Leggendo le norme del d.lgs 165/2001 coordinate con le modifiche ad esso apportate dal d.lgs 75/2017, ci si rende conto, invece, di quanto limitato e scadente sia l'intervento riformatore.
La parte più ampia dell'intervento riguarda le sanzioni disciplinari. Tema, per carità, utile ed interessante, soprattutto se si intende ottenere attenzione dai media, ma che un datore di lavoro si limiterebbe a gestire a partire da quanto previsto dal codice civile e mediante la contrattazione. Dal 2009 ad oggi, ben 8 anni, invece la questione delle sanzioni disciplinari sembra il tema dei temi di ogni riforma e la materia è continuamente investita da pensamenti e ripensamenti, sugli organi competenti, sui tempi (avevano detto che si abbreviavano, e invece si allungano), sui rapporti col processo penale.
In questo ambito, considerare "epocale" il passaggio all'Inps delle competenze per le verifiche delle malattie dei dipendenti pubblici, appare uno sforzo enorme, sul piano tecnico, anche se, sul piano mediatico, questa inezia appare essere chissà quale rivoluzione.
Anche la strombazzata valorizzazione della contrattazione, se si guarda bene ai vincoli che la legge continua a frapporre (c'è da dire, molto opportunamente) alla possibilità dei contratti di derogare alla fonte normativa, è sostanzialmente apparenza.
I temi degli incarichi e collaborazioni e del lavoro flessibile sono rimestati per l'ennesima volta, con norme sempre simili, ma sempre un po' diverse, mentre la sospirata armonizzazione tra regole del lavoro pubblico e privato resta una chimera.
Anzi, con la riforma all'articolo 63 del d.lgs 165/2001 l'armonizzazione viene una volta e per sempre resa impossibile, dal momento che per i dipendenti pubblici, superando le (inaccettabili) incertezze della Cassazione sul tema, viene reintrodotta la "reintegra", negata, invece ai lavoratori del privato prima dalla riforma Fornero, poi dal Jobs Act
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(G.U.9 maggio 2001 , n. 106)
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(G.U.
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
1. Le disposizioni del presente decreto
disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle
amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
(lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lettera a), legge n. 183 del 2010)
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
(lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lettera a), legge n. 183 del 2010)
2. Per amministrazioni pubbliche si
intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 , n. 300. Fino alla revisione organica della
disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad
applicarsi anche al CONI.
(comma modificato dall'art. 1 della legge n. 145 del 2002, poi dall'art. 2, comma 2-quaterdecies, legge n. 10 del 2011)
(comma modificato dall'art. 1 della legge n. 145 del 2002, poi dall'art. 2, comma 2-quaterdecies, legge n. 10 del 2011)
3. Le disposizioni del presente decreto
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto
delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili
dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 , n. 421, e successive modificazioni, e
dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997 , n. 59, e successive
modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
1. Le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e,
sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi
ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano
gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei
medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai
programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui
al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di
trattamento deidati personali.
(comma introdotto dall'art. 176, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003)
(comma introdotto dall'art. 176, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003)
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo
I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.
Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o abbiano introdotto discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle
materie affidate alla contrattazione collettiva
ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente
decreto, da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata,
non sono ulteriormente applicabili, solo
qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 15 del 2009, poi dall'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 15 del 2009, poi dall'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
3. I rapporti individuali di lavoro di cui
al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente
decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 45, comma 2. L 'attribuzione
di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo
40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a
far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità
e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
(comma così modificato dall'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
3-bis. Nel caso di nullità delle
disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti
fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.
(comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e
3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto
dal regolamento di cui al d.P.R. 2 novembre 2000 , n. 362, e il personale
volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo
autonome disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e
3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal
rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e
dei ricercatori universitari, a tempo indeterminato o determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in
modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989 , n.
168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992 , n. 421.
1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in
particolare:
a) le decisioni in materia di atti
normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-fmanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-fmanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle
risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate
dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui
organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della
distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione
dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di
diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice
dell'ente.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 632, legge n. 244 del 2007)
(comma così modificato dall'art. 2, comma 632, legge n. 244 del 2007)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono
ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei
principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa.
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per
l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro, nel rispetto del principio di
pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro
nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
fatti salvi la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici
ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame
congiunto, fatte salve la sola
informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione ove
previsti nei contratti di cui all’articolo
9. Rientrano, in particolare,
nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle
risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la
direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
(comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009, poi così modificato dall'art. 2, comma 17, legge n. 135 del 2012)
(comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009, poi così modificato dall'art. 2, comma 17, legge n. 135 del 2012)
3. Gli organismi di controllo interno
verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai
principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione
di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
3-bis. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.
(comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
Art. 6. Organizzazione e disciplina
degli uffici e dotazioni organiche
|
Nuovo
Art. 6 Organizzazione degli uffici e
fabbisogni di personale
|
5. Per
|
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma
1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma
2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale,
ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo
scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire
obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano
triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale
delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate
ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di
personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le
amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane
attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui
all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie
destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla
base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
4. Nelle
amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente
dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo
35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale
dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai
commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri
ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata
la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi
nazionali.
Uguale
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono
agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo
personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA)
delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie,
nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo
|
Art. 6-bis. Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della
spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni
(articolo introdotto dall'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2009)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o
indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto
dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i
servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere
conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia
di personale e di dotazione organica.
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono
al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della
contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli
organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di
cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando
evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei
provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della
valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 30
luglio 1999 , n. 286.
Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la
pianificazione dei fabbisogni di personale).
1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche
nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o
emergenti di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma
1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema
informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti
regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui
al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 , n. 131. Con riguardo alle
aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma
1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati
del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire
l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze
professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica
comunica secondo le modalita’ definite dall'articolo 60 le predette informazioni
e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili
al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei
piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di
tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle
assunzioni.
6. Qualora, sulla base del
monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con
il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di
cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevino
incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere
gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma
1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario
nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalita'
di cui al comma 3.
1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni
forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età,
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità,
alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella
sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
proprio interno.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera b), legge n. 183 del 2010)
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera b), legge n. 183 del 2010)
2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche
individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale,
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 ,
n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la
formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine
di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non
possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti
di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente
anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in
essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo
21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo
che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015 ,
n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Per
esigenze Fermo restando quanto
previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
(comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008)
(comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, legge n. 133 del 2008)
a) l'oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,luogo,
oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale
proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine
di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, legge n. 228 del 2012)
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 147, legge n. 228 del 2012)
Si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
di collaborazione di natura occasionale o
coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo
dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i
servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei
contratti di lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore. Il
ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come
lavoratori subordinati Il ricorso ai
contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o
l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che
ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12
luglio 2004 , n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004 ,
n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo
36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal
citato articolo 36, comma 5-quater.
(capoverso modificato dall'art. 22, comma 2, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 17, comma 27, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 2, legge n. 125 del 2013)
(capoverso modificato dall'art. 22, comma 2, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 17, comma 27, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 2, legge n. 125 del 2013)
6-bis. Le amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo
110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi
6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27
ottobre 2009 , n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli
organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 ,
n. 144.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 76, legge n. 244 del 2007)
(comma introdotto dall'art. 3, comma 76, legge n. 244 del 2007)
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti
pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016 ,
n. 218.
1. Le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di ricerca,
nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie,
predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello
in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati,
delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.
Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo
l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le
metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono
entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo
trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle
finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori
interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze
sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi
si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il
diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di
formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
1. Le amministrazioni pubbliche adottano
tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa
e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa
sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio.
2. L’incremento del costo del lavoro negli
enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di
pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 70, comma 4, è soggetto
a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le
modalità e gli istituti della partecipazione.
(articolo così sostituito dall'art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo così sostituito dall'art. 36 del d.lgs. n. 150 del 2009)
Titolo II - ORGANIZZAZIONE
Capo I - Relazioni con il pubblico
2. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati
metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990 , n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991 , n. 21, promuovono,
utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione
di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito
dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988 , n. 67, e
successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine
di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990 , n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura
uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il
pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990 , n. 241, e successive
modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; e) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; e) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico
viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di
avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di
normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed
attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito
delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale
di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di
prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla
legge 7 agosto
1990 , n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si
applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le
relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al
miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e
all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso
informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti
amministrativi.
1. Le amministrazioni pubbliche
provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione
del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da
assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e
giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di
costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o
parte del contenzioso comune.
Capo II - Dirigenza
Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e
programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo7
agosto 1997 , n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste
dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997 , n. 279, tenendo altresì conto
dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti
ivi previsti.
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi
esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti
e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo
stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato
disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per
particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione
di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo
stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n)
della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale
disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di
reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di
cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio
1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma
riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle
segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non può revocare,
riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può
fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli
atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che
determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare,
salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta,
dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo
provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p)
della legge 23
agosto 1988 , n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18
giugno 19 31, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 19 40, n.
635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di
legittimità.
