sabato 25 novembre 2017

Terza ondata di stabilizzazioni in 10 anni e trionfo della soft law


Con la circolare della Funzione Pubblica 3/2017 può partire la terza grande ondata di stabilizzazioni di lavoratori “precari” pubblici, dopo quelle del 2007 e 2008.

Dieci anni non sono bastati ad assorbire il precariato. Ma nemmeno la nuova ondata prevista dal d.lgs 75/201 sarà sufficiente. La stima ottimistica è l’assunzione a tempo indeterminato di 50.000 lavoratori flessibili, ma il “bacino d’utenza” è molto più ampio, di 3-4 volte. Considerando i requisiti soggettivi molto ristretti, non sarà nemmeno facile stabilizzare i 50.000 previsti.
Stremo a vedere. Certo è che col 2018 prende il via un altro processo di sostanziale sanatoria di assunzioni non del tutto rispettose dei vincoli e limiti per reclutare personale flessibile, che approfondisce sempre più il divario tra lavoro pubblico e privato.
Si è assistito, proprio negli ultimi giorni, al dato ormai acquisito secondo il quale nel sistema privato oltre il 90% delle assunzioni sono flessibili, senza che esista alcuno strumento di “stabilizzazione” se non volto a sanzionare l’illecita apposizione del termine o sequenza di contratti a termine.
Nel pubblico, invece, oltre ad essere stato ripristinato il sistema della reintegra, con la riforma dell’articolo 63, comma 2, del d.lgs 267/2000, invece di configurare la stabilizzazione come una conseguenza di illegittime modalità di reclutamento a termine, essa viene di fatto appunto a sanare comportamenti operativi non del tutto commendevoli, con strumenti anche discutibili. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità prevista dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs 75/2017 mirato a consentire (come del resto le precedenti ondate di stabilizzazioni) l’assunzione in ruolo di personale precario assunto senza preventive selezioni pubbliche, in base ad un “concorsino” riservato, che salva la faccia dell’articolo 97 della Costituzione, vulnerandone contemporaneamente la sostanza.
Contestualmente, il legislatore non è riuscito a porre rimedio alla situazione paradossale, secondo la quale i giudici del lavoro considerano illecito inanellamento di rapporti a termine la circostanza che alcuni lavoratori superino i 36 mesi di lavoro con una PA, essendo però stati reclutati non mediante rinnovi, bensì in conseguenza di procedure concorsuali che, per quanto periodiche, certamente evidenziano l’assenza di qualsiasi abuso del datore pubblico nell’assumere a tempo determinato. Tant’è.
Dunque tra pochi giorni si potranno aprire le danze delle stabilizzazioni, per le quali la circolare 3/2017 della Funzione pubblica ci spiega che la nuova modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale non è necessaria, con buona pace dell’innovatività della riforma Madia sul punto.
La nuova ondata di stabilizzazioni si apre, infatti, con la conferma che ormai le leggi del Parlamento sono sostanzialmente una traccia generale, che si presta a modifiche ed integrazioni senza sostanziali limiti da parte della “soft law”, composta, come in antico, da circolari sempre meno “esplicative” e sempre più “creative”, e da linee guida, comunicati, tweet e dichiarazioni alla stampa.
La funzione “creativa” si nota, ad esempio, nel tentativo della circolare di ammorbidire la rigorosità dei requisiti soggettivi. Prendiamo il caso dei lavoratori con contratti a termine che risultino assunti a seguito di prove concorsuali. Nella tabella che segue mettiamo a confronto i requisiti soggettivi previsti dal d.lgs 75/2017 con quelli della circolare

Articolo 20, comma 1, d.lgs 75/2017
Circolare 3/2017
1.  Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
L’articolo 20, comma 1, consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:




a)  risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;












a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell’articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell’effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l’ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;

Da dove la circolare desuma la possibilità che si estenda la stabilizzazione a personale non più in servizio, non è dato comprendere.
Si apprende, comunque, che sarà possibile una sorta di “ripescaggio” di personale non più utilizzato anche da anni, nonostante il presupposto della stabilizzazione è la continuità ed indispensabilità dell’attività lavorativa dell’interessato, nonché la valorizzazione della sua professionalità.
b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;




b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

In questo caso, il richiamo all’identità delle mansioni appare opportuno, proprio per coerenza con l’obiettivo della valorizzazione della professionalità acquisita
c)  abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.

L’inciso in grassetto è una sorta di sanatoria della sanatoria. La circolare suggerisce di cumulare anche diverse tipologie contrattuali flessibili, evidentemente tra loro non connettibili, basta che si giunga ai 3 anni negli 8 anni. Ricondurre alla medesima area o categoria professionale rapporti flessibili molto eterogenei non è impresa semplice: la circolare lascia aperte interpretazioni operative anche molto fantasiose.

