Il rafforzamento del ruolo dei
dirigenti come datori di lavoro a tutti gli effetti è uno degli aspetti di
maggiore rilevanza del d.lgs 150/2009. Esso comporta la conseguenza della
riduzione sensibile di spazi di disciplina del rapporto di lavoro prima
assegnati alla contrattazione decentrata, spazi, a loro volta, compressi
dall’assegnazione, da parte della riforma, di una rilevante quantità di materie
alla fonte legislativa.
Dal d.lgs 150/2009, dunque,
emerge in modo indiscutibile una ricomposizione della funzione della
contrattazione decentrata, anche se in modo piuttosto frastagliato e di
difficile ricostruzione, considerando, anche, la necessità di confrontare
quanto emerge dall’analisi della normativa con l’attuale spettro delle materie
di contrattazione (ma anche concertazione ed informazione), come definito dai
vigenti contratti collettivi.
I dati relativi alle materie
oggetto o sottratte alla contrattazione che emergono dall’insieme delle norme
del d.lgs 150/2009 e del d.lgs 165/2001, come dal primo riformato, possono
essere sintetizzati come segue:
Fasce di valutazione.
L'articolo 19 del d.lgs 150/2009 è stato riformato dal d.lgs 74/2017, che ha eliminato le fasce di valutazione coattivamente imposte dalla precedente stesura del testo dell'articolo.
Ora la disposizione prevede: "Il contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati".
Il Ccnl potrebbe lasciare spazi alla contrattazione decentrata, ma è tutto è ad oggi (ottobre 2017) ancora incerto e rimesso al modo col quale le parti contrattuali tratteranno la questione.
Poteri datoriali. La contrattazione decentrata, tuttavia, non
può dettare alcuna regola negli ambiti che la normattiva ha espressamente
riservato al datore di lavoro pubblico.
Rientrano specificamente
nell’ambito dei poteri datoriali, sottratto alla contrattazione decentrata e
sottoposto alla sola informazione:
1. le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici; si tratta della micro organizzazione (assetti della distribuzione
interna del personale assegnato ai dirigenti, mobilità interna, determinazione
degli orari di servizio, ecc…);
2. le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro; si tratta degli atti di conformazione della prestazione lavorativa
dei dipendenti. Sono, nella sostanza, gli atti datoriali assunti nell’esercizio
della supremazia gerarchica di diritto privato propria del datore di lavoro,
per effetto della quale il datore, nel rispetto dei profili professionali dei
dipendenti e dei piani di lavoro (obiettivi fissati sulla base del ciclo di
gestione della performance) specifica come il lavoratore debba adempiere al
diritto di credito lavorativo, maturato per effetto della stipulazione del
contratto di lavoro. In particolare:
a. tra tali atti rientrano le misure inerenti la
gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità,
nonchè la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;
b. tali atti e misure sono assunti in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione; ciò significa la totale
esclusione degli organi di governo, ma, ovviamente, anche della contrattazione;
c. come relazione “industriale”, resta salva la
sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo
9 del d.lgs 165/2001;
3. la proposizione quali-quantitativa dei
dipendenti necessari ai compiti degli uffici. In particolare, spetta ai
dirigenti-datori la determinazione dei profili professionali, che, dunque, non
deve essere influenzata da ragioni di opportunità per percorsi di carriera,
bensì da concrete necessità operative;
4. la valutazione del personale assegnato ai
propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini:
a. della valutazione della performance
individuale;
b. della progressione economica, oggettivamente
collegata alla performance;
c. della progressione tra le aree;
d. della corresponsione di indennità e premi
incentivanti;
5. la definizione del procedimento di mobilità
volontaria, ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs 165/2001, con l’espressione del
nulla osta (atto gestionale del rapporto di lavoro e, dunque, non di competenza degli organi di governo);
6. l’individuazione delle eccedenze delle unità
di personale ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del d.lgs 165/2001, anche conseguente al nuovo sistema di programmazione triennale dei fabbisogni introdotto dal d.lgs 75/2017, da
considerarsi un obbligo la cui violazione è valutabile ai fini della
responsabilità per danno erariale;
7. l’adibizione del prestatore di lavoro alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito
dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure
selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a);
8. le autorizzazioni per gli incarichi, di cui
all’articolo 53 del d.lgs 165/2001;
9. l’attivazione del procedimento
disciplinare (il procedimento andrà curato poi esclusivamente dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari, con l'eccezione del rimprovero verbale, a seguito della riforma disposta dal d.lgs 75/2017);
10. l’assegnazione degli incarichi nell’area
delle posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità del
procedimento ed ogni altro incarico rientrante tra quelli oggetto di premio, ai
sensi dell’articolo 25 del d.lgs 150/2001;
11. il trattenimento o meno in servizio dai 65 ai
67 anni;
12. la risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro al compimento dei 40 anni di contributi;
13. la concessione del part time;
14. l’adozione del sistema di valutazione.
