Con la circolare della Funzione
Pubblica 3/2017 può partire la terza grande ondata di stabilizzazioni di
lavoratori “precari” pubblici, dopo quelle del 2007 e 2008.
Dieci anni non sono bastati ad
assorbire il precariato. Ma nemmeno la nuova ondata prevista dal d.lgs 75/201
sarà sufficiente. La stima ottimistica è l’assunzione a tempo indeterminato di
50.000 lavoratori flessibili, ma il “bacino d’utenza” è molto più ampio, di 3-4
volte. Considerando i requisiti soggettivi molto ristretti, non sarà nemmeno
facile stabilizzare i 50.000 previsti.
Stremo a vedere. Certo è che col
2018 prende il via un altro processo di sostanziale sanatoria di assunzioni non
del tutto rispettose dei vincoli e limiti per reclutare personale flessibile,
che approfondisce sempre più il divario tra lavoro pubblico e privato.
Si è assistito, proprio negli
ultimi giorni, al dato ormai acquisito secondo il quale nel sistema privato
oltre il 90% delle assunzioni sono flessibili, senza che esista alcuno
strumento di “stabilizzazione” se non volto a sanzionare l’illecita apposizione
del termine o sequenza di contratti a termine.
Nel pubblico, invece, oltre ad
essere stato ripristinato il sistema della reintegra, con la riforma
dell’articolo 63, comma 2, del d.lgs 267/2000, invece di configurare la
stabilizzazione come una conseguenza di illegittime modalità di reclutamento a
termine, essa viene di fatto appunto a sanare comportamenti operativi non del
tutto commendevoli, con strumenti anche discutibili. Basti pensare, ad esempio,
alla possibilità prevista dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs 75/2017 mirato a
consentire (come del resto le precedenti ondate di stabilizzazioni)
l’assunzione in ruolo di personale precario assunto senza preventive selezioni
pubbliche, in base ad un “concorsino” riservato, che salva la faccia
dell’articolo 97 della Costituzione, vulnerandone contemporaneamente la
sostanza.
Contestualmente, il legislatore
non è riuscito a porre rimedio alla situazione paradossale, secondo la quale i
giudici del lavoro considerano illecito inanellamento di rapporti a termine la
circostanza che alcuni lavoratori superino i 36 mesi di lavoro con una PA,
essendo però stati reclutati non mediante rinnovi, bensì in conseguenza di
procedure concorsuali che, per quanto periodiche, certamente evidenziano
l’assenza di qualsiasi abuso del datore pubblico nell’assumere a tempo
determinato. Tant’è.
Dunque tra pochi giorni si
potranno aprire le danze delle stabilizzazioni, per le quali la circolare
3/2017 della Funzione pubblica ci spiega che la nuova modalità di
programmazione triennale dei fabbisogni di personale non è necessaria, con
buona pace dell’innovatività della riforma Madia sul punto.
La nuova ondata di stabilizzazioni
si apre, infatti, con la conferma che ormai le leggi del Parlamento sono
sostanzialmente una traccia generale, che si presta a modifiche ed integrazioni
senza sostanziali limiti da parte della “soft law”, composta, come in antico,
da circolari sempre meno “esplicative” e sempre più “creative”, e da linee
guida, comunicati, tweet e dichiarazioni alla stampa.
La funzione “creativa” si nota,
ad esempio, nel tentativo della circolare di ammorbidire la rigorosità dei
requisiti soggettivi. Prendiamo il caso dei lavoratori con contratti a termine
che risultino assunti a seguito di prove concorsuali. Nella tabella che segue
mettiamo a confronto i requisiti soggettivi previsti dal d.lgs 75/2017 con
quelli della circolare
Articolo
20, comma 1, d.lgs 75/2017
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Circolare
3/2017
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1. Le amministrazioni, al fine di superare il
precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la
professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione
della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato
personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
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L’articolo
20, comma 1, consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non
dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti
i seguenti requisiti:
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a) risulti in servizio successivamente alla
data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo
determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
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a)
risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del
28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso
l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all’atto dell’avvio
delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non
essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12
dell’articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio
alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale
ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell’effettivo fabbisogno
definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente
fissati dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo
indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l’ordine da attribuire
a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;
Da
dove la circolare desuma la possibilità che si estenda la stabilizzazione a
personale non più in servizio, non è dato comprendere.
