Materie
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Obbligo a contrattare o a stipulare
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a) i criteri di ripartizione delle
risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68,
comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
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obbligo a stipulare
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b) i criteri per l'attribuzione
dei premi correlati alla performance;
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obbligo a stipulare
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c) i criteri per la definizione
delle procedure per le progressioni economiche;
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obbligo a stipulare
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d) l’individuazione delle misure
dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis,
entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti,
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
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obbligo a stipulare
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e) l’individuazione delle misure
dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 5 6-quinques, entro i
valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti,
nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
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obbligo a stipulare
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f) i criteri generali per
l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art.
70-quinquies comma 1;
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obbligo a stipulare
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g) i criteri generali per
l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino
un rinvio alla contrattazione collettiva;
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obbligo a stipulare
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h) i criteri generali per
l'attivazione di piani di welfare integrativo;
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obbligo a stipulare
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i) l’elevazione della misura
dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1;
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obbligo a stipulare
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j) la correlazione tra i compensi
di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei
titolari di posizione organizzativa;
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obbligo a stipulare
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k) l’elevazione dei limiti
previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel
mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali
limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
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obbligo a contrattare
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l) l’elevazione dei limiti
previsti dall’art. 23, commi 2 e
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obbligo a contrattare
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m) le misure concernenti la
salute e sicurezza sul lavoro;
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obbligo a contrattare
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n) l’elevazione del contingente
dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2;
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obbligo a contrattare
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o) il limite individuale annuo
delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art.
38-bis del CCNL del 14/9/2000;
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obbligo a contrattare
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p) i criteri per l’individuazione
di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
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obbligo a contrattare
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q) l’elevazione del periodo di 13
settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai
sensi dell’art. 25, comma 2;
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obbligo a contrattare
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r) l’individuazione delle ragioni
che permettono di elevar e, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su
cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art.
22, comma 2;
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obbligo a contrattare
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s) l’elevazione del limite
massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 38 del
CCNL del 14.9.2000;
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obbligo a contrattare
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t) i riflessi sulla qualità del
lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti
l’organizzazione di servizi;
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obbligo a contrattare
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u) l’incremento delle risorse di
cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove
implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2
del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art.
67;
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obbligo a stipulare
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v) i criteri generali per la
determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione
organizzativa;
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obbligo a stipulare
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w) il valore dell’indennità di cui
all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di
quanto previsto al comma 2 di tale articolo.
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obbligo a stipulare
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Obbligo a contrattare
significa obbligo di attivare la relazione della contrattazione, senza che,
tuttavia, se non si raggiunga l’accordo occorra in ogni caso l’incontro di
volontà che porti alla stipulazione consensuale tra le parti delle conseguenti
clausole.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della preintesa “Fermi restando i principi dell’autonomia
negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 10[1], qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle
trattative, eventualmente prorogabili
fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto
l’accordo, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie
di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q) , r), s), t)”.
Dunque, decorso il tempo massimo per perseguire l’accordo,
ciascuna parte può adottare comunque le proprie decisioni.
Obbligo a stipulare
significa, invece, obbligo di giungere all’accordo condiviso sul contenuto
delle clausole contrattuali.
E’ all’obbligo a stipulare che si riferisce l’articolo 40,
comma 3-ter, del d.lgs 165/2001, che viene attuato dall’articolo 8, comma 5,
della preintesa: “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e)
f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un
oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel
rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l 'ente interessato può
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino
alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in
tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art.
40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente
prorogabili di ulteriori 45” .
Pertanto, l’ente può adottare l’atto unilaterale sostitutivo
del mancato accordo:
1) quando
il protrarsi delle trattative arrechi un pregiudizio “oggettivo” (ma da
dimostrare) alla funzionalità dell’azione amministrativa;
2) oppure,
decorso il termine di durata di 45 giorni, eventualmente e motivatamente
prorogato di altri 45 giorni. Infatti, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-ter,
del d.lgs 165/2001, l’atto unilaterale “I
contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata
delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo”.
[1] Art. 10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a
principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo
mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono,
inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie
demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge
il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto
dello stesso.
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