Ovviamente, nei punti 1 e 2 del
precedente elenco sono ricompresi una serie di atti, come autorizzazioni allo
straordinario, ordini di servizio, sostituzioni, specificazione di incarichi,
tutti in via generale rientranti nell’ampio potere di conformazione proprio del
datore di lavoro.
Problema informazione. Se risulta, allora, chiaro che gli atti
rientranti negli ambiti dell’elenco di cui al precedente paragrafo non possono
essere oggetto di contrattazione, si pone il problema della forma di
partecipazione sindacale da assicurare, consistente oggi per gli atti sopra richiamati
nella sola informazione. Come visto, rispetto alle misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro resta salva l’informazione ai sindacati, ove
prevista nei contratti di cui all'articolo 9 del d.lgs 165/2001. Quest’ultima
disposizione stabilisce: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli
istituti della partecipazione”.
Pertanto, i contratti collettivi
nazionali non potranno introdurre una relazione industriale diversa
dall’informazione, con riferimento agli atti di gestione dei rapporti di
lavoro. Tuttavia, se i contratti nazionali si avvarranno della facoltà loro
concessa dalla legge, l’azione datoriale potrebbe, comunque, risultare soggetta
a restrizioni, forse non coerenti con la pienezza voluta dal legislatore.
In base al dettato della legge
non potrebbe essere prevista la concertazione, dato il combinato disposto
dell’art. 5 e dell’art. 9, così come modificati, del d.lgs. 165/2001. Se i
contratti collettivi prevedessero sugli atti datoriali una forma di
partecipazione diversa, come la concertazione, che più di una volta ha rivelato
la debolezza del datore di lavoro pubblico, sarebbero per questi aspetti nulli
per violazione degli articoli 5 e 9, applicandosi la sanzione prevista al comma
3-bis del nuovo articolo 2 del d.lgs. 165/2001.
E’ vero , infatti, che un ricorso continuo e pervasivo alla
concertazione per ogni minimo atto di conformazione non contribuirebbe alla
celerità ed agilità dell’azione datoriale. Il “peso” delle organizzazioni
sindacali, in apparenza alleggerito, potrebbe tornare a farsi sentire
parecchio, se la contrattazione non utilizzerà la facoltà concessa dalla norma
in modo corretto.
In ogni caso, non pare che
nessuno degli atti enumerati dal 3 al 14 dell’elenco di cui al precedente
paragrafo possa essere subordinato a nessun tipo di relazione industriale,
informazione compresa.
Ulteriori materie escluse. La contrattazione decentrata non potrà,
inoltre, occuparsi delle materie che la legge ha riservato a se stessa come
fonte di produzione, né a quelle riservate alla contrattazione nazionale, salvo
i poteri di delega di quest’ultima.