Si
apprende, comunque, che sarà possibile una sorta di “ripescaggio” di
personale non più utilizzato anche da anni, nonostante il presupposto della
stabilizzazione è la continuità ed indispensabilità dell’attività lavorativa
dell’interessato, nonché la valorizzazione della sua professionalità.
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b) sia stato reclutato a tempo determinato,
in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche
espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;
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b)
sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo
determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale -
ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di
legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni
dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche
espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede
all'assunzione;
In
questo caso, il richiamo all’identità delle mansioni appare opportuno,
proprio per coerenza con l’obiettivo della valorizzazione della
professionalità acquisita
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c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle
dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
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c)
abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa
amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per
gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare
ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con
l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile,
ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o
categoria professionale che determina poi il riferimento per
l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di
vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.
L’inciso
in grassetto è una sorta di sanatoria della sanatoria. La circolare
suggerisce di cumulare anche diverse tipologie contrattuali flessibili,
evidentemente tra loro non connettibili, basta che si giunga ai 3 anni negli
8 anni. Ricondurre alla medesima area o categoria professionale rapporti
flessibili molto eterogenei non è impresa semplice: la circolare lascia
aperte interpretazioni operative anche molto fantasiose.
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Piuttosto elevato è il tasso di
innovatività anche del passaggio della circolare secondo il quale “le
procedure speciali di reclutamento finalizzate al superamento del precariato
hanno una disciplina che sottende un interesse prevalente rispetto alla
mobilità prevista dall’articolo 30 del d.lgs. 165/2001 che, conseguentemente,
non è da svolgere in via propedeutica all’avvio delle relative procedure.
Rimane, invece, prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione del
personale in disponibilità ed è, pertanto, necessario adempiere a quanto
previsto dall’articolo 34-bis del d.lgs. 165/2001”.
Non che quanto segnalato dalla
circolare non sia in generale condivisibile, ma occorrerebbe evidenziare alcuni
elementi importanti. Il primo è che a ben vedere la stabilizzazione non ha un
interesse generale superiore rispetto alla mobilità, perché mentre la
stabilizzazione è solo una facoltà, la mobilità è obbligatoria. Molti
evidenziano che l’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs
165/2001 non è corroborato dalla sanzione espressa della nullità; però non si
deve dimenticare che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo d.lgs
165/2001, tutte le norme ivi contenute sono imperative, sicchè la loro
violazione determina senz’altro nullità.
Ma, il tema è un altro. Nel caso
della stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1, si pone in essere una
vera e propria trasformazione del rapporto di lavoro da flessibile a stabile
(col problema enorme di provvedere in tal senso nei confronti di persone che
non conducano alcun rapporto con la PA al momento della stabilizzazione), senza
nessuna prova concorsuale. Pertanto, l’articolo 30 del d.lgs 165/2001 non è
proprio applicabile.
Nel caso del comma 2, le
procedure concorsuali sono riservate e, dunque, anche in questo caso il
legislatore stesso ha implicitamente escluso la mobilità volontaria.
Da apprezzare è la parte nella
quale la circolare considera finalmente in modo esplicito prevalente il fine
pubblico di salvaguardia del personale in disponibilità (sull’orlo del licenziamento),
che rende obbligatoria comunque l’applicazione dell’articolo 34-bis del d.lgs
165/2001. La previsione della circolare pare da considerare principio generale,
da applicare ad ogni forma di reclutamento, sì da confermare che il fine
pubblico dell’articolo 34-bis prevalga anche sulla mobilità volontaria.