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui
al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui
all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle
Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera a), legge n. 145 del 2002)
(comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera a), legge n. 145 del 2002)
2. Nelle istituzioni e negli enti di
ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto
comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell'insegnamento.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono
conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell'incarico, al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i
tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le
attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di
competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del
Presidente della Corte dei conti, del Presidente del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le
attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei
predetti istituti.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 7-bis, legge n. 135 del 2012)
(comma così modificato dall'art. 9, comma 7-bis, legge n. 135 del 2012)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
(lettera aggiunta dall'art. 38 del d.lgs. n. 150 del 2009)
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
(lettera aggiunta dall'art. 8, comma 10, legge n. 122 del 2010)
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
(lettera aggiunta dall'art. 38 del d.lgs. n. 150 del 2009)
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
(lettere aggiunte dall'art. 1, comma 24, legge n. 135 del 2012)
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
(lettera aggiunta dall'art. 38 del d.lgs. n. 150 del 2009)
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
(lettera aggiunta dall'art. 8, comma 10, legge n. 122 del 2010)
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
(lettera aggiunta dall'art. 38 del d.lgs. n. 150 del 2009)
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
(lettere aggiunte dall'art. 1, comma 24, legge n. 135 del 2012)
2. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e
in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai
dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto
stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri
ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti è provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
(lettera aggiunta dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
(lettera così modificata dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
(lettera aggiunta dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti è provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
(lettera aggiunta dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
(lettera così modificata dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
(lettera aggiunta dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-bis. I dirigenti, per specifiche e
comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo
determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese
nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le
posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non
si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
(comma aggiunto dall'art. 2 della legge n. 145 del 2002)
(comma aggiunto dall'art. 2 della legge n. 145 del 2002)
Art. 17-bis. Vicedirigenza
(articolo introdotto dall'art. 7, comma 3, legge n. 145 del 2002, poi abrogato dall'art. 5, comma 13, legge n. 135 del 2012)
(articolo introdotto dall'art. 7, comma 3, legge n. 145 del 2002, poi abrogato dall'art. 5, comma 13, legge n. 135 del 2012)
1. Sulla base delle indicazioni di cui
all'articolo 59 del presente decreto, i dirigenti preposti ad uffici
dirigenziali di livello generale adottano misure organizzative idonee a
consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica
può chiedere all'Istituto nazionale di statistica - ISTAT l'elaborazione di
norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e,
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - AIPA,
l'elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di
evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e
standards.
Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, legge n. 145 del 2002)
(articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, legge n. 145 del 2002)
1. Ai fini del conferimento di ciascun
incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del
singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione
di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze
organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente
maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
(comma così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-bis. L'amministrazione rende
conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono
disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono
essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo
21, comma 1, secondo periodo.
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'art. 9, comma 32, legge n. 122 del 2010)
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'art. 9, comma 32, legge n. 122 del 2010)
2. Tutti gli incarichi di funzione
dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il
provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli
incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli
obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi
definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali
modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la
durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e
che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di
cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se
coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo
dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito
il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo
24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di
primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari
a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di
funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 43, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione
percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine
servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma
1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo
stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento
dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.
(comma modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, legge n. 168 del 2005, poi dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'art. 1, comma 32, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
(comma modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, legge n. 168 del 2005, poi dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'art. 1, comma 32, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
3. Gli incarichi di Segretario generale di
ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno
in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti
con d.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo
23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
(comma così modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale
di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia
dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 147, legge n. 350 del 2003)
(comma così modificato dall'art. 3, comma 147, legge n. 350 del 2003)
4-bis. I criteri di conferimento degli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del
comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all'articolo 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici
di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello
dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera e).
5-bis. Ferma restando la dotazione
effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui
all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti
entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del
10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda
fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati,
rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 8-ter, legge n. 125 del 2013)
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 8-ter, legge n. 125 del 2013)
5-ter. I criteri di conferimento degli
incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi
del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari
opportunità di cui all'articolo 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti,
da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione
organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli
appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal
presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre
anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque
anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non
rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza
acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per
almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese
quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per
l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una
indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo
conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata
dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore
al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di
laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(comma così modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'art. 2, comma 8-quater, legge n. 125 del 2013)
(comma così modificato dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'art. 2, comma 8-quater, legge n. 125 del 2013)
6-bis. Fermo restando il contingente
complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è
arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o
all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si
applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui
all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30
dicembre 1993 , n. 593, il numero complessivo degli incarichi
conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento
della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30
per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda
fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o
tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell’incarico, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
(comma sostituito dall'art. 4-ter, comma 13, legge n. 44 del 2012, poi abrogato dall'art. 11, comma 2, legge n. 114 del 2014)
(comma sostituito dall'art. 4-ter, comma 13, legge n. 44 del 2012, poi abrogato dall'art. 11, comma 2, legge n. 114 del 2014)
7. (abrogato
dall'art. 3, comma 1, legge n. 145 del 2002)
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale
di cui al comma 3, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 159, legge n. 286 del 2006, poi dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 2, comma 159, legge n. 286 del 2006, poi dall'art. 40 del d.lgs. n. 150 del 2009)
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è
data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati,
allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata
la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di
consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del
Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra
livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo
3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà
ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000 , n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente
articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi
1. Per la Presidenza del
Consiglio dei ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni
di verifica sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei
ministri per i dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale.
I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei
risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono
stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con d.P.R. adottato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 , n. 400, e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di
tale decreto, con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
1. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui
al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 , n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma
restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso
incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione
può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del
contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei
ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le
disposizioni del contratto collettivo.
(comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così sostituito dall'art. 41 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-bis. Al di fuori dei casi di cui al
comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa
contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le
procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la
colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del
personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi
fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009 ,
n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è
decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.
(comma aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 41 del d.lgs. n. 150 del 2009)
2. (abrogato
dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge n. 145 del 2002)
3. Restano ferme le disposizioni vigenti
per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle
carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 21,
commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui
componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in carica tre anni e
l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei garanti è composto da
un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo Presidente, e da quattro
componenti designati rispettivamente, uno dal Presidente della Commissione di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 , n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti con
specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi
indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato
la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è
reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al
Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del Comitato dei garanti
viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dal parere
(comma modificato dall'art. 14-sexies, comma 4, legge n. 168 del 2005, poi dall'art. 43 del d.lgs. n. 150 del 2009, poi dall'art. 2, comma 15-bis, legge n. 135 del 2012)
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti,
nei limiti dei posti disponibili, in base all’articolo
30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando
la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla
mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con
l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato
all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca
dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.
(comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, legge n. 186 del 2004)
(comma così modificato dall'art. 3-bis, comma 1, legge n. 186 del 2004)
Art. 23-bis. Disposizioni in materia di mobilità
tra pubblico e privato
(articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 145 del 2002)
(articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, legge n. 145 del 2002)
(comma così modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2009)
2. I dirigenti di cui all'articolo 19,
comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo,
salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
proprie preminenti esigenze organizzative.
(comma così modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2009)
3. Per i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli
organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i
medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della
domanda.
4. Nel caso di svolgimento di attività
presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di
collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e
non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
a) il personale, nei due anni precedenti,
è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo
periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su
contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende
svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una
impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la
controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile;
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.
6. Il dirigente non può, nei successivi
due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni
individuate alla lettera a) del comma 5.
7. Sulla base di appositi protocolli di
intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono
disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e
con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso
altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le
funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del
trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di
assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono
prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a
carico delle imprese medesime.
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, legge n. 43 del 2005)
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, legge n. 43 del 2005)
8. Il servizio prestato dai dipendenti
durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce
titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.
9. Le disposizioni del presente articolo
non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle
Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. (comma così
sostituito dall'art. 2, comma 9-bis, legge n. 125 del 2013)
1. La retribuzione del personale con
qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree
dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato
alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati
conseguiti. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'articolo 4, con decreto
ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma
restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità
finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(comma così modificato dall'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-bis. Il trattamento accessorio collegato
ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione
complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale
di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime
dell'onnicomprensività.
(comma aggiunto dall'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-ter. I contratti collettivi nazionali
incrementano progressivamente la componente legata al risultato, in modo da
adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la tornata contrattuale
successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, destinando comunque a tale
componente tutti gli incrementi previsti per la parte accessoria della
retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica alla
dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione del medesimo comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(comma aggiunto dall'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 45 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-quater. La parte della retribuzione
collegata al raggiungimento dei risultati della prestazione non può essere
corrisposta al dirigente responsabile qualora l'amministrazione di
appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 , n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
di valutazione di cui al Titolo II del citato decreto legislativo.
2. Per gli incarichi di uffici
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con
contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale,
assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività
amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori
massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e
perequazione.
(comma così modificato dall'art. 34, comma 1, legge n. 248 del 2006)
(comma così modificato dall'art. 34, comma 1, legge n. 248 del 2006)
3. Il trattamento economico determinato ai
sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai
dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sonò corrisposti direttamente alla medesima
amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico
accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica
dirigenziale indicato dall'articolo 3, comma 1, la retribuzione è determinata
ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992 , n. 216, nonché
dalle successive modifiche ed integrazioni della relativa disciplina.