E’ possibile ricondurre alla
sfera di intervento normativo pubblicistico e sulla base di questo alla
competenza datoriale, con esclusione, dunque, di possibilità di
regolamentazione da parte della contrattazione collettiva tanto nazionale
quanto decentrata, i seguenti istituti:
a)
gli atti fondamentali di organizzazione (regolamenti di
organizzazione, regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)
(articolo 2, comma 1, d.lgs. 165/2001);
b)
l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza
(articolo 2, comma 1, d.lgs. 165/2001);
c)
i modi di conferimento degli incarichi di direzione
degli uffici di maggiore rilevanza (articolo 2, comma 1, d.lgs 165/2001);
d)
la determinazione e la variazione delle dotazioni
organiche (articolo 2, comma 1, d.lgs 165/2001);
e)
la distribuzione delle competenze tra organi di governo
e dirigenza (articoli 4, 13, 14, 16, 17, 17-bis e 19 del d.lgs 165/2001);
f)
le direttive generali, per l’attuazione degli strumenti
di organizzazione generale articolo 5, comma 1, del d.lgs 165/2001);
g)
la programmazione triennale del fabbisogno di personale
(articolo 6 del d.lgs 165/2001);
h)
la corrispondenza tra l’erogazione dei trattamenti
economici accessori e le prestazioni effettivamente rese (articolo 7, comma 5,
del d.lgs 165/2001);
i)
la disciplina del conferimento degli incarichi di
collaborazione (articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del d.lgs 165/2001);
j)
la programmazione del costo del lavoro (articolo 8 del
d.lgs 165/2001);
k)
i controlli interni (articolo 20 del d.lgs 165/2001, il
d.lgs 286/1999 e il d.lgs. 150/2009);
l)
la responsabilità dirigenziale (articolo 21 del d.lgs
165/2001 e il d.lgs 286/1999);
m)
le disposizioni sulla mobilità volontaria del personale
(articolo 30 del d.lgs 165/2001);
n)
le disposizioni sul passaggio di dipendenti per
trasferimento di attività (articolo 31 del d.lgs 165/2001);
o)
le disposizioni sull’eccedenza di personale (articoli
33, 34 e 34-bis, del d.lgs 165/2001);
p)
le disposizioni sul reclutamento del personale
(articoli 28, 29, 35, 36 e 37 del d.lgs 165/2001);
q)
la disciplina della contrattazione nazionale e
decentrata (articoli da 40 a 49 del d.lgs 165/2001);
r)
la disciplina delle mansioni (articolo 52 del d.lgs
165/2001);
s)
la disciplina delle incompatibilità (articolo 53 del
d.lgs 165/2001).
Si possono aggiungere al
processo di sottrazione alla regolamentazione contrattuale:
1)
le progressioni verticali, eliminate in quanto tali e
trattate, come progressioni di carriera, nell’ambito dell’articolo 52 del d.lgs
165/2001, come concorsi pubblici con riserva di posti per gli interni;
2)
i sistemi di valutazione permanente, o, quanto meno, la
fissazione di principi e norme generali finalizzate a coinvolgere nella valutazione
l’intero personale;
3)
la precisazione di vincoli estremamente stringenti alla
determinazione dei valori economici, tanto da attribuire poteri di veto alla
Corte dei conti al livello della contrattazione collettiva e poteri di veto cui
saranno indotti gli organi di controllo, al livello decentrato, a causa del
loro coinvolgimento nella responsabilità nel processo di stipulazione.
Vi sono, inoltre, le espresse esclusioni disposte a seguito della riforma del d.lgs 75/2017 (alcune ripetitive di materie già viste sopra):
Materie sottratte alla contrattazione
nazionale collettiva
|
Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
-
organizzazione
degli uffici;
-
materie
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9
-
materie
afferenti alle prerogative dirigenziali di cui agli articoli 5, 16 e 17;
-
conferimento
e revoca degli incarichi dirigenziali;
materie di cui all’art. 2, c. 1, lett. C.), d.lgs 421/1992:
-
responsabilità
giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure
amministrative;
-
gli
organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
-
princìpi
fondamentali di organizzazione degli uffici;
-
procedimenti
di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
-
i
ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le
dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione
alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;
-
la
garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
-
la
disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego
pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e
incarichi pubblici;
|
Materie della contrattazione nazionale
condizionate dalla legge
|
Articolo 40, comma 1, d.lgs 165/2001
-
sanzioni
disciplinari
-
valutazione
delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio,
-
mobilità
|
Materie della contrattazione –
Comparto regioni autonomie locali. Sulla base delle rilevazioni sin qui effettuate è possibile provare a
verificare le conseguenze del d.lgs 150/2009 sulla contrattazione, utilizzando
come banco di prova il comparto regioni autonomie locali. I Ccnl 31.3.1999 e
1.4.1999 hanno determinato rifacendosi all’ordinamento previgente gli assetti
delle relazioni sindacali. Esaminandole una per una si può provare a verificare
se e in che termini le materie siano sottratte alla contrattazione.
