giovedì 22 febbraio 2018

Ccnl enti locali. Presupposti e condizioni per dare incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C in enti la cui dotazione organica preveda categorie D.


Nel tentativo di risolvere il problema di enti di piccole dimensioni non ben organizzati, che dispongano di pochi funzionari di categoria D, la preintesa del Ccnl delle funzioni locali introduce un rimedio parziale all’impossibilità attualmente vigente di attribuire incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C in enti in cui siano presenti categorie D.

Tale impossibilità, come da sempre sostiene l’Aran, discende dalle previsioni dell’articolo 11, comma 3, del Ccnl 31.3.1999: “Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità”.
Anche se molti enti hanno provato a dare letture permissive o estensive, la norma è chiarissima: incarichi di posizione organizzativa a personale di categoria C o B sono ammissibili solo in enti nei quali in dotazione organica proprio non vi siano categorie D.
La preintesa cerca di mitigare il divieto assoluto dell’articolo 11, comma 3, visto sopra (che quindi risulterà disapplicato), combinando le disposizioni dell’articolo 13 e dell’articolo 17 del nuovo Ccnl.
Partiamo dall’articolo 13. Il suo comma 2 è redatto in modo conforme alle previsioni del vecchio Ccnl del 1999:
Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati
nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in
conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la
presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
b) presso le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C”.
L’articolo 17 contiene, però, una parziale rottura del muro che impedirebbe ai comuni nei quali siano presenti posizioni di categoria D di attribuire gli incarichi di posizione organizzativa a dipendenti classificati nelle categorie C o B:
E’ il comma 3 ad occuparsi della questione: “In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”.
Il successivo comma 4 precisa ulteriormente le modalità applicative della deroga: “I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito”.
Proviamo adesso a schematizzare meglio condizioni e presupposti per dare incarichi di posizione organizzativa a dipendenti di categoria C in enti la cui dotazione organica preveda categorie D.
Enti
Comuni con in dotazione organica dipendenti di categoria D
Presupposti
1)      Pur essendo in dotazione, non sia in servizio alcun dipendente di categoria D (posizioni totalmente vacanti);
2)      oppure, pure essendo in servizio dipendenti di categoria D, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste.
Nella seconda ipotesi, in sostanza:
a)      l’ente si trova accidentalmente privo del vertice di categoria D di una certa struttura di vertice, per esempio un tecnico, e non sia possibile assegnare l’interim agli altri vertici, poniamo il comandante di PM ed il ragionere, perché non dispongono delle competenze professionali:
b)      oppure, l’ente, a causa di una cattiva organizzazione, si ritrova una categoria D in 4 delle 5 (ad esempio) strutture di vertice ed una, quindi ne è priva ed essendo caratterizzata da specifiche professionalità, non può essere coperta ad interim (per esempio, le 4 aree coperte sono gli affari generali, la ragioneria, la polizia municipale ed i tribui, la quinta carente di categorie D è quella tecnica).
Condizioni
1.      dimostrazione concreta dell’impossibilità di conferire incarichi ad interim ad altre posizioni organizzative;
2.      dimostrazione concreta dell’inesistenza di altri dipendenti inquadrati in categoria D aventi competenze professionali congruenti con quelle richieste;
3.      non possono essere assegnati incarichi comunque a dipendenti di categoria B;
4.      i dipendenti di categoria C debbono essere in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali: il tecnico deve essere laureato in ingegneria o architettura o quanto meno abilitato geometra, il ragioniere laureato in economia e commercio, ecc…
Modalità
L’incarico a dipendenti di categoria C è:
  1. eccezionale: l’ente non può considerare come soluzione strutturale e a regime quella di avere alcune posizioni organizzative di categoria D ed altre di categoria C; non sarebbe più una deroga, ma una violazione della regola generale;
  2. temporanea: l’assegnazione della PO ad un dipendente di categoria C, proprio perché si tratta di misura derogatoria ed eccezionale, deve essere a tempo determinato, occorre cioè che sia individuato o individuabile un momento nel quale la situazione eccezionale si concluda con l’attribuzione delle PO solo a dipendenti di categoria D;

Durata
A termine, per il tempo necessario ad acquisire il personale di categoria D da preporre o, al limite, per riorganizzare le strutture di vertice dell’ente.
Numero di incarichi
Trattandosi di una deroga eccezionale, l’ente può assegnare l’incarico di PO ad un dipendente di categoria C, nel rispetto di quanto sopra, solo una volta.
Reiterazione
E’ ammessa solo se siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D (per mobilità, concorso, progressione di categoria, stabilizzazione, etc.).
Scadenza
Tre anni, che è il termine massimo di durata di ogni incarico, ai sensi dell’articolo 13 della preintesa. Qualora l’incarico sia stato reiterato e, comunque, ogni volta che sia stato acquisito il personale di categoria D necessario, so potrà eventualmente procedere anche alla revoca anticipata dell’incarico conferito al dipendente di categoria C.
Questa eventualità è necessario inserirla nell’atto di conferimento dell’incarico.


3 commenti:

  1. Cacchio vi laureate a fare? Un bel diploma, un concorso da C, e la vita vi sorriderà.

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  2. Caro doktormabuse, conosco categorie C di gran lunga più preparate, brillanti ed affidabili delle D per cui non mi meraviglia affatto che il legislatore introduca questa possibilità.

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  3. E io conosco b migliori di c ed a migliori di d e b e così via. Allora eliminiamo tutte le qualifiche e il sindaco ogni anno decide chi è a chi b chi c chi d chi dirigente chi segretario generale.Lo stesso si può fare con magistrati e cancellieri, generali e soldati semplici, primari e infermieri.

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