Nel tentativo di risolvere il
problema di enti di piccole dimensioni non ben organizzati, che dispongano di
pochi funzionari di categoria D, la preintesa del Ccnl delle funzioni locali
introduce un rimedio parziale all’impossibilità attualmente vigente di
attribuire incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C in
enti in cui siano presenti categorie D.
Tale impossibilità, come da
sempre sostiene l’Aran, discende dalle previsioni dell’articolo 11, comma 3,
del Ccnl 31.3.1999: “Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D,
i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al
comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di
cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore
economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di
L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità”.
Anche se molti enti hanno provato
a dare letture permissive o estensive, la norma è chiarissima: incarichi di
posizione organizzativa a personale di categoria C o B sono ammissibili solo in
enti nei quali in dotazione organica proprio non vi siano categorie D.
La preintesa cerca di mitigare il
divieto assoluto dell’articolo 11, comma 3, visto sopra (che quindi risulterà
disapplicato), combinando le disposizioni dell’articolo 13 e dell’articolo 17
del nuovo Ccnl.
Partiamo dall’articolo 13. Il suo
comma 2 è redatto in modo conforme alle previsioni del vecchio Ccnl del 1999:
“Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati
nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a
termine conferito in
conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la
presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C”.
L’articolo 17 contiene, però, una
parziale rottura del muro che impedirebbe ai comuni nei quali siano presenti
posizioni di categoria D di attribuire gli incarichi di posizione organizzativa
a dipendenti classificati nelle categorie C o B:
E’ il comma 3 ad occuparsi della
questione: “In deroga a quanto previsto
dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui
dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in
servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in
servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire
agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza
delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la
continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via
eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche
a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed
esperienze professionali”.
Il successivo comma 4 precisa
ulteriormente le modalità applicative della deroga: “I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3,
per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia
giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per
l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà
eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito”.
Proviamo adesso a schematizzare
meglio condizioni e presupposti per dare incarichi di posizione organizzativa a
dipendenti di categoria C in enti la cui dotazione organica preveda categorie
D.
Enti
|
Comuni con in dotazione organica dipendenti di categoria D
|
Presupposti
|
1)
Pur essendo in dotazione, non sia in servizio alcun dipendente
di categoria D (posizioni totalmente vacanti);
2)
oppure, pure essendo in servizio dipendenti di
categoria D, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim
di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a
tal fine richieste.
Nella seconda ipotesi, in sostanza:
a)
l’ente si trova accidentalmente privo del vertice di
categoria D di una certa struttura di vertice, per esempio un tecnico, e non
sia possibile assegnare l’interim agli altri vertici, poniamo il comandante
di PM ed il ragionere, perché non dispongono delle competenze professionali:
b)
oppure, l’ente, a causa di una cattiva
organizzazione, si ritrova una categoria D in 4 delle 5 (ad esempio)
strutture di vertice ed una, quindi ne è priva ed essendo caratterizzata da
specifiche professionalità, non può essere coperta ad interim (per esempio,
le 4 aree coperte sono gli affari generali, la ragioneria, la polizia
municipale ed i tribui, la quinta carente di categorie D è quella tecnica).
|
Condizioni
|
1.
dimostrazione concreta dell’impossibilità di
conferire incarichi ad interim ad altre posizioni organizzative;
2.
dimostrazione concreta dell’inesistenza di altri
dipendenti inquadrati in categoria D aventi competenze professionali
congruenti con quelle richieste;
3.
non possono essere assegnati incarichi comunque a
dipendenti di categoria B;
4.
i dipendenti di categoria C debbono essere in
possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali: il tecnico
deve essere laureato in ingegneria o architettura o quanto meno abilitato
geometra, il ragioniere laureato in economia e commercio, ecc…
|
Modalità
|
L’incarico a dipendenti di categoria C è:
|
Durata
|
A termine, per il tempo necessario ad acquisire il
personale di categoria D da preporre o, al limite, per riorganizzare le
strutture di vertice dell’ente.
|
Numero di incarichi
|
Trattandosi di una deroga eccezionale, l’ente può
assegnare l’incarico di PO ad un dipendente di categoria C, nel rispetto di
quanto sopra, solo una volta.
|
Reiterazione
|
E’ ammessa solo se siano già state avviate le procedure
per l’acquisizione di personale della categoria D (per mobilità, concorso,
progressione di categoria, stabilizzazione, etc.).
|
Scadenza
|
Tre anni, che è il termine massimo di durata di ogni
incarico, ai sensi dell’articolo 13 della preintesa. Qualora l’incarico sia
stato reiterato e, comunque, ogni volta che sia stato acquisito il personale
di categoria D necessario, so potrà eventualmente procedere anche alla revoca
anticipata dell’incarico conferito al dipendente di categoria C.
Questa eventualità è necessario inserirla nell’atto di
conferimento dell’incarico.
|
Cacchio vi laureate a fare? Un bel diploma, un concorso da C, e la vita vi sorriderà.
RispondiEliminaCaro doktormabuse, conosco categorie C di gran lunga più preparate, brillanti ed affidabili delle D per cui non mi meraviglia affatto che il legislatore introduca questa possibilità.
RispondiEliminaE io conosco b migliori di c ed a migliori di d e b e così via. Allora eliminiamo tutte le qualifiche e il sindaco ogni anno decide chi è a chi b chi c chi d chi dirigente chi segretario generale.Lo stesso si può fare con magistrati e cancellieri, generali e soldati semplici, primari e infermieri.
RispondiElimina