Criteri
per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie. Obbligo a stipulare.
(art. 31, comma 1, ccnl 22/1/04).
Rientrano:
- turni, reperibilità, rischio, maneggio valori,
notturno, festivo e notturno festivo, secondo la disciplina degli artt. 28
D.P.R. 347/83, 11 13 e 34 del D.P.R. 268/87, 49 del D.P.R. 333/90 (art. 17,
comma 2, lett. d) ccnl 01/04/99);
- compensi per i compiti di responsabilità
eventualmente affidati agli archivisti informatici, agli addetti agli uffici
per le relazioni con il pubblico, ai formatori professionali, e specifiche
responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile
(articolo 36 ccnl 22/01/2004)
E’
noto che l’ammontare del fondo delle risorse decentrate è competenza
unilaterale dell’ente. In sede di contrattazione si ricerca l’accordo solo per
stabilire come le risorse sono da distribuire in relazione ai sottoinsiemi del
fondo stesso, fissandone, dunque, la destinazione finale.
Sembra
che la competenza per fissare i criteri di ripartizione e destinazione dei
fondi resti in capo alla contrattazione decentrata. Essa, infatti, come
rilevato all’inizio del presente lavoro assicura adeguati livelli di efficienza
e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della
performance e a tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato definendo, dunque, i trattamenti economici
accessori.
Ovviamente,
i criteri di ripartizione e destinazione delle risorse si modificheranno sulla
base di quanto stabilità la nuova contrattazione collettiva nazionale. Il
problema che si pone è come riuscire concretamente a rendere il finanziamento
della performance individuale preponderante rispetto ad ogni altro trattamento
economico accessorio, sapendo che ben oltre il 70% delle risorse decentrate è
impegnato a finanziare le posizioni economiche di sviluppo e, peculiarità
propria di regioni ed enti locali, l’indennità di comparto.
Criteri
generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di
obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della
qualità del servizio; criteri generali delle metodologie di valutazione basate
su indici e standard di valutazione; criteri di ripartizione delle risorse
destinate a compensi correlati al merito e all’impegno. Obbligo a
stipulare.
I
primi due tipi di criteri generali, oggi, non possono considerarsi materia
della contrattazione decentrata. I sistemi di incentivazione del personale
sono, infatti, adottati dalle amministrazioni con provvedimenti unilaterali
di tipo pubblicistico: si tratta del Sistema di misurazione e valutazione
della performance organizzativa, previsto dagli articoli 7 e 8 del d.lgs
150/2009, attuativo del Piano della performance, di cui all’articolo 10 del
d.lgs 165/2001, specificamente identificabile, per gli enti locali, nella
combinazione di Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio
annuale e pluriennale ed al Piano Esecutivo di Gestione.
Il
Sistema è, nella sostanza, lo strumento per avviare ed far funzionare
concretamente il ciclo di gestione della performance, di cui all’articolo 4 del
d.lgs 150/2009. Queste fattispecie sono state tutte ricondotte alla fonte
pubblicistica e sottratte alla contrattazione.
L’ultimo
tipo di criteri, connessi alla ripartizione delle risorse, appare ancora
oggetto della contrattazione, come visto nel precedente paragrafo.