5. Il bilancio triennale e le relative
leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, indicano le somme
da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento
economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo conto dei rispettivi
trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a
partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma
2, della legge 2
ottobre 1997 , n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui
all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997 , n. 334, destinati al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste utilizzati
per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori
universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione
didattica, delle attività di orientamento è tutorato, della diversificazione
dell'offerta formativa. Le università possono destinare allo stesso scopo
propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento
delle supplenze e degli affidamenti. Le università possono erogare, a valere
sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e
ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito dei
progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali.
L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge
n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme
speciali ai dirigenti del dei ruoli di cui all’articolo 23 o equiparati sono
assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi
precedenti.
(comma così modificato dall'art. 1-ter della legge n. 186 del 2004)
(comma così modificato dall'art. 1-ter della legge n. 186 del 2004)
8. Ai fini della determinazione del
trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi
del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna
amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. (abrogato
dall'art. 1-ter della legge n. 186 del 2004)
1. Nell'ambito dell'amministrazione
scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di
istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo
1997 , n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati
tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione
scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche
non appartenenti all'amministrazione stessa.
2. Il dirigente scolastico assicura la
gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali
scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il
dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui
al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la
qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa
delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli
alunni.
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite
alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti
di gestione delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti
da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. Il dirigente presenta periodicamente al
consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla
direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa è amministrativa
al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per 1'
esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.
7. I capi di istituto con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e
della personalità giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 ,
n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto
possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione,
con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della
formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi
e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le
modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università,
agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o
consorziati.
9. La direzione dei conservatori di
musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le
industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli
attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all'attribuzione della
qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle
vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla
conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d'istituto che rivestano
l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa
per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale,
distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere
all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito
della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all'articolo 29. In
tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione
degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di
assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si
accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di
servizio effettivo i corrispondente alla medesima professionalità prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e
ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono
livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del
ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati
in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro
libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o
pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi
professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo
a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. Nell'attribuzione degli incarichi
dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante
dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 ,
n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo
personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. E'
assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa,
dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
3. Fino alla ridefinizione delle piante
organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche
per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.
1. Le regioni a statuto ordinario,
nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e
le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà
statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente
capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le
disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della
pubblica amministrazione
Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente della
seconda fascia
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 5, legge n. 145 del 2002)
(rubrica così modificata dall'art. 46 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo così sostituito dall'art. 3, comma 5, legge n. 145 del 2002)
(rubrica così modificata dall'art. 46 del d.lgs. n. 150 del 2009)
2. Al concorso per esami possono essere
ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso
del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso,
il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del
diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non
inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea ovvero, se in
possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che
hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i
cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno
maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od
organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
(comma modificato dall'art. 14 della legge n. 229 del 2003, poi dall'art. 25, comma 1, legge n. 80 del 2006 e poi dall'art. 46 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma modificato dall'art. 14 della legge n. 229 del 2003, poi dall'art. 25, comma 1, legge n. 80 del 2006 e poi dall'art. 46 del d.lgs. n. 150 del 2009)
3. Al corso-concorso selettivo di
formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di
cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o
altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o
stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private,
secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere
ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea,
che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di
laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private,
collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2
per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988 , n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del
diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa
in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi
ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione
presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono
sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo
di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
(comma così modificato dall'art. 34, comma 25, lettera a), legge n. 289 del 2002)
(comma così modificato dall'art. 34, comma 25, lettera a), legge n. 289 del 2002)
5. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 , n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al
corso-concorso, la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti
di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e, in misura non
inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indíce i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indíce i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al
comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 ,
n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende
pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a
dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o
private.
(comma così sostituito dall'art. 34, comma 25, lettera b), legge n. 289 del 2002)
7-bis. Le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì,
entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi
relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali
conferiti, anche ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle
posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione
della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni
interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall’articolo 23, comma
2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
(comma inserito dall'art. 3-bis, comma 2, legge n. 186 del 2004)
(comma inserito dall'art. 3-bis, comma 2, legge n. 186 del 2004)
8. Restano ferme le vigenti disposizioni
in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
9. Per le finalità di cui al presente
articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un
ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004 ,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Art. 28-bis. Accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia
(articolo introdotto dall'art. 47 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 47 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 19, comma 4, l 'accesso
alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per
il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si
rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti
incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore
della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo svolgimento dei
relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare professionalità,
alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non superiore alla metà
di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si può provvedere, con
contratti di diritto privato a tempo determinato, attraverso concorso pubblico
aperto ai soggetti in possesso dei requisiti professionali e delle attitudini
manageriali corrispondenti al posto di funzione da coprire. I contratti sono
stipulati per un periodo non superiore a tre anni.
3. Al concorso per titoli ed esami di cui
al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche
amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle specifiche
esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri generali di equivalenza
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere
della Scuola superiore della pubblica amministrazione, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale fine le
amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in particolare conto del
personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni funzioni di livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero del personale
appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù di un pubblico concorso
organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del concorso di cui al
comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento
dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso
uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di formazione è
completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del periodo di formazione
è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari a sei mesi, anche non
continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al comma 4, scelti dal
vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988 , n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del
periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo 32.
7. Al termine del periodo di formazione è
prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4, una valutazione del livello
di professionalità acquisito che equivale al superamento del periodo di prova
necessario per l'immissione in ruolo di cui all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute per l'espletamento
del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di cui al comma 4 sono a
carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici si realizza mediante mediante corso-concorso selettivo di formazione
bandito dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge27
dicembre 1997 , n. 449, e successive modificazioni. Al
corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello
dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal
decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l’accesso
al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma
di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente
ordinamento, che abbia maturato un’anzianità complessiva nel ruolo di
appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo,
da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso
può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui
sono ammessi tutti coloro che superano l’eventuale preselezione, e una prova
orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in
giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l’attività didattica
svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le
spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le
modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le
forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 217, legge n. 208 del 2015)
dell’università e della ricerca, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 217, legge n. 208 del 2015)
2. Il numero di posti messi a concorso in
sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i
posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua
indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25, ovvero dopo
la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal
servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento,
tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. Il corso concorso, si articola in una
selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione
e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al
periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del
concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a
norma del comma 2 rispettivamente per la scuoi ^ elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento
di cui all'articolo 25, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato
a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le
funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a
loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto
personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di
ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di
servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non
inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2,
comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il
numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le
modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua
anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto
sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso
per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione
specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di
contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità
professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato
all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per là
composizione delle commissioni esaminatrici.
Art. 29-bis. Mobilità intercompartimentale
(articolo introdotto dall'art. 48 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 48 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Al fine di favorire i processi di
mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del
1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione.
Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
1. Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta
giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino
all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra
le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e
a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di
posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le
procedure di mobilità la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda
e l'offerta di mobilità.
1-bis. L’amministrazione di destinazione
provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è
accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi
specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza
di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati
dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di
trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza.
Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla
dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
(comma introdotto dall'art. 14, comma 6, legge n. 124 del 2015)
(comma introdotto dall'art. 14, comma 6, legge n. 124 del 2015)
2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di
cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno
della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede
cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo
del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con
le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in
sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 ,
n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni
senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di
organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti
con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale,
e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 , n. 104, e
successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della
propria attività lavorativa in un’altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i
quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri
generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui
ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento
dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una
dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei
predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al
cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione
cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di
utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione
delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti
carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014 , n. 56. Le risorse sono
assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1
e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno
2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della
legge 24
dicembre 2007 , n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal
2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006 , n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 , n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006 , n. 296. A decorrere dall'anno
2015, il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009 , n. 196.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente
articolo.
(i commi da1 a 2.4 hanno sostituito i commi 1, 1-bis e 2,
dall'art. 4, comma 1, legge n. 114 del 2014)
(i commi da
2-bis. Le amministrazioni, prima di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura
di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui
al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di
fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento
nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta
presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005, poi modificato dall'art. 1, comma 19, decreto-legge n. 138 del 2011)
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005, poi modificato dall'art. 1, comma 19, decreto-legge n. 138 del 2011)
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al
comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità
richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei
titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori
ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti
dei posti effettivamente disponibili.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005)
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005)
2-quater. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può
procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza
per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito
delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003 ,
n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004 , n. 311.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005)
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-quater, legge n. 43 del 2005)
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a
seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al
dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti
collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.
(comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, legge n. 246 del 2005)
(comma aggiunto dall'art. 16, comma 1, legge n. 246 del 2005)
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni,
per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione
previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre
amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto
già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa
eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
(comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, legge n. 183 del 2010)
(comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, legge n. 183 del 2010)
1. Fatte salve le disposizioni speciali,
nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990 ,
n. 428.
1. Anche al fine di favorire lo scambio
internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le
amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed
il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con
cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli
organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui
l'Italia aderisce.