Piuttosto elevato è il tasso di innovatività anche del passaggio della circolare secondo il quale “le procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla mobilità prevista dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente, non è da svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative procedure. Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto previsto dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001”.
Non che quanto segnalato dalla circolare non sia in generale condivisibile, ma occorrerebbe evidenziare alcuni elementi importanti. Il primo è che a ben vedere la stabilizzazione non ha un interesse generale superiore rispetto alla mobilità, perché mentre la stabilizzazione è solo una facoltà, la mobilità è obbligatoria. Molti evidenziano che l’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs 165/2001 non è corroborato dalla sanzione espressa della nullità; però non si deve dimenticare che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs 165/2001, tutte le norme ivi contenute sono imperative, sicchè la loro violazione determina senz’altro nullità.
Ma, il tema è un altro. Nel caso della stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, si pone in essere una vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro da flessibile a stabile (col problema enorme di provvedere in tal senso nei confronti di persone che non conducano alcun rapporto con la PA al momento della stabilizzazione), senza nessuna prova concorsuale. Pertanto, l’articolo 30 del d.lgs 165/2001 non è proprio applicabile.
Nel caso del comma 2, le procedure concorsuali sono riservate e, dunque, anche in questo caso il legislatore stesso ha implicitamente escluso la mobilità volontaria.
Da apprezzare è la parte nella quale la circolare considera finalmente in modo esplicito prevalente il fine pubblico di salvaguardia del personale in disponibilità (sull’orlo del licenziamento), che rende obbligatoria comunque l’applicazione dell’articolo 34-bis del d.lgs 165/2001. La previsione della circolare pare da considerare principio generale, da applicare ad ogni forma di reclutamento, sì da confermare che il fine pubblico dell’articolo 34-bis prevalga anche sulla mobilità volontaria.
Non del tutto lineare e convincente è il passaggio con cui la circolare si sofferma sul divieto di assumere personale con contratti flessibili se si dà il via alle stabilizzazioni, posto dal comma 5 dell’articolo 20 del d.lgs 75/2017. Secondo la circolare “il suddetto divieto è circoscritto esclusivamente alle professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento speciale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 20 e si applica dunque nel caso in cui le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, siano impegnate nel suddetto piano triennale di reclutamento speciale. Il divieto non opera, invece, nel caso e nella misura in cui le amministrazioni mantengano disponibili le risorse per l’utilizzo secondo il predetto articolo 9, comma 28, anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto. Le amministrazioni che hanno necessità di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi privilegiare, per il reclutamento speciale, l’utilizzo di risorse di turn over ordinario nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno”.
Per la verità, il comma 5 non prevede nulla di tutto ciò: “Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato”. Non c’è alcuna correlazione tra il divieto e il travaso delle risorse per i contratti flessibili a quelle per le assunzioni stabili.
Così è la soft law. Dispensa il Parlamento dal dover correggere ed integrare previsioni che siano considerate lacunose. Ma, oltre ai molti problemi di tenuta dell’ordinamento, pone problemi interpretativi ed operativi molto forti, oltre a favorire il contenzioso, quando essa soft law crea diritto.
E’ il caso, ad esempio, del recente comunicato del Presidente Anac 8 novembre 2017, secondo il quale “Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art.83, comma 8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per  assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui  sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse”.
Il codice dei contratti non contiene in via esplicita nessuna di queste incombenze; al contrario, ha abolito l’articolo 48 del d.lgs 163/2006, all’evidente scopo di semplificare le operazioni di gara. Un comunicato, di incerta classificazione tra le fonti del diritto, non solo lo ripristina, ma lo appesantisce di adempimenti.

In mezzo, gli operatori slalomeggiano tra facoltà che sono obblighi, condizioni restrittive che si estendono o restringono sempre più, risorse che appaiono e scompaiono. E per il caso di specie, stabilizzazioni (ma anche obblighi in fase di gara) ancora è troppo presto per infittire il reticolo con pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che non mancheranno senz’altro di aggiungere nuovi tasselli.

14 commenti:

  1. Quindi se ho un contratto in essere e raggiungo i 3 anni nel 2018, sono escluso dalla stabilizzazione?

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    1. A questo giro sì. In attesa della prossima ondata di stabilizzazioni, che come sempre sarà la penultima.

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  2. Ma, un ente puo' stabilizzare anche in presenza di idonei da concorso a tempo indeterminato bandito dallo stesso ente?

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  3. E per la stabilizzazione dei 36 mesi è categorica la voce : 36 mesi anche non continuativi presso lo stesso ente?....