Fattispecie,
criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei
compensi per le prestazioni svolte in condizioni disagiate da parte del
personale in cat. A, B e C,le specifiche responsabilità del personale non
incaricato nell’area delle posizioni organizzative egli incentivi per attività
connesse alla progettazione, incentivi per il recupero dell’Ici e le attività
degli avvocati. Obbligo a stipulare.
finalità previste nell’articolo 17, comma 2,
-
lettera e):
attività disagiate svolte dal personale appartenente alle cat. a - b- c-
-
lettera f):
specifiche responsabilità attribuite al personale appartenente alle cat. B e C;
specifiche responsabilità attribuite al personale appartenente alla categoria D
non inserito nell’area delle posizioni organizzative:
-
lettera g): incentivare le specifiche attività e
prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’articolo
15, comma 1, lettera K specifiche attività previste dalla normativa vigente –
Merloni e professionisti legali-
Si
tratta pur sempre di determinare la destinazione del fondo alla remunerazione
di particolari responsabilità. A ben vedere, vi è una correlazione tra queste
remunerazioni ed il buon andamento dell’amministrazione e dei servizi. La
materia appare, pertanto, appartenere ancora alla contrattazione decentrata.
Rimane l’incertezza in merito ai futuri assetti contrattuali.
Programmi
annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale,
riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di
innovazione. Obbligo a contrattare.
La
formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un investimento del
datore, finalizzato al miglioramento della produttività del lavoro. E’, dunque,
una misura organizzativa direttamente inerente la gestione del rapporto ed, al
contempo, un diritto/dovere del prestatore.
A
seguito della modifica delle progressioni orizzontali e dell’eliminazione delle
progressioni verticali, non si può ritenere in alcun modo la sussistenza di una
connessione diretta tra formazione e aggiornamento, da un lato, e progressioni
economiche o di carriera, dall’altro.
E’
possibile, pertanto, ritenere la riconduzione della programmazione al potere
datoriale, con esclusione dalla contrattazione, il che non esclude la
possibilità di attivare, da parte dei futuri contratti nazionali collettivi, la
relazione della concertazione.
Linee
di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di
lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi
i lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività
dei dipendenti disabili. Obbligo a contrattare.
La
partecipazione delle organizzazioni sindacali nella regolamentazione di questi
ambiti appare insopprimibile. La relazione della contrattazione appare, tutto
sommato, ancora necessaria e possibile.
Implicazioni
in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della
domanda di servizi. Obbligo a contrattare.
E’
una materia un po’ al confine tra l’organizzazione datoriale pura ed il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Non pare, tuttavia, che essa si
possa dire sottratta alla contrattazione decentrata.
Pari
opportunità. Obbligo a stipulare.
Il
Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa di cui
agli articoli 7 e 8 del d.lgs 150/2009 concerne, tra l’altro, proprio il raggiungimento
degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. Poiché il Sistema è
considerato un “provvedimento”, dunque atto amministrativo, per quanto
generale, sembra che questo ambito sia stato sottratto alla contrattazione.
Risorse
che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di
prestazioni o di risultati del personale. Obbligo a
stipulare.
Si
tratta di risorse che, a vario titolo, la contrattazione di comparto connette a
specifiche e particolari prestazioni. Finchè gli assetti contrattuali non
saranno modificati ed aggiornati alla riforma, tale ambito è da ritenere ancora
appartente alla contrattazione decentrata. Occorrerà vedere se nel futuro esse
confluiranno nel fondo per l’incentivazione della performance individuale o
resteranno disciplinate a parte.
Modalità
e verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario. Obbligo a stipulare.
La
determinazione dell’orario di lavoro appartiene all’organizzazione generale ed
alla disciplina datoriale, come tale è da ritenere sottratta alla
contrattazione decentrata.
Modalità
di gestione delle eccedenze di personale. Obbligo a
stipulare.
La
gestione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’articolo 33 del d.lgs
165/2001, novellato, appartiene specificamente ai poteri datoriali, sicchè non
vi è più spazio per la contrattazione.
Criteri
generali per le politiche dell'orario di lavoro. Obbligo
a contrattare.
Anche
questo ambito appartiene all’organizzazione generale ed ai poteri datoriali. La
sede più propria non appare più la contrattazione, sebbene, semmai, la
concertazione.
