Il d.lgs 75/2017 ha modificato il rapporto
tra legge e contratto nazionale collettivo di lavoro come fonte del rapporto di
lavoro pubblico.
La riforma è un ripensamento di quanto era
stato deciso col d.lgs 150/2009, che aveva ristretto di molto il potere
negoziale pattizio, stabilendo che i contratti collettivi nazionali di lavoro
potessero derogare alle leggi solo qualora queste lo consentissero
espressamente.
Con le modifiche apportate all’articolo 2,
comma 2, del d.lgs 165/2001 si prevede, invece, la generale possibilità dei
contratti collettivi nazionali di derogare alle norme di legge anche già
vigenti, invertendo le previsioni della riforma Brunetta.
Tuttavia, l’ampliamento della portata della
fonte contrattuale nazionale collettiva è di portata molto inferiore alle
apparenze.
Infatti, l’articolo 2, comma 2, stesso, del
d.lgs 165/2001 contiene tre potentissime limitazioni all’autonomia pattizia:
1) la qualificazione delle disposizioni
contenute nel d.lgs 165/2001 come “disposizioni a carattere imperativo”, da cui
deriva la nullità ex lege di ogni disposizione contrattuale che le vìoli; in
sostanza, dunque, il potere di deroga conferito alla contrattazione nazionale
collettiva riguarderà tutte le leggi sul lavoro pubblico diverse dal d.lgs
165/2001;
2) il potere di deroga si limita alle sole
materie affidate alla contrattazione collettiva dall’articolo 40, comma 1, del
d.lgs 165/2001, cioè disciplina del rapporto di lavoro e relazioni sindacali;
3) il potere di deroga comunque non può andare
oltre i principi fissati dal d.lgs 165/2001.
La presenza di questi fortissimi limiti si
evidenzia subito come un potenziale gravissimo problema attuativo, perché
espone ogni contratto collettivo nazionale di lavoro ad un forte contenzioso,
relativo alla corretta estensione del potere di deroga.
La riforma, inoltre, specifica ulteriori
competenze espressamente demandate alla contrattazione nazionale collettiva,
evidenziate nella tabella che segue. Particolarmente rilevanti sono le materie
della revisione della gestione dei fondi per il salario accessorio (articolo 23
del d.lgs 75/2017) e della differenziazione della valutazione (articolo 19
novellato del d.lgs 150/2009).
Derogabilità delle disposizioni di legge
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Articolo 2, comma 2, d.lgs 165/2001:
2. I
rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse
disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano o abbiano introdottodiscipline dei rapporti di lavoro la
cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche,
o a categorie di essi, possono essere derogate nellematerie affidate alla
contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente
applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.
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Informazione sindacale per gli atti di organizzazione
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Articolo 6, comma 1, d.lgs 165/2001:
Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma
1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma
2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
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Articolo 30, comma 2,2, d.lgs 165/2001
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei
contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
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Materie della contrattazione nazionale collettiva in
generale
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Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
La contrattazione collettiva disciplina il rapporto
di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal
presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione
delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita
nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2,
16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonchè quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23
ottobre 1992, n. 421.
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Materie sottratte alla contrattazione
nazionale collettiva
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Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
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organizzazione
degli uffici;
-
materie
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9
-
materie
afferenti alle prerogative dirigenziali di cui agli articoli 5, 16 e 17;
-
conferimento
e revoca degli incarichi dirigenziali;
materie di cui all’art. 2, c. 1, lett. C.), d.lgs 421/1992:
-
responsabilità
giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;
-
gli
organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
-
princìpi
fondamentali di organizzazione degli uffici;
-
procedimenti
di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
-
i ruoli
e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni
complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle
organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
-
la
garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
-
la
disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego
pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e
incarichi pubblici;
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Materie della contrattazione nazionale
condizionate dalla legge
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Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
-
sanzioni
disciplinari
-
valutazione
delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
-
mobilità
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Divieto aumento delle risorse nel caso di assenze
superiori agli standard
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Articolo 40, comma 4-bis, d.lgs 165/2001
I contratti collettivi nazionali di lavoro devono
prevedere apposite clausole che impediscono incrementi della consistenza
complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei
casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di
contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo, evidenzino, anche con
riferimento alla concentrazione in determinati periodi in cui è necessario
assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza o, comunque, in
continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, significativi
scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore.
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Semplificazione dei fondi decentrati
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Articolo 40, comma 4-ter, d.lgs 165/2001
Al fine di semplificare la gestione amministrativa
dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di consentirne un
utilizzo piu' funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del
personale, nonchè di miglioramento della produttività e della qualità dei
servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione
ed alla semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo
dei fondi destinati alla contrattazione integrativa.
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Sanzione disciplinare del rimprovero verbale
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Articolo 55-bis, comma 1, d.lgs 165/2001
Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è
prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento
disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui
presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero
verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo
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Licenziamento disciplinare per insufficiente
rendimento
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Articolo 55-quater, comma 1, lettera f) quinquies
d.lgs 165/2001
f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa,
stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o
individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e
rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente
per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi
dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009
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Sanzioni disciplinari per assenze in continuità con
festività o assenze collettive in periodi particolari
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Articolo 55-quinquies, comma 3-bis, d.lgs 165/2001
Fermo restando quanto previsto dall'articolo
55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali
individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con
riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in
continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonchè con
riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati
periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei
servizi all'utenza.
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Sperimentazione del salario accessorio
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Articolo 23, comma 1, d.lgs 75/2017
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione
dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la
graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata
distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi
per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
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Fasce di valutazione
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Articolo 19 del d.lgs 150/2009
1. Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla
performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare,
rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa
criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei
giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva
diversificazione dei trattamenti economici correlati.
2. Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei
premi di cui al comma 1 è applicato con riferimento alla retribuzione di
risultato.
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