Prestazioni occasionali
necessariamente giustificate da una causa da motivare. La nuova disciplina del
lavoro occasionale sostitutiva dei voucher, introdotta dall’articolo 54-bis
della “manovrina” economica 2017 per le amministrazioni pubbliche si presenta
piuttosto caotica e di difficile attuazione.
Ai sensi del comma 13
dell’articolo 54-bis “il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante
il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con
modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta
entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le
modalità di cui ai commi 14 e seguenti”. Le pubbliche amministrazioni sono gli
utilizzatori previsti dal comma 7.
Tale norma è quella che impone di
considerare il lavoro occasionale come rapporto di lavoro flessibile “causale”,
cioè strettamente legato ad una specifica esigenza lavorativa, che, pertanto,
deve essere evidenziata e motivata nei provvedimenti per attivare lo strumento
e anche nel contratto stipulato col lavoratore.
Le condizioni poste dal comma 7
dell’articolo 54-bis alle PA per utilizzare il lavoro occasionale sono
molteplici. In primo luogo, occorre il rispetto dei vincoli previsti dalla vigente
disciplina in materia di contenimento delle spese di personale. In secondo
luogo, bisogna rispettare il limite massimo di durata oraria, fissata dal
successivo comma 20, in
280 ore l’anno. In terzo luogo, le collaborazioni occasionali sono ammesse esclusivamente
per esigenze temporanee o eccezionali, da motivare. Il decreto esplicita 4
possibili tipologie di esigenze quali causa del lavoro occasionale. Una prima è
il suo utilizzo “nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie
di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di
tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali”. Una seconda
tipologia riguarda lo “svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o
eventi naturali improvvisi”. Il lavoro occasionale sarò in terzo luogo
utilizzabile “per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici
o associazioni di volontariato” e. infine, “per l'organizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative”.
Soltanto la seconda e la quarta
tipologia sono pienamente comprensibili e coerenti con l’enunciazione delle
esigenze temporanee o eccezionali, riguardando la necessità di una provvista di
personale necessario a far fronte a necessità legate ad emergenze o a
manifestazioni.
L’impiego del lavoro occasionale
in progetti di volontariato pare sostanzialmente un intento di mettere a
disposizione della PA uno strumento agile di riduzione salariale, visto che
simili esigenze potrebbero essere gestite senza alcun problema con il lavoro a
tempo determinato.
Molto delicata è la questione
dell’impiego del lavoro occasionale per progetti rivolte a persone in stato di
povertà, detenzione, disabilità o percettori di ammortizzatori sociali. Il
rischio è creare politiche attive di lavoro poco efficaci, anzi politiche
passive sotto mentite spoglie, finalizzate ad assegnare un reddito, con lavori
occasionali che mai potranno condurre allo sbocco occupazionale definitivo
presso la PA.
Il superamento del limite orario
annuo imposto dalla norma con una PA non comporta la trasformazione in lavoro a
tempo indeterminato, come avviene per i privati. La PA non è, per altro, obbligata
a rispettare per le prestazioni rese dal medesimo prestatore il tetto previsto
dal comma 1, lettera c), della norma di 2.500 euro. Né le pubbliche
amministrazioni sono tenute ad avere alle proprie dipendenze almeno 5
lavoratori, come si impone alle imprese private. C’è, invece, il tetto annuale
di spesa massima complessiva di 5.000 euro.
E’ bene puntualizzare che la norma prevede una misura del compenso oraria
netta “minima” di 9 euro. Attribuire, quindi, ad un collaboratore occasionale
attività ascrivibili a mansioni lavorative che se regolate con un contratto a
termine comporterebbero un netto superiore, potrebbe esporre a responsabilità
civili, a meno che non sia chiaramente espresso nel contratto di prestazione
occasionale la concorde rinuncia del prestatore ad ogni vertenza e la piena
accettazione del pagamento orario. Ricordiamo che in un comune, ai sensi della
contrattazione collettiva vigente, per la categoria di ingresso nella posizione
economica B3, il costo orario lordo sarebbe di circa 14 euro e quello netto di
circa 10 euro. Di poco inferiori gli oneri, se l’inquadramento fosse nella
posizione economica B1: lordo 13,25, netto 9,45.
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