Completamento
ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della
categoria. Obbligo a stipulare.
Attualmente
è corretto che si tratti di materie della contrattazione decentrata. I criteri
dovranno tenere conto specificamente dei vincoli discendenti dall’articolo 23
del d.lgs 150/2009.
Modalità
di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della
progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali e per la
loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’articolo 14 del Ccnl
31.3.1999 (posizione e risultato p.o.).Obbligo a
stipulare.
L’ambito
continua ad appartenere alla contrattazione decentrata.
Eventuale trattamento accessorio per il
telelavoro. Obbligo a stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione.
Rimborso spese per effettuazione telelavoro. Obbligo a stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione.
Casi, condizioni, criteri e modalità per
determinazione e corresponsione trattamento accessorio interinali. Obbligo a stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione.
Individuazione delle gravi e documentate situazioni
familiari per elevare il contingente del 25% di un ulteriore 10 % massimo i
rapporti di lavoro a tempo parziale. Obbligo a
stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione.
Individuazione delle prestazioni che
comportano continua e diretta esposizione a rischi. Obbligo a stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione.
Innalzamento del limite massimo individuale
di 180 ore annue per prestazioni di lavoro straordinario Obbligo a stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione.
Individuazione monte ore complessivo annuo
banca delle ore. Obbligo a stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione.
Disposizioni in materia di buoni pasto
(individuazione di particolari figure professionali e relativa modalità di
erogazione. Obbligo a stipulare
La materia si
ritiene continui ad appartenere alla competenza della contrattazione, ma non
per la modalità di erogazione, che attiene esclusivamente al potere
datoriale ed organizzativo.
Materie
della concertazione. Anche la concertazione risulta incisa dalla riforma.
Di seguito si prova ad analizzare ciascun ambito di materia.
Articolazione
dell'orario di servizio.
La
materia appare di pertinenza dello stretto potere datoriale ed organizzativo,
ma in assenza di un nuovo assetto della contrattazione potrebbe ancora essere
oggetto della concertazione.
Calendari
delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido. Si tratta
di materia analoga all’articolazione dell’orario di servizio.
Criteri
per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale.
La materia riguarda la gestione delle eccedenze di personale, dovute a
procedure di esternalizzazione e, dunque, concerne sia l’organizzazione
generale, sia l’esercizio dei poteri datoriali. Tuttavia non appare
incompatibile con la relazione della concertazione.
Andamento
dei processi occupazionali. La concertazione può solo riguardare l’analisi
dei dati, non certamente le decisioni operative sui programmai assunzionali.
Criteri
generali per la mobilità interna. La mobilità interna è certamente esercizio
del potere datoriale, semmai connesso all’informazione. Trattandosi di criteri
generali, e limitatamente a tale aspetto astratto, comunque la concertazione
appare ancora ammissibile.
Svolgimento
delle selezioni per i passaggi tra qualifiche. Nessuna concertazione appare
oggi più possibile, stante l’eliminazione delle progressioni verticali.
Valutazione
delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni. Si
tratta di un potere rimesso integralmente alla fonte pubblicistica del Sistema di
valutazione ed al potere datoriale di valutazione, il che rende la
concertazione non più compatibile.
Conferimento
degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione
periodica. Vale quanto rilevato sopra.
Metodologia
permanente di valutazione. La riconduzione del Sistema all’ambito
pubblicistico non giustifica il permanere della concertazione in questo campo.
Individuazione di nuovi profili.
Si
tratta di materia attribuita all’esclusiva competenza datoriale, sottratta alla
concertazione, semmai soggetta ad informazione.
Attuazione delle regole relative agli
aggiornamenti e/o modificazioni (finanziamento della progressione all’interno
della categoria e della retribuzione di posizione e risultato p.o.).
Non
pare vi siano problemi al permanere della concertazione.
Criteri sul conferimento degli incarichi
dirigenziali. Trattandosi di un atto datoriale non potrebbe più essere
richiesta la concertazione su tali atti.
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