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  4. Cioè ma ci rendiamo conto che con questo decreto legislativo, visto quanto riportato nelle circola interpretativa 3/2017, all'art. 3.2.1 entreranno in vari comparti, compresa la sanità, persone che non hanno MAI superato un concorso pubblico ma hanno solo mandato un curriculum per mail ( o forse ancora per posta ). Ma di questo ve ne rendete conto? C'è gente che ha superato selezioni, prove scritte e pratiche, prove di lingua straniera e che risulta idoneo in graduatoria ( ma, ahimè, non ha i requisiti del preacario Madia )..nulla..nemmeno un accenno. Sena contare chi si è spostato dall'altra parte dell'Italia, lasciando casa e famiglia e che con questo decreto vede l'avvisista stabilizzato senza nulla fare magari a 2 km da casa..che vergogna di società..la P.a merita di fallire e meritiamo di fare la fine della Grecia..anzi peggio!

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  5. Egregio dr. Olivieri,
    nel suo articolo scritto il 24/11/2017 sulla testata Italia Oggi, lei afferma che alle stabilizzazioni del personale precario previste dal Decreto Madia (dlgs 75/2017), potranno concorrere anche i lavoratori somministrati (interinali). Ma leggendo dalla circolare emanata dal ministero, si legge, ad un certo punto che sono esclusi dall'art. 20 del dlgs 75/2017.... i lavoratori somministrati nella pubblica amministrazione. Qualche sindacato (leggi CISL) in una nota emanata, afferma la stessa cosa, e cioè che sono esclusi i somministrati. qual'è la vera situazione?

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  6. Bisogna ovviamente attenersi a quanto indica la circolare. Che apre agli interinali però solo per le stabilizzazioni previste dall'articolo 35 del d.lgs 165/2001.

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    1. Salve...nell ospedale di rieti siamo stati interinali per circa 10anni consegutivi su posti vaganti, io nello specifico sono poi passata a t.determinato presso la stessa azienda sempre continuativamente dal ottobre 2015....a dicembre 17 non raggiungo i 36 mesi d tempo determinato...e'possibile essere esclusi dalla stabilizzazione che avvera'tra pochi giorni presso l azienda....quando ad esempio gli stessi cococo attualmente a t.determinato dal 2016 pur non avendo i 36 d t.determinato verranno assunti a t.indeterminato??? Specifico che siamo in graduatorie utili e vinte sempre nella stessa azienda dal 2010 ma l azienda stessa ha preferito continuare ad utilizzarci come interinali su posti vaganti fuori legge per anni!!!! Creandoci anche un grosso danno ad oggi...presupposti per fare ricorso al bando...ce ne sono??? Come possiamo muoverci???

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    2. E cioé quale sarebbero le stabilizzazioni previste dall art 35 del dlg 165 del 2001?

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    3. Comunque anche io lavoro all azienda di Rieti come infermiera _dal 10 01 2011 come Interinale fino al 31 01 2016 poi dal 16 novembre 2016 ad oggi a tempo determinato con la stessa azienda.. Ad oggi a tempo determinato non ho i 36 mesi che avrei invece sommando i periodi anche da interinale... Volevo sapere rientro nel piano di stabilizzazione diretta? Se non ci rientro io come fanno i cococo che hanno firmato a tempo determinato insieme a me e che hanno lavorato prima con contratto cococo a chiamata e cioé senza selezione?? La prego di rispondermi..grazie

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    4. Ci puó rispondere gentilmente.. Grazie mille

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  7. Se io ad esempio ho misurato 3 Anni mediante reclutamento da graduatoria concorsuale mediante graduatoria selettiva posso essere assunta secondo comma 1 art 20?

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  8. Gentile dott. Olivieri,
    in merito alle disposizioni normative in materia di stabilizzazione del personale precario previste dal D.Lgs. n. 75/2017 e visto il presente articolo ed il suo articolo “P.a., stabilizzazioni anche agli interinali” (fonte: Italia Oggi n. 277 del 24/11/2017 pag. 42) secondo il quale è possibile includere i somministrati nel processo di stabilizzazione previsto dal c. 2 dell’art. 20 del D.Lgs 75/2017
    tenuto conto che
    il comma 9 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede espressamente che “.. il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni..”
    la Circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione al punto 3.2. riporta l’esclusione dei contratti di somministrazione di lavoro dall’applicazione dell’art. 20;
    viste le posizioni lavorative di n. 2 unità di personale con contratto in somministrazione lavoro in vigore (che possiedono, tra l'altro, tutti i requisiti previsti dal c. 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017) si chiede se è possibile e corretto procedere ad una eventuale stabilizzazione degli stessi applicando loro quanto previsto dal comma 3bis, lettera b, dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 ovvero apposito punteggio, in procedure selettive/concorsuali per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) (ovvero personale titolari di contratto a tempo determinato) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando .
    Grazie,
    Cordiali saluti

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