2. Il trattamento economico potrà essere a
carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere
suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato
italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. Il personale che presta temporaneo
servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione
di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello
sviluppo professionale degli interessati.
Art. 33. Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011)
(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, legge n. 183 del 2011)
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede
di ricognizione annuale prevista dall’articolo
6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento
della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non
adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto
pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure
di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai
fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del
presente articolo il dirigente responsabile deve dare un’informativa preventiva
alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.
5. Trascorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 4, l’amministrazione applica l’articolo
72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la
ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o
di eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse,
comprese nell’ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011 , n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 , n. 148, nonché del comma 6.
6. I contratti collettivi nazionali
possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del
territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai
contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell’articolo
30.
7. Trascorsi novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 4 l’amministrazione colloca in disponibilità il
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della
medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre
amministrazioni nell’ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio
presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari all’80 per cento dello
stipendio e dell’indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi
altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di
ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell’indennità sono riconosciuti ai
fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura
della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il nucleo
familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 , n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 , n. 153.
1. Il personale in disponibilità è
iscritto in appositi elenchi secondo l’ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro.
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1-quinquies, legge n. 43 del 2005)
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1-quinquies, legge n. 43 del 2005)
2. Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della
riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e
provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997 , n. 469, e
realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco
è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997 ,
n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualifica/ione professionale e ricollocazione presso altre
amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto
legislativo 23
dicembre 1997 , n. 469, nel provvedere all'organizzazione del
sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3
sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
(comma introdotto dall'art. 5, comma 1, legge n. 114 del 2014)
(comma introdotto dall'art. 5, comma 1, legge n. 114 del 2014)
4. Il personale in disponibilità iscritto
negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma
8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio
dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero ai raggiungimento del periodo massimo di fruizione
dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende
definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al
momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione
di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo
della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine
di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare,
alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in
deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in
organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore
della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna
delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione.
In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni
anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il
personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto
all’indennità di cui all’articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere
successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di
inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui
all’articolo 30. In
sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l’applicazione
delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 114 del 2014)
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 114 del 2014)
5. I contratti collettivi nazionali
possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e
per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in
particolare mediante mobilità volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione
triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 , n. 449,
e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove
assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a
dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il
personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito
dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni
che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo
34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della
disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti
sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di
comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis
il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è
a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, legge n. 114 del 2014)
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, legge n. 114 del 2014)
7. Per gli enti pubblici territoriali le
economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in
disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere
utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio
successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al
decreto legislativo 18
agosto 2000 , n. 267, relative al collocamento in disponibilità
presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del
personale
(articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, legge n. 3 del 2003)
(articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, legge n. 3 del 2003)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste
dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello
e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con
il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e
provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni
dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel
relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli
33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza
negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni
inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito
dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in
disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione
che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1-sexies, legge n. 43 del 2005)
(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1-sexies, legge n. 43 del 2005)
3. Le amministrazioni possono provvedere a
organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del
comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento
della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per
gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della
procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta
l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1-septiies, legge n. 43 del 2005)
(comma così modificato dall'art. 5, comma 1-septiies, legge n. 43 del 2005)
5. Le assunzioni effettuate in violazione
del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni
previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 , n. 449, e successive
modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per
una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto
nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione
pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per
verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si
applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995 , n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995 , n. 273.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-octies, legge n. 43 del 2005)
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 1-octies, legge n. 43 del 2005)
a) tramite procedure selettive, conformi
ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte
delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui
alla legge 12
marzo 1999 , n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti
nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica
della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della
Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980 ,
n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono
per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle
pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e
modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino
economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno,
all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-bis) facolta', per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il
numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei
posti messi a concorso, con arrotondamento all'unita' superiore, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994 , n.
297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017 , n. 59;
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili
o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che
deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini
del concorso.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai
documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo
espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di
reclutamento mediante concorso pubblico:
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 401, legge n. 228 del 2012)
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 401, legge n. 228 del 2012)
a) con riserva dei posti, nel limite
massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze
dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto dicollaborazione coordinata e
continuativa lavoro flessibile nell’amministrazione
che emana il bando.
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di
3-ter. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 ,
n. 400, entro il 31
gennaio 2013 , sono dettati modalità e criteri applicativi del comma
3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del
medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni
normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 401, legge n. 228 del 2012)
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 401, legge n. 228 del 2012)
4. Le determinazioni relative all'avvio di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente
sulla base della programmazione triennale
del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997 ,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6,
comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
coli il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione
all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in
sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di
ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009 ,
n. 213, l 'autorizzazione
di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali
di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza
dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
(comma modificato dall'art. 1, comma 104, legge n. 311 del 2004, poi dall'art. 4, comma 16, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 3, comma 10, legge n. 114 del 2014)
(comma modificato dall'art. 1, comma 104, legge n. 311 del 2004, poi dall'art. 4, comma 16, legge n. 125 del 2013, poi dall'art. 3, comma 10, legge n. 114 del 2014)
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali
mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al
comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per
contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e
lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti
dall'articolo 36.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 80 del 2006)
(comma introdotto dall'art. 4, comma 1, legge n. 80 del 2006)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013 ,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 , n. 125,
per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche,
per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento
della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994 , fatte comunque salve le competenze delle
Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM
si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso puo' fissare un contributo
di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013 ,
n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013 , n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo
in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo
svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate
alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente
in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli
del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio
sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai
contratti collettivi.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 230, legge n. 265 del 2005)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 230, legge n. 265 del 2005)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il
reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio
della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito,
mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di
residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale
all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato
(comma introdotto dall'art. 3, comma 87, legge n. 244 del 2007, poi modificato dall'art. 51 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma introdotto dall'art. 3, comma 87, legge n. 244 del 2007, poi modificato dall'art. 51 del d.lgs. n. 150 del 2009)
6. Ai fini delle assunzioni di personale
presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri e 1£ amministrazioni che esercitano competenze
istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello
Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989 ,
n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure
concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 46, legge n. 190 del 2012)
1. Coloro che sono stati condannati, anche
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con
compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1
integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e
la nomina dei relativi segretari.
Vecchio
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Nuovo
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Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro
flessibile
|
Art. 36 Personale a tempo determinato o
assunto con forme di lavoro flessibile
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1. Per le esigenze connesse con il proprio
fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure
di reclutamento previste dall'articolo 35.
|
uguale
|
2.
(comma modificato dall'art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009, poi dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013) |
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti
di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche' avvalersi delle
forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi
sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le
modalita' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui
al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle
condizioni e modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati
nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo
|
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo
|
|
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile,
sulla base di apposite istruzioni fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono, dandone
informazione alle organizzazioni sindacali tramite invio all'Osservatorio
paritetico presso l'Aran, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate,
con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da
trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione e
agli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo
|
|
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di
cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei
lavoratori socialmente utili.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 26, legge n. 102 del 2009) |
|
Abrogato
|
|
Abrogato
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5-quater. I contratti di lavoro
(comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, legge n. 125 del 2013) |
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in violazione del
presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo
sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente
responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può
essere erogata la retribuzione di risultato.
|
5-quinquies. Il presente
articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale
docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo
determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli
enti locali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Per gli enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1,
e 19, comma 4, del decreto legislativo
|
Art. 36. Utilizzo di contratti di lavoro
flessibile
(comma così sostituito dall'art. 49 della legge n. 133 del 2008)
(comma così sostituito dall'art. 49 della legge n. 133 del 2008)
2. Per i dirigenti il regolamento di cui
all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per
il relativo accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23
agosto 1988 , n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di
conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando,
e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento
stabilisce altresì i casi nei quali U comma 1 non si applica.
1. I cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.
(comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 97 del 2013)
(comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 97 del 2013)
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 ,
n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e
le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al
comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una
disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e
professionali provvede la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, legge n. 35 del 2012)
(comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, legge n. 35 del 2012)
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1,
2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
(comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 97 del 2013)
(comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 97 del 2013)
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del d.P.R. 26 luglio 1976 , n. 752, in materia di
conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al
pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.
(comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 97 del 2013)
(comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 97 del 2013)
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono
o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi
dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999 , n. 68, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Dipartimento della funzione pubblica
e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui
confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza dei Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999 ,
n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto
legislativo 30
luglio 1999 , n. 303.
Art. 39-bis (Consulta nazionale per
l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita').
- 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Consulta
nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilita',
di seguito Consulta.
2. La Consulta e' composta da
un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante
del Dipartimento per le pari opportunita', un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute,
un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell'Agenzia nazionale
politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 , n. 281, due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilita'
indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009 , n.
18. Ai componenti della Consulta non spettano gettoni di presenza, compensi, indennita'
ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente.
3. La Consulta
svolge le seguenti funzioni:
a) elabora piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999 , n. 68;
b) effettua il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di
cui all'articolo 39-quater;
c) propone alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative
finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione
delle capacita' e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche
amministrazioni;
d) prevede interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti
ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9
luglio 2003 , n. 216;
e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilita' da parte delle
amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione
previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva.
Art. 39-ter (Responsabile dei
processi di inserimento delle persone con disabilita').
1. Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle
persone con disabilita', le amministrazioni pubbliche con piu' di 200
dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
nominano un responsabile dei processi di inserimento.
2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente
per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche' con i servizi territoriali
per l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione
ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999 , n. 68, gli
accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche
per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti
ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003 , n.
216;
c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta' di integrazione.
Art. 39-quater (Monitoraggio
sull'applicazione della legge 12 marzo 1999 , n. 68).
1. Al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999 , n.
68, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in
materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui
all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l'impiego territorialmente
competente.
2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 1 trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili
territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e
modalita' di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono
indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali
per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo,
riservati ai soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999 , n. 68, o, in
alternativa, le convenzioni di cui all'articolo 11 della citata legge. Tali informazioni
sono trasmesse anche al fine di consentire una opportuna verifica della
disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime
del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere. Le informazioni sono
altresi' trasmesse alla Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro
delle persone con disabilita', ai fini di cui all'articolo 39-bis, comma 3,
lettera e).
3. Le informazioni di cui al presente articolo sono raccolte nell'ambito
della banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 , n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 , n. 99.
Titolo III - CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE
Vecchio
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Nuovo
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Art.
40. Contratti collettivi nazionali e integrativi
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Art.
40. Contratti collettivi nazionali e integrativi
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La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le
relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste dal presente decreto.
Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni
ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione
collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse
dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9,
quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5,
comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge
|
|
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui
corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita
sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo
(comma così sostituito dall'art. 54 del d.lgs. n. 150 del 2009) |
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni
rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui
corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita
area o sezione contrattuale di
un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo
|
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore
privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la
durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina
giuridica e di quella economica.
(comma così sostituito dall'art. 54 del d.lgs. n. 150 del 2009) |
uguale
|
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5,
e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività
dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance
ai sensi dell'articolo 45, comma
|
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5,
e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività
dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento
degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse
finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai
sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di
riferimento. La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede
decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive
prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
|
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini
un pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto
dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione
interessata puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di
pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilita'
economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi
nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata
puo' in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, un osservatorio a composizione paritetica con il compito di
monitorare i casi e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti
di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano
adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
|
|
abrogato
|
|
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e
i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti
dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto
|
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le
amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e
i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione
integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e
gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione
integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti
dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto
previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della
legge
|
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
(commi da 3-bis a 3-sexies aggiunti dall'art. 54 del d.lgs. n. 150 del 2009) |
Uguale
|
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i
contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione
definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
|
Uguale
|
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro devono prevedere apposite
clausole che impediscono incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze,
a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, rilevati
a consuntivo, evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in determinati
periodi in cui e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei
servizi all'utenza o, comunque, in continuita' con le giornate festive e di riposo
settimanale, significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali
o di settore.
|
|
4-ter. Al fine di semplificare la gestione amministrativa dei fondi destinati
alla contrattazione integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale
ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonche' di
miglioramento della produttivita' e della qualita' dei servizi, la
contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla
razionalizzazione ed alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.
|
Art. 40-bis. Compatibilità in materia di
contrattazione integrativa
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 2, legge n. 448 del 2001, poi sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 17, comma 2, legge n. 448 del 2001, poi sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori
dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli
analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio
delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40,
comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli
enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano,
congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo
e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere
sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte
pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui
il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche
informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli
organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni
sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia
alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa
derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance
individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento
alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei
conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili
le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini
del referto sul costo del lavoro.
4. (comma abrogato
dall'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013)
5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via
telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con
l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì
trasmessi al CNEL.
6. Il Dipartimento della funzione
pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il
Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti possono avvalersi ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 , n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di
controllo sulla contrattazione integrativa.
Art. 41. Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN
(articolo così sostituito dall'art. 56 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo così sostituito dall'art. 56 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni attraverso
le proprie istanze associative o rappresentative, le quali costituiscono
comitati di settore che regolano autonomamente le proprie modalità di
funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in
materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 47, si
considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze
associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 468, legge n. 208 del 2015)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 468, legge n. 208 del 2015)
2. E' costituito un comitato di settore
nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita le competenze di cui
al comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante
del Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale. E' costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione
nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI)
e dell'Unioncamere che esercita le competenze di cui al comma 1, per i
dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari
comunali e provinciali.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 468, legge n. 208 del 2015)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 468, legge n. 208 del 2015)
3. Per tutte le altre amministrazioni
opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze. Al fine di assicurare la salvaguardia delle
specificità delle diverse amministrazioni e delle categorie di personale ivi
comprese, gli indirizzi sono emanati per il sistema scolastico, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché, per i
rispettivi ambiti di competenza, sentiti i direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori
delle università italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti
degli enti di ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati designati dai Comitati di
settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento delle trattative. I comitati
di settore possono stipulare con l'ARAN specifici accordi per i reciproci
rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune.
Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'ARAN per assicurare il
miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e
l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione degli accordi che
definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva di
cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano istituti comuni a più
comparti o che si applicano a un comparto per il quale operano più
comitati di settore le funzioni di indirizzo e le altre competenze
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai
comitati di settore.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 468, legge n. 208 del 2015)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 468, legge n. 208 del 2015)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la
libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme! previste dalle
disposizioni della legge 20 maggio 1970 , n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale
sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992 , n. 421, osservano le
disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
3-bis. Ai fini della costituzione degli
organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli
istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto
regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene
conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi
dell'articolo 43.
(comma introdotto dall'art. 1 della legge n. 38 del 2012)
(comma introdotto dall'art. 1 della legge n. 38 del 2012)
4. Con appositi accordi o contratti
collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione
dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche
modalità delle elezioni prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo
proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve
essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che,
in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per là
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste,
può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero
di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del
totale dei dipendenti nelle, amministrazioni, enti o strutture amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti
collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui ai comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni
di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono
altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6.1 componenti della rappresentanza
unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970 , n. 300, e successive
modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti
eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare
le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in
via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni
della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere
che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la
rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non
prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri
dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono
essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono
essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano
considerate livelli decentrati dì contrattazione collettiva dai contratti
collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal
comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970 , n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o
strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro
funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area
contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali
nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza
negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei
componenti dell'organismo, dì specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le
prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del d.P.R. 6 gennaio 1978 ,
n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
2. Alla contrattazione collettiva
nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni
alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
ai sensi del comma 1 siano affiliate.
5. I soggetti e le procedure della
contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità
all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di
rappresentanza unitaria del personale.
(comma così modificato dall'art. 64 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 64 del d.lgs. n. 150 del 2009)
6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e
le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma
1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai
sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali,
in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1,
tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle
strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle
deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a
ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi
all'ARAN non oltre il 31 mar/o dell'anno successivo dalle pubbliche
amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per
il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi
alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della
collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del
lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione
certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle
eventuali controversie è istituito presso l’ARAN un comitato paritetico, che
può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei
dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in
considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a
favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto
dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle
contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi
sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un
soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata
su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL,
che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è
trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla
al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e
le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e
il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
13. Ai sindacati delle minoranze
linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli
Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali
disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti,
spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi
diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali
considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni
sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della
provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la
determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai
rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
1. Il trattamento economico fondamentale
ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e
3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti
collettivi.
(comma così modificato dall'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009)
2. Le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti
dai rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, in
coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici
accessori collegati:
(comma così sostituito dall'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così sostituito dall'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009)
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
3-bis. Per premiare il merito e il
miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
(comma aggiunto dall'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 57 del d.lgs. n. 150 del 2009)
4. I dirigenti sono responsabili
dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti
economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari
esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche,
sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle
disposizioni del d.P.R. 5
gennaio 19 67, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari
esteri.
Art. 49. Interpretazione autentica dei contratti
collettivi
(articolo così sostituito dall'art. 61 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo così sostituito dall'art. 61 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Quando insorgano controversie
sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle
clausole controverse.
1. Al fine del contenimento, della
trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi
sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i
limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'articolo 43.
2. La gestione dell'accordo di cui al
comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative
e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali
aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a
ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla
contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni caso
l'applicazione della legge 20 maggio 1970 , n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto
previsto dall'articolo 9 del d.P.R. 6 gennaio 1978 , n. 58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono
tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari
dei permessi sindacali.
4. Oltre ai dati relativi ai permessi
sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva,
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai
sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983 , n. 93.
Art. 50-bis. Personale delle rappresentanze
diplomatiche e consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero
(articolo introdotto dall'art. 2 della legge n. 38 del 2012)
(articolo introdotto dall'art. 2 della legge n. 38 del 2012)
Titolo IV - RAPPORTO DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli
articoli 2, commi 2 e 3, e 3, comma 1.
2. La legge 20 maggio 1970 , n.300, e successive
modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a
prescindere dal numero dei dipendenti.
1. Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di inquadramentoovvero a quelle corrispondenti alla
qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di
mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai
fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
(comma così modificato dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-bis. I dipendenti pubblici, con
esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie,
conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree
funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo
principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali,
dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di
fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso
pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al
personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di
quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per
almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione
economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso
all'area superiore.
(comma aggiunto dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-ter. Per l'accesso alle posizioni
economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di
accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico
sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
(comma aggiunto dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma aggiunto dall'art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009)
2. Per obiettive esigenze di servizio il
prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica
immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in
organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano
state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al
comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni
superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo
prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti
propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il
periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento
previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia
disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e
comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente
è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una
qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di
trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo
si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti
professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi
stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli
effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento
di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare
il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del
lavoratore.
1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per
i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989 , n. 117 e dagli
articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996 , n. 662. Restano ferme
altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché
676 del decreto legislativo 16 aprile 1994 , n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della
legge 23
dicembre 1992 , n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991 ,
n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa
disciplina.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), legge n. 145 del 2002)
(comma così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), legge n. 145 del 2002)
1-bis. Non possono essere conferiti
incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a
soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi
due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le
predette organizzazioni.
(comma introdotto dall'art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma introdotto dall'art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009)
2. Le pubbliche amministrazioni non
possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di
ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre
fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con
appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto
1988 , n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli
vietali ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature,
i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con
appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati,
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 , n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle
diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al
comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli
casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si
applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti
con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai
quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di
appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di
cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
(alinea così modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 del 2013)
(alinea così modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 del 2013)
a) dalla collaborazione a giornali,
riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
(lettera aggiunta dall'art. 7-novies della legge n. 43 del 2005, poi così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 del 2013)
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
(lettera aggiunta dall'art. 7-novies della legge n. 43 del 2005, poi così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, legge n. 125 del 2013)
7. I dipendenti pubblici non possono
svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione,
l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo
pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o,
in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
7-bis. L’omissione del versamento del
compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei
conti.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
8. Le pubbliche amministrazioni non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei
predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso
infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il
relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi
equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i
soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In
caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo
6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di
finanza, secondo le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme
riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
11. Entro quindici giorni dall’erogazione
del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati
comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati
ai dipendenti pubblici.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi,
anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel
termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli
incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione
dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La
comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le
norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di
scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni
che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai
propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
13. Entro
il 30 giugno di ciascun anno le Le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su apposito supporto magnetico,
per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito
o autorizzato, i compensi, relativi
all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
14. Al fine della verifica
dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della
legge 23
dicembre 1996 , n. 662, e successive modificazioni e integrazioni,
le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica, in via telematica o su
supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti
dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri
d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di
consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi corrisposti ,
tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 ,
n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n.
33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi
titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie
banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché
l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e
incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili
in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre
di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del
presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
(comma modificato dall'art. 34, comma 2, legge n. 248 del 2006, poi dall'art. 61, comma 4, legge n. 133 del 2008, poi dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma modificato dall'art. 34, comma 2, legge n. 248 del 2006, poi dall'art. 61, comma 4, legge n. 133 del 2008, poi dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
15. Le amministrazioni che omettono gli
adempimenti di cui ai commi da 11
a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando
non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di
cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione
pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti , adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula
proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
(comma così modificato dall'art. 34, comma 3, legge n. 248 del 2006)
(comma così modificato dall'art. 34, comma 3, legge n. 248 del 2006)
16-bis. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'
articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 , n. 662, per il
tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo
opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.
(comma introdotto dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma introdotto dall'art. 47, comma 1, decreto-legge n. 112 del 2008, poi sostituito dall'art. 52 del d.lgs. n. 150 del 2009)
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre
anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto
previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012)
Art. 54. Codice di comportamento
(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012)
(articolo così sostituito dall'art. 1, comma 44, legge n. 190 del 2012)
1. Il Governo definisce un codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,
il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e
servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. Il codice contiene una
specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione
alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il
divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o
altre utilità, in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei
compiti affidati, fatti salvi i regali d’uso, purché di modico valore e nei
limiti delle normali relazioni di cortesia.
2. Il codice, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive
all’atto dell’assunzione.
3. La violazione dei doveri contenuti nel
codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di
prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La
violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile,
amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano
collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni
gravi o reiterate del codice comportano l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 55-quater, comma 1.
4. Per ciascuna magistratura e per
l’Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano
un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura
interessata. In caso di inerzia, il codice è adottato dall’organo di
autogoverno.
5. Ciascuna pubblica amministrazione
definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio
codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di
cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si
applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o
tipologie di amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al
presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le
strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina.
7. Le pubbliche amministrazioni verificano
annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli
stessi.
Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 51, legge n. 190 del 2012)
(articolo introdotto dall'art. 1, comma 51, legge n. 190 del 2012)
1. Fuori dei casi di responsabilità a
titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo
2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità
giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di
cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere
sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o
indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia.
(comma così modificato dall'art. 31, comma 1, legge n. 114 del 2014)
(comma così modificato dall'art. 31, comma 1, legge n. 114 del 2014)
2. Nell’ambito del procedimento
disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo
consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità
può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per
la difesa dell’incolpato.
3. L’adozione di misure discriminatorie è
segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di
competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in
essere.
4. La denuncia è sottratta all’accesso
previsto dagli articoli
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni»
Art. 55.
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(articolo così sostituito dall'art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo così sostituito dall'art. 68 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Le disposizioni del presente articolo e
di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme
imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2. La violazione
dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in
capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.
2. Ferma la disciplina in materia di
responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di
lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo
quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. La
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice
disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative
sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della
sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non può
istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva
la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di
conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la
sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un
termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e
comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente
determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da
quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per
la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del
procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della
procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con
esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura
conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21,
per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli
55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamente
stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del
predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono
adottate dal dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi
dell'articolo 19, comma 3.
Vecchio
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Nuovo
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Art. 55-bis. Forme e
termini del procedimento disciplinare
|
Art. 55-bis. Forme e
termini del procedimento disciplinare
|
1. Per le infrazioni di minore gravita',
per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale,
il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura
presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto
il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
|
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2. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua
l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili
con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarita' e
responsabilita'.
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3. Le amministrazioni, previa
convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni
dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri
per la finanza pubblica.
|
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4. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e'
prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile
della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente,
e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque
non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta
segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena
conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla
contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso
di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il
dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave
ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie scritte,
il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per
una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento
in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma
4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento.
L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento,
con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi
giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del
procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di sospensione
cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione,
per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni
dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo
dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.
|
|
5. La comunicazione di contestazione
dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e'
effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il
dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano.
In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a
mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta
di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito,
e' consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai
sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
|
|
6. Nel corso dell'istruttoria,
|
6. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari
puo' acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o
documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività
istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento
dei relativi termini.
|
7. Il
|
7. Il dipendente o il dirigente,
appartenente alla stessa o a una
diversa amministrazione pubblica dell'incolpato, che, essendo a
conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per
un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la
collaborazione richiesta dall'Ufficio disciplinare
procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto
all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al
dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
|
9. La cessazione del rapporto di
lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione
commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata
disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni
conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi
dalla cessazione del rapporto di lavoro.
|
|
9-bis. Sono nulle le disposizioni
di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate,
che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali
ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino
il procedimento disciplinare.
|
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9-ter. La violazione dei termini e
delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da
|
|
9-quater. Per il personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche
ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali
e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del
responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge
secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura
non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con
sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare
si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
|
Art. 55-ter. Rapporti fra
procedimento disciplinare e procedimento penale
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009) |
Art. 55-ter. Rapporti fra
procedimento disciplinare e procedimento penale
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009) |
1. Il procedimento disciplinare, che
abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale
|
1. Il procedimento disciplinare, che
abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del
procedimento penale. Per le infrazioni
per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari, nei casi di particolare complessità
dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito
dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione
della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine
di quello penale. Fatto salvo quanto previsto
al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato
qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti
per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non
definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilita' di adottare la sospensione
o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.
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2. Se il procedimento disciplinare, non
sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il
procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di
assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha
commesso,
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2. Se il procedimento disciplinare, non
sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il
procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di
assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o
non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha
commesso, l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, ad istanza di parte da proporsi entro il termine
di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della pronuncia penale, riapre
il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l'atto conclusivo
in relazione all'esito del giudizio penale.
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3. Se il procedimento disciplinare si
conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna,
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3. Se il procedimento disciplinare si
conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una sentenza
irrevocabile di condanna, l'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari riapre il procedimento disciplinare per
adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. Il
procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile
di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare
comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una
diversa.
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4. Nei casi di cui ai commi 1, 2
e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante
rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione
della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di
appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di
riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione
dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo
653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.
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Art. 55-quater.
Licenziamento disciplinare
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori
ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o
con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal
servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno
stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro;
f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi
dell'articolo 54, comma 3;
f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo
55-sexies, comma 3;
f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione
dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un
biennio;
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione
degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative
o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione
negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo
triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 150 del 2009.