Non del tutto lineare e
convincente è il passaggio con cui la circolare si sofferma sul divieto di
assumere personale con contratti flessibili se si dà il via alle
stabilizzazioni, posto dal comma 5 dell’articolo 20 del d.lgs 75/2017. Secondo
la circolare “il suddetto divieto è circoscritto esclusivamente alle
professionalità e alle posizioni oggetto delle procedure di reclutamento
speciale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 20 e si applica dunque nel
caso in cui le risorse dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, siano
impegnate nel suddetto piano triennale di reclutamento speciale. Il divieto non
opera, invece, nel caso e nella misura in cui le amministrazioni mantengano
disponibili le risorse per l’utilizzo secondo il predetto articolo 9, comma 28,
anche al fine di sopperire ad esigenze sostitutive di personale assente dal
servizio con diritto alla conservazione del posto. Le amministrazioni che hanno
necessità di ricorrere a tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi
privilegiare, per il reclutamento speciale, l’utilizzo di risorse di turn over
ordinario nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno”.
Per la verità, il comma 5 non
prevede nulla di tutto ciò: “Fino al termine delle procedure di cui ai commi
1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori
rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità
interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato”. Non c’è alcuna correlazione tra
il divieto e il travaso delle risorse per i contratti flessibili a quelle per
le assunzioni stabili.
Così è la soft law.
Dispensa il Parlamento dal dover correggere ed integrare previsioni che siano
considerate lacunose. Ma, oltre ai molti problemi di tenuta dell’ordinamento,
pone problemi interpretativi ed operativi molto forti, oltre a favorire il
contenzioso, quando essa soft law crea diritto.
E’ il caso, ad esempio, del
recente comunicato del Presidente Anac 8 novembre 2017, secondo il quale “Può
affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul
primo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle
precedenti fasi della procedura, le stazioni appaltanti sono tenute a
verificare i requisiti generali e speciali, anche ai sensi dell’art.83, comma
8, del Codice, sulla base delle autodichiarazioni presentate dai concorrenti,
di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal bando. Le
stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza
di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si
rendesse necessario per assicurare la
correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse”.
Il codice dei contratti non
contiene in via esplicita nessuna di queste incombenze; al contrario, ha
abolito l’articolo 48 del d.lgs 163/2006, all’evidente scopo di semplificare le
operazioni di gara. Un comunicato, di incerta classificazione tra le fonti del
diritto, non solo lo ripristina, ma lo appesantisce di adempimenti.
In mezzo, gli operatori
slalomeggiano tra facoltà che sono obblighi, condizioni restrittive che si
estendono o restringono sempre più, risorse che appaiono e scompaiono. E per il
caso di specie, stabilizzazioni (ma anche obblighi in fase di gara) ancora è
troppo presto per infittire il reticolo con pareri delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, che non mancheranno senz’altro di aggiungere
nuovi tasselli.
Quindi se ho un contratto in essere e raggiungo i 3 anni nel 2018, sono escluso dalla stabilizzazione?
RispondiEliminaA questo giro sì. In attesa della prossima ondata di stabilizzazioni, che come sempre sarà la penultima.
EliminaMa, un ente puo' stabilizzare anche in presenza di idonei da concorso a tempo indeterminato bandito dallo stesso ente?
RispondiEliminaNon c'è alcun divieto a farlo...
RispondiEliminaE per la stabilizzazione dei 36 mesi è categorica la voce : 36 mesi anche non continuativi presso lo stesso ente?....
RispondiEliminaCioè ma ci rendiamo conto che con questo decreto legislativo, visto quanto riportato nelle circola interpretativa 3/2017, all'art. 3.2.1 entreranno in vari comparti, compresa la sanità, persone che non hanno MAI superato un concorso pubblico ma hanno solo mandato un curriculum per mail ( o forse ancora per posta ). Ma di questo ve ne rendete conto? C'è gente che ha superato selezioni, prove scritte e pratiche, prove di lingua straniera e che risulta idoneo in graduatoria ( ma, ahimè, non ha i requisiti del preacario Madia )..nulla..nemmeno un accenno. Sena contare chi si è spostato dall'altra parte dell'Italia, lasciando casa e famiglia e che con questo decreto vede l'avvisista stabilizzato senza nulla fare magari a 2 km da casa..che vergogna di società..la P.a merita di fallire e meritiamo di fare la fine della Grecia..anzi peggio!
