
decadenza automatica a seguito dell’elezione di un nuovo sindaco è ammissibile
solo se prevista esplicitamente dalla legge.
Ciò
accade nel caso degli “incarichi a contratto”, regolati dall’articolo 110,
commi 1 e 2, del d.lgs 267/2000. Il comma 3 di detta norma, al primo periodo è
chiarissimo: “I contratti di cui ai
precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del
sindaco o del presidente della provincia in carica”. La ragione è evidente:
i dipendenti assunti tramite questa disposizione non tanto sono chiamati in
servizio per via fiduciaria (la riforma dell’articolo 110 operata dal d.l.
90/2014 esclude, ormai, la fiduciarietà anche se a molta giurisprudenza questo
dettaglio sfugge), quanto, piuttosto, non sono inseriti nei ruoli dell’ente, perché
assunti a tempo determinato, con incarico non a caso definito “a contratto”. Avvalersi
o meno di dirigenti esterni dovrebbe essere una scelta organizzativa e non un
sistema ordinario di copertura delle dotazioni organiche. Purtroppo, l’articolo
110 del d.lgs 267/2000 per anni e anni è stato, invece, inteso esattamente come
sistema del tutto alternativo ed equivalente all’assunzione a tempo
indeterminato, prima che il d.lgs 150/2009 chiarisse quanto la parte più
illuminata della giurisprudenza aveva già evidenziato: per attivare gli
incarichi a contratto occorre applicare negli enti locali i medesimi
presupposti stabiliti dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001. La riforma
Brunetta, inserendo nell’articolo 19 del testo unico sul lavoro pubblico il
comma 6-ter, ha definitivamente disposto, senza alcun’ombra di dubbio, che
appunto i presupposti fissati dal comma 6 siano cogenti anche per gli enti
locali.
Detti
presupposti consentono di attivare incarichi a contratto:
1)
dimostrando
l’esigenza di avvalersi di persone di “particolare
e comprovata qualificazione professionale, non
rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione”;
2)
fornendo
esplicita motivazione della scelta.
E’
evidente che gli incarichi a contratto dovrebbero sopperire a specifiche
necessità che la struttura amministrativa ordinaria non è in grado di
assolvere; si dà, quindi, all’amministrazione in carica la facoltà di operare
un’integrazione temporanea alle professionalità, attingendo al mercato esterno,
il quale dovrebbe essere sollecitato per acquisire professionalità realmente
molto spiccate.
Tutto
questo difficilmente accade. Ancora oggi gli enti locali assumono con incarichi
di cui all’articolo 110 come forma del tutto equivalente alle assunzioni a
tempo indeterminato, non forniscono alcuna motivazione della scelta, non
comprovano l’assenza della professionalità richiesta e spessissimo assumono
funzionari interni privi totalmente dei requisiti di particolare
professionalità posti dal comma 6 dell’articolo 19 del d.lgs 165/2001.
Tuttavia,
il legislatore in via generale ed astratta assume per necessario lo schema dell’articolo
19, comma 6, sì da considerare l’utilizzo degli incarichi a contratto un
sistema per sopperire a carenze temporanee, riconnesse in particolare a
specifiche necessità programmatiche dell’amministrazione in carica. Ecco perché
l’articolo 110 dispone che gli incarichi a contratto scadano con lo scadere del
mandato elettorale (non così l’articolo 19, comma 6, che pone, invece, limiti
di durata massima triennale o quinquennale, a seconda della fascia di
appartenenza del dirigente)
Per
altro, paradossalmente gli enti locali cercano ripetutamente di aggirare l’articolo
110, comma 3, mediante proroghe successive alla scadenza del mandato elettorale
in evidente contrasto con le disposizioni normative.
Altra
ipotesi legale di scadenza dell’incarico legata al mandato elettorale è quella
prevista dall’articolo 99, comma 2, del d.lgs 267/2000, che alla luce delle
indicazioni della Corte costituzionale dovrebbe considerarsi incostituzionale,
ma sorprendentemente ancora insiste nel nostro ordinamento un’ipotesi di spoil system che andava estirpata da
tempo.
Questa è un'altra recentissima pronuncia della Cassazione: CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO – sentenza 5 maggio 2017 n. 11015 sull'argomento.
RispondiEliminaAnche gli articoli 90 TUEL decadono automaticamente?
Gli articolo 90 a maggior ragione
RispondiEliminaGentile dott. Oliveri, ho letto con molto interesse il suo articolo.
RispondiEliminaSecondo Lei il divieto di revoca vige pure per i R.U.P. nominati durante il governo della precedente Amministrazione?
Non dovrebbe esserci nessun dubbio, neppure in giurisprudenza (ma non si può mai dire...) che gli articolo 90 sono connessi esclusivamente al mandato elettorale.
RispondiEliminaL'incarico di Rup non ha nulla a che vedere col mandato del sindaco: è una funzione amministrativa assegnata nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, dunque datoriale e di competenza del dirigente, totalmente slegata dalla persona fisica che lo assegna.
Gentile Dott. Oliveri, grazie per la puntuale risposta.
RispondiEliminaNella fattispecie, la revoca dei RUP, nominati durante la precedente amministrazione, è stato adottata dal competente Dirigente (peraltro, in una forma diversa dalla rituale "Determinazione"), a seguito di formale "atto di indirizzo", approvato dalla Giunta Comunale, subito dopo l'insediamento.
Per quanto sopra, ritengo che la suddetta procedura non sia conforme alla legge e che, di conseguenza, l'atto del Dirigente sia a rischio annullamento.