1-bis. Costituisce falsa attestazione
della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere,
anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o
trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della
violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o
omissiva la condotta fraudolenta.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 116 del 2016)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 116 del 2016)
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a),
d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso. Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate
in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.
3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera
a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza
ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o
delle presenze, determina l'immediata sospensione cautelare senza stipendio del
dipendente, fatto salvo il diritto all'assegno alimentare nella misura
stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di
preventiva audizione dell'interessato. La sospensione è disposta dal
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a
conoscenza per primo, dall'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento
motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui
i suddetti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine
non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'inefficacia della
sospensione cautelare, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente
cui essa sia imputabile.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
3-ter. Con il medesimo provvedimento di
sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si procede anche alla contestuale
contestazione per iscritto dell'addebito e alla convocazione del dipendente
dinanzi all'Ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici
giorni e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
Fino alla data dell'audizione, il dipendente convocato può inviare una memoria
scritta o, in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento, formulare
motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa per un
periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine a difesa del
dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento.
L'Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da
parte del dipendente, della contestazione dell'addebito. La violazione dei
suddetti termini, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui
essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né
l'invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente
compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine
per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis,
la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura
regionale della Corte dei conti avvengono entro quindici giorni dall'avvio del
procedimento disciplinare. La
Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i
presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro tre mesi dalla
conclusione della procedura di licenziamento. L'azione di responsabilità è
esercitata, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 15
novembre 1993 , n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994 ,
n. 19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di
proroga. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione
equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi
di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei
mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di
giustizia.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
3-quinquies. Nei casi di cui al comma
3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto, ovvero,
negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di servizio
competenti, l'omessa attivazione del procedimento disciplinare e l'omessa
adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo,
costituiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è
data notizia, da parte dell'ufficio competente per il procedimento
disciplinare, all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento della
sussistenza di eventuali reati.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 116 del 2016)
Art. 55-quinquies.
False attestazioni o certificazioni
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta
falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi
di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero
giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o
falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si
applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al comma 1, il
lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la
mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione il danno d'immagine
di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.
3. La sentenza definitiva di condanna o di
applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il
medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se
dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il
servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza
dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,
in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano
dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1,
lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano
le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute
e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e
di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate
assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita'
nell'erogazione dei servizi all'utenza.
Art. 55-sexies.
Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione
e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che
abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta
comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni
fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo
che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il
lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di
appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è
collocato in disponibilità, all'esito del procedimento disciplinare che accerta
tale responsabilità, e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui
all'articolo 33, comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il
provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e
la qualifica per le quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo
nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di
percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione
o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare,
inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni
manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a
condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti
responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo
di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di
cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta,
per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali,
e' valutata anche ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 21 del
presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione
disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti
responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.
4. La responsabilità civile eventualmente
configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle
determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è
limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies.
Controlli sulle assenze
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale. I controlli sulla validita'
delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni
pubbliche interessate.
(comma così modificato dall'art. 7, comma 1-bis, legge n. 221 del 2012)
2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps
d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti
delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra
l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate
dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle
convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali
e sentite la Federazione
nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le
convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste
di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 , n. 125, per tutte le funzioni
di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici
dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime
funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni,
demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la
disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione
delle malattie.
(comma così modificato dall'art. 13, comma 3-bis, legge n. 221 del 2012)
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono
per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la
condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno
quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle
non lavorative.
(comma così sostituito dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011)
(comma così sostituito dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011)
5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato,
con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite
le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le
visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle
visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e
ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da'
comunicazione all'Inps.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per
malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la
presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal
medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
(comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011, poi così modificato dall'art. 4, comma 16-bis, legge n. 125 del 2013)
(comma introdotto dall'art. 16, comma 9, legge n. 111 del 2011, poi così modificato dall'art. 4, comma 16-bis, legge n. 125 del 2013)
6. Il responsabile della struttura in cui
il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione
generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza
delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o
contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte
assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e
55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies. Permanente inidoneità
psicofisica
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. Nel caso di accertata permanente
inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, l 'amministrazione può risolvere il rapporto
di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera b), della legge 23 agosto 1988 , n. 400, sono disciplinati, per il
personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché
degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da adottare per la
verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione;
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
b) la possibilità per l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo;
c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b), nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies. Identificazione del personale a
contatto con il pubblico
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a
rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini
identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è
escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di
categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno
o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente
ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città
ed autonomie locali.
Art. 56. Impugnazione dette sanzioni disciplinari
(articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
(articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009)
01. Le pubbliche amministrazioni
costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che
sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le
pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti
in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le
funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale
delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.
02. Il Comitato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di
rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza
paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è
designato dall'amministrazione.
03. Il Comitato unico di garanzia,
all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e
di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere
nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla
garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di
pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma
di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
04. Le modalità di funzionamento dei
Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una
direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
05. La mancata costituzione del Comitato
unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della
gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi.
(commi da01
a 05 introdotti dall'art. 21, comma 1, lettera c), legge
n. 183 del 2010)
(commi da
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine
di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata
impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di
concorso, fermo restando il principio di cui all’articolo 35, comma 3, lettera
e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità
superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità
inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;
(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera a), legge n. 215 del 2012)
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
(lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lettera d), legge n. 183 del 2010)
(lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera a), legge n. 215 del 2012)
b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica;
c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
(lettera così sostituita dall'art. 21, comma 1, lettera d), legge n. 183 del 2010)
1-bis. L'atto di nomina della commissione
di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di
parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale
dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la
violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida
l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In
caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità
procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi
dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 , n. 198, e successive modificazioni;
si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto
legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio
dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al
consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del
procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.
(comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera b), legge n. 215 del 2012)
(comma introdotto dall'art. 5, comma 1, lettera b), legge n. 215 del 2012)
2. Le pubbliche amministrazioni, secondo
le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le
direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle
discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto
disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica.
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera e), legge n. 183 del 2010)
(comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lettera e), legge n. 183 del 2010)
Titolo V - CONTROLLO DELLA SPESA
1. Al fine di realizzare il piu' efficace controllo del costo del lavoro, il
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione
delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche
e al relativo costo.
3. Per l'immediata attivazione del
sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1 Per le finalita' di cui al comma 1, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa
con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un
cura il processo di integrazione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti
economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema
informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono
disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un
modello di rilevazione le modalità di acquisizione della consistenza del personale, in servizio e in
quiescenza presso le amministrazioni pubbliche, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le
entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione, limitatamente al personale dipendente dei ministeri, a
preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci al bilancio dello Stato. Il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, altresì, un altresì, il conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni
previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.
2. Le amministrazioni pubbliche
presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello rilevate secondo le modalità di
cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale,
con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono
stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno
successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di
cui all'articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978 , n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma
sono trasmesse, a cura del Ministero dell’economia e delle finanz- Dipartimento della Ragioneria generale dello Statoe, anche
all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM),
per via telematica.
(comma modificato dall'art. 34-quater, legge n. 248 del 2006, poi dall'art. 2, comma 11-bis, legge n. 125 del 2013)
(comma modificato dall'art. 34-quater, legge n. 248 del 2006, poi dall'art. 2, comma 11-bis, legge n. 125 del 2013)
3. Gli enti pubblici economici, le aziende
che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate
direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 , n. 196,
diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati
e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui
all'articolo
70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o
autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle
procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
predetto Dipartimento della funzione pubblica.
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, legge n. 125 del 2013)
(comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, legge n. 125 del 2013)
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al
Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del
settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili
presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno,
anche a richiesta del Parlamento, la
Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie,
settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate
anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese,
con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso
gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato
delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1,
del d.P.R. 20
febbraio 1998 , n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del
d.P.R. 28 aprile
1998 , n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto,
della legge 29
marzo 1983 , n. 93.
6. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituito
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del
Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità
dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento,
sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme
volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli
incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle
disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei
risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato
può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad
essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si
avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti
del Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'interno, o
comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di
comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo
56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in
particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo
53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da
parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o
inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può
richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione
interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro
quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche
svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini
dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni
disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale
ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura
generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
(comma così sostituito dall'art. 71 del d.lgs. n. 163 del 2009)
(comma così sostituito dall'art. 71 del d.lgs. n. 163 del 2009)
1. Fermo restando il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978 , n. 468, 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi,
qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti
rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, informato
dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo
l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del
bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego istituito presso il CNEL.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'esistenza di
controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero
derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei
soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti
sulla finanza pubblica. La
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può
intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura
civile.
(comma introdotto dall'art. 1, comma 133, legge n. 131 del 2004)
(comma introdotto dall'art. 1, comma 133, legge n. 131 del 2004)
2. Le pubbliche amministrazioni che
vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che
comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ove
tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese
autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni
esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando
Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina
legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, con la stessa procedura di cui al
comma 2, a
seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio « dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di
decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti
indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
1. Il Commissario del Governo, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 30
luglio 1999 , n. 300, rappresenta lo Stato nel territorio regionale.
Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni
degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati
attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 60,
comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il
Commissario del Governo.
Titolo VI - GIURISDIZIONE
1. Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma
4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento
e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e
corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li
disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo
dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di
sospensione del processo.
2. Il giudice adotta, nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi
o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le
quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto
rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. Il giudice, con la sentenza con la quale
annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento
fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore
alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo
svolgimento di altre attivita' lavorative. Il datore di lavoro e' condannato,
altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
2-bis. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalita',
il giudice puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative
e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravita' del comportamento e dello specifico
interesse pubblico violato.
3. Sono devolute al giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti
antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della
legge 20 maggio
1970 , n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le
controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche
amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui
all'articolo 40 e seguenti del presente decreto.
4. Restano devolute alla giurisdizione del
giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di
giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e
3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può
essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e
accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.
Art. 63-bis. Intervento
dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro
(introdotto dall'art. 1, comma 134, legge n. 311 del 2004)
(introdotto dall'art. 1, comma 134, legge n. 311 del 2004)
1. Quando per la definizione di una
controversia individuale di cui all'articolo 63, è necessario risolvere in via
pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o
l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo
nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi
giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza,
del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1, l 'ARAN
convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di
un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo,
ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le
disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura
dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a dame
avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la
procedura si intende conclusa.
3. Se non interviene l'accordo
sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il
giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo
distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la
prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso
immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella
cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso
per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la
sospensione del processo.
4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a
norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della
causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di
estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di
cassazione conserva i suoi effetti.
7. Quando per la definizione di altri
processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è
già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non
ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del
comma 3.
8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è
investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di
parte.
Art. 65. Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle
controversie individuali
(abrogato dall'art. 31, comma 9, legge n. 183 del 2010)
(abrogato dall'art. 31, comma 9, legge n. 183 del 2010)
Titolo VII - DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I - Disposizioni diverse
Art. 67. Integrazione funzionale del Dipartimento
della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato
1. Il più efficace perseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 48, commi da 1 a 3, ed agli articoli da 58 a 60 è realizzato
attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi
presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.
3. Gli schemi di provvedimenti legislativi
e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo,
contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il
necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I
provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella
medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in apposite
conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'articolo
14 della legge 7
agosto 1990 , n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni
eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali
sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi
possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e
dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a
carico della medesima.
2. Il periodo di aspettativa è utile ai
fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
3. Il collocamento in aspettativa ha luogo
all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli
regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti
per i conseguenti provvedimenti.
4. Le regioni adeguano i propri
ordinamenti ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo II - Norme transitorie e finali
1. Salvo che per le materie di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992 , n. 421, gli accordi
sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla
legge 29 marzo
1983 , n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego,
vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono,
limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui
all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in
ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001.
3. Il personale delle qualifiche ad
esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del d.P.R. 30 giugno 1972 , n. 748, e
successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della
legge 9 marzo 1989 ,
n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993 ,
conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono
attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di
particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio,
ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento
economico è definito tramite il relativo contratto collettivo.
4. La disposizione di cui all'articolo 56,
comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla
entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001 .
5. Le disposizioni di cui all'articolo 22,
commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994 , n. 724, continuano ad applicarsi alle
amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle
dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6. Con riferimento ai rapporti di lavoro
di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreta, non si applica l'articolo
199 del d.P.R. 10
gennaio 19 57, n. 3.
7. Sono attribuite al giudice ordinario,
in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del
presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30
giugno 1998 . Le controversie relative a questioni attinenti al
periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 .
8. Fino all'entrata in vigore della nuova
disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo
al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le
procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994 , n. 297.
9. Per i primi due bandi successivi alla
data del 22
novembre 1998 , relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi
di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il
regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo è determinata
la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso
del previsto titolo di specializzazione.
10. Sino all'applicazione dell'articolo
46, comma 12, l 'ARAN
utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi
delle tabelle previste dal d.P.R. 25 gennaio 1994 , n. 144, come modificato
dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997 , n. 127.
1. Restano salve per la regione Valle
d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul
bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al
titolo IV, capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, riguardanti i
segretari comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986 , n. 65 - esclusi gli
articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale
disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986 , n. 65 il trattamento economico e
normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto,
nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'arti 1, comma 8 del d.P.R.
4 dicembre 1997 ,
n. 465.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente
decreto nonché dal decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26 dicembre 19 36,
n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984 , n. 312, 30 maggio 1988 ,
n. 186, 11 luglio
1988 , n. 266, 31 gennaio 1992 , n. 138, legge 30 dicembre 1986 , n. 936,
decreto legislativo 25
luglio 1997 , n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993 ,
n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I
rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della
Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali
in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8,
comma 2, ed all'articolo 60, comma 3.
(comma così modificato dall'art. 47, comma 5, legge n. 448 del 2001, poi dall'art. 5, comma 1-bis, legge n. 43 del 2005, poi dall'art. 66, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009)
(comma così modificato dall'art. 47, comma 5, legge n. 448 del 2001, poi dall'art. 5, comma 1-bis, legge n. 43 del 2005, poi dall'art. 66, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009)
5. Le disposizioni di cui all'articolo 7
del decreto-legge 19
settembre 1992 , n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992 ,
n. 438, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al
comma 7, non si riferiscono al personale di cui al decreto legislativo 26 agosto 1998 ,
n. 319.
8. Le disposizioni del presente decreto si
applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 , n. 59 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993 ,
n. 35. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 , n. 297 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. Per il personale della carriera
prefettizia di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto, gli istituti
della partecipazione sindacale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto sono
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23
agosto 1988 , n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.1 limiti di cui all'articolo 19, comma
6, del presente decreto non si applicano per la nomina dei direttori degli Enti
parco nazionale.
11. Le disposizioni in materia di mobilità
di cui agli articoli 30 e seguenti del presente decreto non si applicano al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Ai sensi dell'ari. 69, comma 1, secondo
periodo, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il
quadriennio 1994-1997 , cessano di
produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli
allegati A) e B) al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto
contenenti le disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti
collettivi. Rimangono salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1
dell'articolo 69, con riferimento all'inapplicabilità delle norme incompatibili
con quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Per il personale delle Regioni ed
autonomie locali, cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi della tornata 1998-2001 ,
le norme contenute nell'allegato C), con le decorrenze ivi previste.
3. Alla fine della tornata contrattuale
1998-2UÙ1 per tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati
gli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, ultimo
periodo. La contrattazione relativa alla tornata contrattuale 1998-2001 , ai sensi dell'articolo 2, comma
2, provvederà alla disapplicazione espressa delle disposizioni generali o
speciali del pubblico impiego, legislative o recepite in d.P.R., che risulteranno
incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei contratti
quadro.
1. Sono abrogate o rimangono abrogate le
seguenti norme:
a) articolo 32 del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3;
b) capo I, titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da4 a
12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25, che, nei (imiti di rispettiva applicazione,
continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste
dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, nonché le
altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con
quelle del presente decreto;
c) articolo 5. commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da2 a
15, da 17 a
21, 22, a
far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994-1997; 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28 e 30, comma terzo
della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del d.P.R. 17 settembre 1987, n.494;
j) d.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da47 a 52 della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n.692,
a decorrere dalla data di attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 19 del presente decreto;
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da8 a
18 e 23.
b) capo I, titolo I, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da
c) articolo 5. commi secondo e terzo della legge 11 agosto 1973, n. 533;
d) articoli 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
e) articolo 2 del decreto legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
f) articoli da
g) legge 10 luglio 1984, n. 301, ad esclusione delle disposizioni che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;
h) articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72;
i) articoli 27 e 28 del d.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall'articolo 10 del d.P.R. 17 settembre 1987, n.494;
j) d.P.R. 5 dicembre 1987, n. 551;
k) articoli 4, commi 3 e 4, e articolo 5 della legge 8 luglio 1988, n. 254;
l) articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m) articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
n) articoli 4, comma 9, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale; e 10, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
o) articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n. 281;
p) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, limitatamente al personale disciplinato dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287;
q) articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533;
r) articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534;
s) articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
t) decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
u) articolo 3, commi 5, 6, 23, 27, 31 ultimo periodo e da
v) articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
w) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716;
x) articolo 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n.
y) articolo 22, comma 15, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
z) decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112;
aa) decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;
bb) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ad eccezione degli articoli da 33 a 42 e 45, comma 18;
cc) decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 ad eccezione degli articoli 19, commi da
2. Agli adempimenti e alle procedure già
previsti dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 , n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni, continuano ad essere tenute le amministrazioni
che non vi hanno ancora provveduto alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Contestualmente alla definizione della
normativa contenente la disciplina di cui all'articolo 50, sono abrogate le
disposizioni che regolano la gestione e la fruizione delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
1. Quando leggi, regolamenti, decreti,
contratti collettivi od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a norme
del d.lgs n. 29 del 1993 ovvero del d.lgs n. 396 del 1997, del d.lgs n. 80 del
1998 e 387 del 1998, e fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità, il
riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente
decreto, come riportate da ciascun articolo.
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