A
proposito dell’impegno di spesa, adottabile solo a seguito del perfezionamento
giuridico dell’obbligazione, appare opportuno richiamare una serie di norme
fondamentali.
Partiamo
dal codice civile, il cui articolo 1173 dispone: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni
altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”.
Coordinando
questa disposizione con l’ordinamento contabile, le fattispecie sono solo due:
1)
l’obbligazione
si perfeziona con la stipulazione del contratto;
2)
l’obbligazione
si perfeziona per responsabilità extracontrattuale (con le modalità, per
l’ordinamento degli enti locali, dettate dall’articolo 191, comma 4, del d.lgs
267/2000).
Cosa
dispone, poi, il codice dei contratti? L’articolo 32 dispone:
a)
al
comma 6: “L’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta”; pertanto, di per sé
l’aggiudicazione non implica l’insorgere di nessuna obbligazione, perché manca
l’espressione (cioè l’enunciazione esplicita) del consenso, requisito
indispensabile per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell’articolo 1326
del codice civile;
b)
ai
commi da 8 a
12 indica la stipulazione del contratto come necessaria; ed è necessaria ai
fini del perfezionamento dell’obbligazione, visto che il comma 6, come visto
prima, esclude radicalmente che l’aggiudicazione equivalga ad accettazione
dell’offerta”.
Pertanto,
poichè:
1.
la
formazione legittima dell’obbligazione, nel caso degli appalti pubblici,
discende esclusivamente dalla stipulazione del contratto;
2.
il
contratto non si può formare per effetto della mera aggiudicazione formalmente
comunicata alla controparte, perché l’aggiudicazione non corrisponde ad
accettazione dell’offerta, essa non può costituire fonte di obbligazione; non scatta
il meccanismo dell’articolo 1326 del codice civile
non
resta che concludere che l’obbligazione giuridicamente perfezionata insorge
solo ed esclusivamente quando si stipula il contratto. Il passaggio dalla
prenotazione dell’impegno all’impegno vero e proprio a seguito
dell’aggiudicazione è, dunque, un errore giuridico e tecnico, indotto dalle
contorte e contraddittorie regole della contabilità armonizzata. L’impegno
definitivo deve, invece, derivare esclusivamente dal perfezionamento
dell’obbligazione che nel caso di specie può discendere esclusivamente dalla
stipulazione del contratto, nelle modalità previste dal comma 14 dell’articolo
32 del codice.
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