giovedì 15 febbraio 2018

Dopo gli incentivi ai tecnici, i diritti di rogito. Prosegue il conflitto della Corte dei conti


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Friuli, col parere 2/2018 a proposito del contrasto insanabile creatosi tra la magistratura contabile e quella ordinaria a proposito dei diritti di rogito dei segretari comunali di fascia A e B preposti a sedi di segreteria di comuni privi di qualifiche dirigenziali, prosegue ed estende il conflitto con altri poteri dello Stato. Ed arriva a teorizzare una sorta di duplicità ordinamentale o di terreno riservato, nell’ambito del quale in sostanza la magistratura contabile agisce e dispone sulla base di un proprio ordine di argomentazioni.

Si legge nel parere che si evidenzia una “situazione di criticità interna all’ordinamento venutasi a creare in ragione dei differenti opinamenti, dipendenti dai rispettivi ambiti di competenza, espressi da Magistrature diverse su una norma di non agevole ed immediata interpretazione. La funzione consultiva della Corte dei Conti è, infatti, improntata ad individuare interpretazioni generali in un’ottica di tutela della finanza pubblica e, come tale, predilige interpretazioni sistematiche volte alla razionalizzazione dell’ordinamento per finalità di corretto utilizzo delle risorse pubbliche, mentre al Giudice del Lavoro spetta la verifica della fondatezza delle pretese delle parti nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale di lavoro, con particolare attenzione, in casi come quello che qui occupa, alla tutela dei diritti del lavoratore ricorrente. Orbene, a fronte della descritta singolare situazione deve essere tenuto presente anche il fatto che il Legislatore non è intervenuto in tempi successivi sul punto con una modifica o con una interpretazione autentica della norma derogatoria, effettivamente declinata in modo un po’ oscuro”.
Il ragionamento, in sintesi, è:
1)                 c’è una norma, nel caso di specie l’articolo 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, che non brilla per chiarezza ed espone alla possibilità di due diverse chiavi di lettura, per quanto appaia tutto sommato evidente che il principio di onnicomprensività riguardi i segretari di fascia A e B che operino in comuni con dirigenza;
2)                 sulla base di questa norma, la magistratura contabile ritiene di muovere le sue interpretazioni alla luce di un fine ulteriore e diverso da quello specifico del legislatore: non l’applicazione specifica della singola norma, ma una funzione generale di “razionalizzazione dell’ordinamento”, che la porta a prediligere interpretazioni comunque restrittive sulla spesa;ù
3)                 questa funzione di controllo generale di fatto crea una totale astrazione della funzione della magistratura contabile, quanto meno in sede di controllo, dalla fattispecie sostanziale;
4)                 in altre parole, anche se sul piano del diritto sostanziale una certa spesa risulti legittima, comunque la magistratura contabile la considera illecita sul piano erariale;
5)                 questo, perché il giudice del lavoro (ricordiamo che decine di sentenze hanno seccamente del giudice del lavoro hanno seccamente smentito gli “opinamenti” della Corte dei conti sulla non attribuibilità dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia A e B nei comuni senza dirigenza), a differenza della magistratura contabile, non guarda all’ordinamento nel suo insieme, ma si limita a verificare la fondatezza delle pretese delle parti nell’ambito di specifici e singoli rapporti di lavoro.
            Manca qualcosa, in questo ragionamento. E si tratta di questo: se il giudice del lavoro considera fondata una pretesa del lavoratore, sia pure in una specifica questione, non può che deciderlo verificando la conformità della pretesa ad un titolo giuridico. Ora, questo titolo giuridico può essere anche formato per fatto illecito: derivare, quindi, da responsabilità extra contrattuale o, comunque, per fatto lecito, ma proveniente da un soggetto che non dispone del potere di rappresentare l’amministrazione pubblica. Sono questi i casi tipici nei quali il fondamento della pretesa del privato non esclude la responsabilità amministrativa connessa all’illegittimità della spesa pubblica.
Tuttavia, la fondatezza della pretesa del lavoratore può derivare:
a)      da un contratto stipulato nel rispetto di una norma;
b)      direttamente da una norma.
            Nel caso dei diritti di rogito, le sentenze accertano il diritto dei segretari comunali a percepirli alla luce della norma di legge citata sopra. Non c’è un fatto illecito, non c’è una procedura di spesa illegittima, non c’è un decisore pubblico incompetente o non titolato a disporre la spesa.
C’è solo una lettura di una stessa norma del tutto opposta. Ma, se il giudice dei diritti sostanziali considera dovuta una prestazione fissata dalla legge, non appare certo possibile (comunque non auspicabile) che una visione della funzione così ampia e generale che la magistratura contabile ha di se stessa possa vanificare il diritto sostanziale.
Né la Corte dei conti ha da pretendere che il fondamento della sua posizione, nel caso di specie opposta al diritto sostanziale accertato dai giudici del lavoro, possa basarsi sulla circostanza che il legislatore non abbia dato corso ad un’interpretazione autentica.
La Corte dei conti né legifera, né può immaginare di disporre di un’iniziativa legislativa “indiretta” da esercitare con i propri pareri, per indurre il Parlamento a legiferare.
            E’ esattamente quel ping pong che si ripete anche per la questione degli incentivi alle funzioni tecniche, e che è la spia di una concezione troppo estensiva delle funzioni in sede di controllo collaborativo che la Corte dei conti ha elaborato. Corretto fornire indicazioni applicative della norma rispettose del sistema finanziario pubblico. Ma, una funzione così rilevante non fornisce alcun potere di ignorare il diritto sostanziale accertato con sentenze, in assenza di fatti illeciti, né di surrogare la volontà del legislatore o di pretendere che il legislatore agisca in risposta a sollecitazioni che giungono dai pareri delle sezioni di controllo. Non è questo il ruolo e la funzione delle sezioni.

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