RispondiEliminaEgregio dr. Olivieri,
RispondiEliminanel suo articolo scritto il 24/11/2017 sulla testata Italia Oggi, lei afferma che alle stabilizzazioni del personale precario previste dal Decreto Madia (dlgs 75/2017), potranno concorrere anche i lavoratori somministrati (interinali). Ma leggendo dalla circolare emanata dal ministero, si legge, ad un certo punto che sono esclusi dall'art. 20 del dlgs 75/2017.... i lavoratori somministrati nella pubblica amministrazione. Qualche sindacato (leggi CISL) in una nota emanata, afferma la stessa cosa, e cioè che sono esclusi i somministrati. qual'è la vera situazione?
Bisogna ovviamente attenersi a quanto indica la circolare. Che apre agli interinali però solo per le stabilizzazioni previste dall'articolo 35 del d.lgs 165/2001.
RispondiEliminaSalve...nell ospedale di rieti siamo stati interinali per circa 10anni consegutivi su posti vaganti, io nello specifico sono poi passata a t.determinato presso la stessa azienda sempre continuativamente dal ottobre 2015....a dicembre 17 non raggiungo i 36 mesi d tempo determinato...e'possibile essere esclusi dalla stabilizzazione che avvera'tra pochi giorni presso l azienda....quando ad esempio gli stessi cococo attualmente a t.determinato dal 2016 pur non avendo i 36 d t.determinato verranno assunti a t.indeterminato??? Specifico che siamo in graduatorie utili e vinte sempre nella stessa azienda dal 2010 ma l azienda stessa ha preferito continuare ad utilizzarci come interinali su posti vaganti fuori legge per anni!!!! Creandoci anche un grosso danno ad oggi...presupposti per fare ricorso al bando...ce ne sono??? Come possiamo muoverci???
EliminaE cioé quale sarebbero le stabilizzazioni previste dall art 35 del dlg 165 del 2001?
EliminaComunque anche io lavoro all azienda di Rieti come infermiera _dal 10 01 2011 come Interinale fino al 31 01 2016 poi dal 16 novembre 2016 ad oggi a tempo determinato con la stessa azienda.. Ad oggi a tempo determinato non ho i 36 mesi che avrei invece sommando i periodi anche da interinale... Volevo sapere rientro nel piano di stabilizzazione diretta? Se non ci rientro io come fanno i cococo che hanno firmato a tempo determinato insieme a me e che hanno lavorato prima con contratto cococo a chiamata e cioé senza selezione?? La prego di rispondermi..grazie
EliminaCi puó rispondere gentilmente.. Grazie mille
EliminaSe io ad esempio ho misurato 3 Anni mediante reclutamento da graduatoria concorsuale mediante graduatoria selettiva posso essere assunta secondo comma 1 art 20?
RispondiEliminaGentile dott. Olivieri,
RispondiEliminain merito alle disposizioni normative in materia di stabilizzazione del personale precario previste dal D.Lgs. n. 75/2017 e visto il presente articolo ed il suo articolo “P.a., stabilizzazioni anche agli interinali” (fonte: Italia Oggi n. 277 del 24/11/2017 pag. 42) secondo il quale è possibile includere i somministrati nel processo di stabilizzazione previsto dal c. 2 dell’art. 20 del D.Lgs 75/2017
tenuto conto che
il comma 9 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede espressamente che “.. il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni..”
la Circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione al punto 3.2. riporta l’esclusione dei contratti di somministrazione di lavoro dall’applicazione dell’art. 20;
viste le posizioni lavorative di n. 2 unità di personale con contratto in somministrazione lavoro in vigore (che possiedono, tra l'altro, tutti i requisiti previsti dal c. 2 dell’art. 20 del D.Lgs. 75/2017) si chiede se è possibile e corretto procedere ad una eventuale stabilizzazione degli stessi applicando loro quanto previsto dal comma 3bis, lettera b, dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 ovvero apposito punteggio, in procedure selettive/concorsuali per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) (ovvero personale titolari di contratto a tempo determinato) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando .
Grazie,
Cordiali saluti