giovedì 22 febbraio 2018

Ccnl enti locali. Obblighi a stipulare e contrattare e atto unilaterale



  
Materie
Obbligo a contrattare o a stipulare
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;
obbligo a stipulare
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
obbligo a stipulare
c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;
obbligo a stipulare
d) l’individuazione delle misure dell’indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all’art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
obbligo a stipulare
e) l’individuazione delle misure dell’indennità di servizio esterno di cui all’art. 5 6-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
obbligo a stipulare
f) i criteri generali per l'attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies comma 1;
obbligo a stipulare
g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
obbligo a stipulare
h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
obbligo a stipulare
i) l’elevazione della misura dell’indennità di reperibilità prevista dall’art. 24, comma 1;
obbligo a stipulare
j) la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
obbligo a stipulare
k) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
obbligo a contrattare
l) l’elevazione dei limiti previsti dall’art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all’arco temporale preso in considerazione per l’equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
obbligo a contrattare
m) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
obbligo a contrattare
n) l’elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell’art. 53, comma 2;
obbligo a contrattare
o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell’art. 38-bis del CCNL del 14/9/2000;
obbligo a contrattare
p) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
obbligo a contrattare
q) l’elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell’orario multiperiodale, ai sensi dell’art. 25, comma 2;
obbligo a contrattare
r) l’individuazione delle ragioni che permettono di elevar e, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell’art. 22, comma 2;
obbligo a contrattare
s) l’elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;
obbligo a contrattare
t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione di servizi;
obbligo a contrattare
u) l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67;
obbligo a stipulare
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
obbligo a stipulare
w) il valore dell’indennità di cui all’art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo.
obbligo a stipulare

Obbligo a contrattare significa obbligo di attivare la relazione della contrattazione, senza che, tuttavia, se non si raggiunga l’accordo occorra in ogni caso l’incontro di volontà che porti alla stipulazione consensuale tra le parti delle conseguenti clausole.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della preintesa “Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 10[1], qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q) , r), s), t)”.
Dunque, decorso il tempo massimo per perseguire l’accordo, ciascuna parte può adottare comunque le proprie decisioni.

Obbligo a stipulare significa, invece, obbligo di giungere all’accordo condiviso sul contenuto delle clausole contrattuali.
E’ all’obbligo a stipulare che si riferisce l’articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/2001, che viene attuato dall’articolo 8, comma 5, della preintesa: “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
Pertanto, l’ente può adottare l’atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo:
1)      quando il protrarsi delle trattative arrechi un pregiudizio “oggettivo” (ma da dimostrare) alla funzionalità dell’azione amministrativa;
2)      oppure, decorso il termine di durata di 45 giorni, eventualmente e motivatamente prorogato di altri 45 giorni. Infatti, ai sensi dell’articolo 40, comma 3-ter, del d.lgs 165/2001, l’atto unilaterale “I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo”.



[1] Art. 10
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

Nessun commento:

Posta un commento